Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 213 c.p.c. – Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.

L’amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.

In sintesi

  • L'art. 213 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di richiedere d'ufficio informazioni scritte alla pubblica amministrazione.
  • La richiesta riguarda atti e documenti dell'amministrazione necessari per la decisione della causa.
  • Si applica nei casi residuali rispetto agli artt. 210 e 211 c.p.c., che disciplinano l'esibizione su istanza di parte.
  • L'amministrazione è tenuta a fornire le informazioni richieste, nell'ambito dei propri atti e documenti.
  • Lo strumento rafforza il principio di collaborazione tra giurisdizione ordinaria e pubblica amministrazione.
Indice dei contenuti

Il giudice può chiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione informazioni scritte su atti e documenti necessari al processo.

Ratio della norma

L'art. 213 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire al giudice civile un canale diretto di acquisizione documentale nei confronti della pubblica amministrazione, superando la dipendenza esclusiva dall'iniziativa delle parti. La norma si inserisce nel quadro dei poteri istruttori officiosi del giudice e mira ad assicurare la completezza del materiale probatorio quando atti o documenti pubblici risultino indispensabili per la corretta risoluzione della controversia.

Analisi del testo

La disposizione opera su tre presupposti: (i) l'assenza dei presupposti di cui agli artt. 210 e 211, che prevedono rispettivamente l'ordine di esibizione a istanza di parte e la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione su impulso di parte; (ii) la natura pubblica del soggetto destinatario della richiesta; (iii) la necessità delle informazioni ai fini del processo, requisito che circoscrive il potere officioso del giudice evitando ricerche esplorative. Le informazioni devono essere scritte e devono riguardare atti o documenti già esistenti nella disponibilità dell'amministrazione.

Quando si applica

La norma trova applicazione quando il giudice, nel corso dell'istruzione, rileva che determinati atti o documenti detenuti da un'amministrazione pubblica, ad esempio un Comune, un'Agenzia fiscale, una Regione o un ente previdenziale, sono necessari per accertare fatti rilevanti nella causa, e nessuna delle parti abbia provveduto a richiederne l'acquisizione ai sensi degli artt. 210 e 211. Non è invece applicabile per ottenere valutazioni, pareri o opinioni dell'amministrazione, né per acquisire documenti di terzi privati.

Connessioni con altre norme

L'art. 213 si coordina con l'art. 210 c.p.c. (ordine di esibizione a terzi su istanza di parte) e con l'art. 211 c.p.c. (richiesta di informazioni alla P.A. su istanza di parte), rispetto ai quali ha carattere sussidiario. Si raccorda altresì con l'art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove e con l'art. 101 c.p.c. sul contraddittorio, poiché le informazioni acquisite devono essere rese note alle parti. Sul versante pubblicistico, il potere di richiesta si inserisce nel contesto del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato e degli obblighi di trasparenza amministrativa sanciti dal d.lgs. 33/2013.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio conviene in giudizio la propria ex datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento di differenze retributive. Il giudice, ritenendo necessario verificare i contributi versati, richiede d'ufficio all'INPS, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., le informazioni relative alla posizione contributiva del lavoratore, senza che Tizio ne avesse fatto esplicita istanza.

Caio è parte in una controversia ereditaria avente ad oggetto un immobile. Per accertare la provenienza del bene, il giudice dispone d'ufficio una richiesta al Comune competente per ottenere copia delle concessioni edilizie e delle variazioni catastali relative all'immobile, documenti che né Caio né la controparte avevano prodotto in giudizio.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 213 e l'art. 211 c.p.c.?

L'art. 211 consente alle parti di chiedere al giudice di rivolgere una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, mentre l'art. 213 attribuisce al giudice il potere di agire d'ufficio, in via residuale, quando le parti non abbiano formulato tale istanza.

L'amministrazione può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dal giudice?

In linea di principio no: la pubblica amministrazione ha un obbligo di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Tuttavia, può opporre il segreto d'ufficio o il segreto di Stato nei limiti previsti dalla legge, con le relative conseguenze processuali valutate dal giudice ex art. 116 c.p.c.

Le informazioni acquisite ex art. 213 devono essere sottoposte al contraddittorio?

Sì. Il giudice deve rendere note alle parti le informazioni ricevute dall'amministrazione, garantendo il rispetto del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., prima di utilizzarle come base della decisione.

Il potere del giudice ex art. 213 è limitato a specifici tipi di procedimento?

La norma è collocata nelle disposizioni generali sull'istruzione probatoria e si applica, in linea di massima, a tutti i procedimenti civili di cognizione. La giurisprudenza ne ammette l'utilizzo anche nei procedimenti di lavoro e previdenziali, ove frequenti sono i rapporti con enti pubblici.

Cosa si intende per 'necessità' delle informazioni ai fini del processo?

La necessità implica che le informazioni siano indispensabili per accertare fatti rilevanti e controversi, e non meramente utili o integrative. Il giudice deve motivare la richiesta in relazione al thema probandum, evitando di trasformare lo strumento in una ricerca esplorativa non consentita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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