Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 242 c.p.c. – Divieto di riferire il giuramento suppletorio

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra.

In sintesi

  • Il giuramento suppletorio è deferito d'ufficio dal giudice, non dalle parti.
  • La parte che riceve il giuramento non può trasferirlo all'avversario.
  • Il divieto è assoluto e non ammette deroghe convenzionali.
  • La norma distingue il giuramento suppletorio da quello decisorio, che invece è riferibile.
  • La violazione del divieto rende irrituale il giuramento e ne preclude l'efficacia probatoria.
Indice dei contenuti

Il giuramento deferito d'ufficio non può essere riferito dalla parte destinataria all'altra parte del processo.

Ratio della norma

L'art. 242 c.p.c. tutela la coerenza logica del giuramento suppletorio: poiché questo mezzo istruttorio viene disposto dal giudice per completare una prova già semipicna, la sua natura officiosa esclude che le parti possano disporne liberamente. Consentire il riferimento significherebbe trasformare uno strumento valutativo del giudice in un'arma tattica rimessa all'iniziativa delle parti, snaturandone la funzione.

Analisi del testo

La disposizione è formulata in termini di divieto assoluto: «non può». Il soggetto attivo del divieto è la parte a cui il giuramento è stato deferito d'ufficio; il destinatario del divieto è il riferimento all'altra parte. Il legislatore ha ritenuto che, a differenza del giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c., il giuramento suppletorio non possa circolare tra le parti proprio perché non nasce da un atto di autonomia delle parti stesse ma da un provvedimento giudiziale.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che il giudice, ritenendo insufficienti le prove acquisite ma ravvisando comunque un principio di prova, deferisca d'ufficio il giuramento suppletorio a una delle parti ai sensi dell'art. 240 c.p.c. Il divieto opera immediatamente: non appena il giuramento è deferito, la parte destinataria non può in alcun momento e in nessuna forma trasferirlo all'avversario, né prima né dopo aver prestato o rifiutato il giuramento.

Connessioni con altre norme

L'art. 242 c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 240 c.p.c. (che disciplina il giuramento suppletorio e quello estimatorio), con l'art. 233 c.p.c. (giuramento decisorio, per il quale il riferimento è invece espressamente ammesso) e con l'art. 241 c.p.c. (che regola le modalità di prestazione del giuramento). Sul piano sostanziale rilevano gli artt. 2736 e 2737 c.c., che classificano i tipi di giuramento e ne definiscono gli effetti probatori.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio conviene Caio in un giudizio di pagamento per una fornitura di merci. Le prove documentali sono incomplete e il giudice, rilevata una semiplena probatio a favore di Tizio, deferisca d'ufficio a quest'ultimo il giuramento suppletorio sull'ammontare del credito. Tizio, preferendo non esporsi personalmente, chiede di riferire il giuramento a Caio: la richiesta è inammissibile ai sensi dell'art. 242 c.p.c. e il giudice la respinge, invitando Tizio a prestare il giuramento oppure a subire le conseguenze del rifiuto.

In un diverso scenario, Sempronio è convenuto da Mevia per risarcimento danni. Il giudice deferisca d'ufficio a Mevia il giuramento suppletorio sull'entità del danno. Il difensore di Sempronio eccepisce che Mevia dovrebbe invece giurare lei stessa e non può scaricare l'onere sull'avversario: il tribunale conferma il divieto ex art. 242 c.p.c. e fissa l'udienza per la prestazione del giuramento da parte di Mevia.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra giuramento suppletorio e giuramento decisorio rispetto al riferimento?

Il giuramento decisorio, deferito da una parte all'altra, può essere riferito ai sensi dell'art. 233 c.p.c. Il giuramento suppletorio, deferito d'ufficio dal giudice, non può invece essere riferito: l'art. 242 c.p.c. lo vieta espressamente perché la sua natura officiosa è incompatibile con il libero trasferimento tra le parti.

Cosa succede se la parte destinataria rifiuta il giuramento suppletorio?

Il rifiuto equivale a una valutazione negativa per chi avrebbe dovuto giurare: il giudice può trarne argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e, in funzione della semiplena probatio già esistente, decidere contro la parte che ha rifiutato.

Il divieto di riferimento è derogabile per accordo delle parti?

No. Il divieto è posto nell'interesse dell'ordinamento processuale e non nell'interesse esclusivo di una parte; le parti non possono quindi rinunciarvi o derogarvi convenzionalmente.

L'art. 242 c.p.c. si applica anche al giuramento estimatorio?

Il giuramento estimatorio ex art. 240 comma 2 c.p.c. è anch'esso deferito d'ufficio dal giudice: la dottrina prevalente ritiene applicabile per analogia il divieto di riferimento, in quanto la ratio dell'art. 242 c.p.c. vale ugualmente per entrambe le forme di giuramento officioso.

Quali conseguenze processuali derivano dalla violazione del divieto?

Un giuramento eventualmente prestato in violazione del divieto sarebbe irrituale e privo di efficacia probatoria; il giudice non potrebbe fondare su di esso la propria decisione. La parte avversaria può sollevare l'eccezione di inammissibilità in qualsiasi momento prima della chiusura della discussione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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