Testo dell'articoloVigente
Art. 203 c.p.c. – Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.
Nell’ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l’udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all’assunzione del mezzo di prova e d’ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l’assunzione non è esaurita.
Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice istruttore delega l'assunzione delle prove al giudice del luogo competente quando i mezzi di prova si trovano fuori dalla circoscrizione del tribunale.
Ratio della norma
L'articolo 203 del codice di procedura civile risponde a un'esigenza di ordine pratico ed economico che si manifesta ogniqualvolta le prove da assumere si trovino al di fuori del circondario del tribunale presso cui pende il giudizio. La disposizione è espressione di un principio generale di efficienza processuale: imporre al giudice istruttore di recarsi fisicamente in luoghi lontani dalla propria sede comporterebbe un dispendio di risorse incompatibile con le esigenze di speditezza della giustizia civile. Al tempo stesso, la norma non sacrifica completamente il principio di immediatezza, che vorrebbe il giudice della causa a diretto contatto con le prove, poiché lascia aperta la possibilità che le parti stesse richiedano l'assunzione davanti al giudice procedente, e che questi, valutata la situazione concreta, decida di provvedervi personalmente. Si realizza così un bilanciamento tra due valori processuali potenzialmente in tensione: la concentrazione dell'istruttoria davanti al giudice naturale del processo, da un lato, e l'economicità e la rapidità della fase istruttoria, dall'altro. Il legislatore ha inteso privilegiare, come regola generale, la soluzione delegatoria, rimettendo all'autonomia delle parti e alla valutazione discrezionale del giudice la scelta alternativa dell'assunzione diretta.
Analisi del testo
Il primo comma dell'articolo 203 c.p.c. disciplina il meccanismo ordinario di delega: quando i mezzi di prova devono essere assunti fuori dalla circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo in cui la prova deve essere raccolta. Il termine «circoscrizione» va inteso come il circondario del tribunale, ossia il territorio di competenza dell'ufficio giudiziario di primo grado. La delega non è automatica né obbligatoria in senso assoluto: la norma prevede un'eccezione espressa per il caso in cui le parti richiedano l'assunzione davanti al giudice istruttore del processo e questi ritenga di provvedervi personalmente. Si tratta di una doppia condizione cumulativa: occorre sia la richiesta delle parti (anche di una sola di esse, secondo l'interpretazione prevalente), sia la valutazione positiva del giudice circa l'opportunità di assumere direttamente la prova. Il giudice istruttore, quindi, non è vincolato dalla richiesta delle parti: conserva un potere discrezionale di valutazione che gli consente di rigettare l'istanza e disporre comunque la delega quando lo ritenga più opportuno, ad esempio per ragioni di economia processuale o per la complessità logistica dello spostamento. Il secondo comma disciplina l'ipotesi patologica in cui il giudice delegato non sia in grado di procedere all'assunzione della prova. In tal caso, egli rimette gli atti al giudice delegante, cioè al giudice istruttore del processo originario, il quale provvede «di conseguenza». La formula elastica «provvede di conseguenza» lascia al giudice delegante un ampio margine di manovra: egli potrà rinnovare la delega a un altro giudice competente per territorio, assumere direttamente la prova recandosi sul posto, ovvero adottare qualsiasi altro provvedimento che ritenga adeguato alla situazione concreta. La restituzione degli atti è atto dovuto per il giudice delegato che si trovi nell'impossibilità di procedere, sia che tale impossibilità derivi da ragioni giuridiche (ad esempio, incompetenza sopravvenuta) sia che derivi da ragioni di fatto (indisponibilità del testimone, irreperibilità del bene da ispezionare, ecc.). Il raccordo tra giudice delegante e giudice delegato avviene dunque mediante un meccanismo di flusso documentale che consente di preservare l'unitarietà del fascicolo processuale pur nella distribuzione territoriale delle attività istruttorie.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i casi in cui, nel corso di un giudizio civile ordinario di cognizione, il giudice istruttore debba procedere all'assunzione di mezzi di prova situati o da eseguirsi fuori dal circondario del tribunale competente. I casi più frequenti nella prassi riguardano: l'escussione di testimoni residenti o domiciliati in altra circoscrizione, che non possano o non vogliano presentarsi all'udienza davanti al giudice del processo; l'ispezione di luoghi, cose o persone che si trovino fisicamente al di fuori del territorio di competenza del tribunale adito; l'esame di consulenti tecnici d'ufficio o di parti in luoghi distanti; l'acquisizione di prove documentali che richiedano una verifica diretta in situ. L'articolo 203 c.p.c. si applica ai giudizi davanti al tribunale in composizione monocratica, che è il rito ordinario di cognizione. Per i giudizi davanti alla corte d'appello, trova applicazione il rinvio alle norme del procedimento di primo grado in quanto compatibili. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, la disciplina può trovare applicazione analogica, sebbene le ridotte dimensioni territoriali degli uffici del giudice di pace rendano meno frequente il ricorso alla delega. La norma non si applica, invece, alle rogatorie internazionali, che sono disciplinate da norme speciali di diritto internazionale privato e processuale, né ai procedimenti arbitrali, che seguono le proprie regole in materia di assunzione delle prove.
Connessioni con altre norme
L'articolo 203 c.p.c. si inserisce in un sistema normativo più ampio che regola la fase istruttoria del processo civile. Il raccordo sistematico più immediato è con l'articolo 202 c.p.c., che disciplina in generale l'ordinanza di ammissione delle prove e la fissazione dell'udienza istruttoria, e con l'articolo 204 c.p.c., che regola le modalità di esecuzione della delega istruttoria e i poteri del giudice delegato. L'articolo 201 c.p.c., a sua volta, si occupa della nomina del consulente tecnico e dei poteri del giudice istruttore nella direzione dell'istruzione probatoria, fornendo il quadro generale in cui si innesta la delega disciplinata dall'articolo 203. Il principio di immediatezza, che ispira la preferenza per l'assunzione diretta della prova davanti al giudice della causa, trova fondamento nell'articolo 101 c.p.c. (principio del contraddittorio) e nell'articolo 111 della Costituzione (giusto processo). La facoltà delle parti di richiedere l'assunzione diretta richiama il principio dispositivo che permea il processo civile italiano, codificato nell'articolo 99 c.p.c. (domanda di parte). Per quanto riguarda le rogatorie tra uffici giudiziari italiani in senso più ampio, si vedano anche le disposizioni delle leggi di ordinamento giudiziario e le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di cooperazione tra tribunali. In ambito internazionale, la materia è invece regolata dal Regolamento (UE) 2020/1783 relativo alla cooperazione tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, che ha sostituito il precedente Regolamento CE n. 1206/2001, e dalla Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale per i paesi non UE aderenti.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio conviene in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società Alfa S.r.l. per ottenere il risarcimento di danni derivanti da un sinistro stradale avvenuto in provincia di Reggio Calabria. Nel corso dell'istruttoria, il giudice istruttore milanese ammette la prova testimoniale di tre testimoni oculari del sinistro, tutti residenti a Reggio Calabria, che dichiarano di non potersi spostare a Milano per motivi di salute e lavoro. Il giudice istruttore di Milano, applicando l'articolo 203 c.p.c., emette ordinanza di delega al giudice istruttore del Tribunale di Reggio Calabria, trasmettendo il fascicolo istruttorio con i capitoli di prova ammessi e il verbale dell'ordinanza di ammissione. Il giudice delegato di Reggio Calabria fissa l'udienza per l'escussione dei testimoni e ne dà comunicazione alle parti e ai loro difensori, che potranno presenziare e partecipare all'esame.
In un diverso scenario, Caio promuove un'azione di rivendica davanti al Tribunale di Torino avendo a oggetto un immobile situato nel comune di Cuneo. Il giudice istruttore torinese, nella fase istruttoria, dispone un'ispezione giudiziale dell'immobile controverso. Poiché Cuneo si trova fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Torino, il giudice dovrebbe delegare l'ispezione al Tribunale di Cuneo. Tuttavia, il difensore di Caio e il difensore della controparte Sempronio presentano istanza congiunta affinché il giudice istruttore torinese proceda personalmente all'ispezione, ritenendo essenziale la diretta percezione da parte del giudice della causa delle caratteristiche dell'immobile. Il giudice istruttore, valutata la complessità della questione e la rilevanza dell'ispezione diretta ai fini della decisione, accoglie l'istanza e fissa l'udienza per l'ispezione personale presso il bene sito in Cuneo, ex articolo 203, primo comma, seconda parte, c.p.c.
Infine, Mevio delega come giudice delegato ai sensi dell'articolo 203 c.p.c. il giudice istruttore del Tribunale di Napoli per l'escussione di un testimone chiave. Tuttavia, il testimone risulta deceduto prima dell'udienza fissata dal giudice delegato napoletano. Quest'ultimo, non potendo procedere all'assunzione della prova divenuta impossibile, rimette gli atti al giudice delegante originario, il quale, ricevuti gli atti, provvede revocando l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale divenuta inammissibile per sopravvenuta impossibilità, e valuta se ammettere mezzi di prova alternativi.
Domande frequenti
Cosa succede se il testimone risiede fuori dalla circoscrizione del tribunale ma è disponibile a presentarsi all'udienza?
Se il testimone è disponibile e si presenta spontaneamente all'udienza fissata davanti al giudice istruttore del processo, non vi è necessità di ricorrere alla delega ex art. 203 c.p.c. La delega è uno strumento funzionale all'assunzione fuori circoscrizione, non un obbligo quando la prova possa essere assunta direttamente senza difficoltà pratiche.
Le parti possono opporsi alla delega disposta dal giudice istruttore?
Le parti possono richiedere che il giudice istruttore assuma la prova personalmente, ma non hanno un diritto assoluto a impedire la delega. Il giudice istruttore conserva un potere discrezionale: può accogliere la richiesta delle parti e procedere personalmente oppure confermare la delega se la ritiene più opportuna, e tale valutazione è espressione di un potere ordinatorio non impugnabile autonomamente.
Il giudice delegato può modificare i capitoli di prova ammessi dal giudice delegante?
No. Il giudice delegato è vincolato ai capitoli di prova ammessi dal giudice delegante nell'ordinanza istruttoria e non può autonomamente modificarli, ampliarli o ridurli. Egli esercita i poteri strettamente necessari all'assunzione della prova nei termini in cui è stata ammessa, rimanendo i poteri di direzione dell'istruttoria in capo al giudice delegante.
Cosa deve fare il giudice delegato se la prova non può essere assunta per cause sopravvenute?
Ai sensi del secondo comma dell'art. 203 c.p.c., il giudice delegato che non può procedere all'assunzione, per qualsiasi ragione, giuridica o fattuale, deve rimettere gli atti al giudice delegante. Non può adottare autonomamente provvedimenti alternativi: la valutazione delle conseguenze e dei rimedi spetta esclusivamente al giudice delegante, che provvederà di conseguenza.
La disciplina dell'art. 203 c.p.c. si applica anche all'assunzione di prove all'estero?
No. L'assunzione di prove in un paese straniero non è disciplinata dall'art. 203 c.p.c., che riguarda esclusivamente la cooperazione tra uffici giudiziari italiani. Per l'assunzione di prove all'estero si applicano le norme internazionali: il Regolamento UE 2020/1783 per i paesi dell'Unione Europea e la Convenzione dell'Aia del 1970 per gli altri paesi aderenti.