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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 168 c.p.c. – Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
All’atto della costituzione dell’attore, o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto, …
, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
.
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d’ufficio, il quale contiene l’atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 167 - Articolo 167 Codice di Procedura Civile: Comparsa di risposta→Cod. proc. civ. art. 168-bis - bis c.p.c.: Designazione del giudice istruttore→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 169 Codice di Procedura Civile: Ritiro dei fascicoli di parte→Articolo 166 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto→Art. 170 c.p.c.: Notificazioni e comunicazioni nel corso del pro→Articolo 165 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’attore→Art. 171 c.p.c.: Ritardata costituzione delle parti→Articolo 164 Codice di Procedura Civile: Nullità della citazione→Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 168 c.p.c. disciplina l'iscrizione della causa a ruolo generale e la formazione del fascicolo d'ufficio da parte del cancelliere, oggi via PCT.
Ratio della norma
L'art. 168 c.p.c. risponde all'esigenza di dare ufficialità e tracciabilità al processo civile fin dal suo avvio. L'iscrizione a ruolo trasforma una controversia privata in un procedimento pendente davanti all'autorita giudiziaria, con effetti sostanziali e processuali rilevanti. La formazione del fascicolo d'ufficio garantisce la conservazione ordinata di tutti gli atti processuali e la loro consultabilita da parte del giudice e delle parti.
Analisi del testo
La norma individua due soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione: in via principale l'attore al momento della propria costituzione ex art. 165 c.p.c., in via sussidiaria il convenuto ex art. 166 c.p.c. qualora l'attore sia rimasto inerte. Il cancelliere, ricevuta la nota di iscrizione e gli atti, attribuisce il numero di ruolo generale (NRG) e forma materialmente il fascicolo, oggi in formato digitale ai sensi del D.M. 44/2011 sul Processo Civile Telematico.
Quando si applica
La disposizione opera in ogni causa civile contenziosa di primo grado davanti al Tribunale, al Giudice di Pace e alla Corte d'Appello. L'iscrizione deve avvenire contestualmente al deposito telematico della comparsa di costituzione, nei termini fissati dall'art. 165 c.p.c. (dieci giorni dalla notifica della citazione, ridotti a cinque in caso di abbreviazione dei termini). Dopo la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) il deposito cartaceo non e piu ammesso salvo eccezioni residuali.
Connessioni con altre norme
L'art. 168 c.p.c. si coordina strettamente con l'art. 165 c.p.c. (costituzione dell'attore), l'art. 166 c.p.c. (costituzione del convenuto), l'art. 168-bis c.p.c. (designazione del giudice istruttore) e l'art. 169 c.p.c. (custodia del fascicolo). Il D.M. 44/2011 e le successive specifiche tecniche regolano gli aspetti operativi del PCT, mentre il D.Lgs. 149/2022 ha reso obbligatorio il deposito telematico per tutti gli atti introduttivi.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio cita in giudizio Caio per il pagamento di 50.000 euro. Il difensore di Tizio, entro dieci giorni dalla notifica della citazione, deposita telematicamente la nota di iscrizione a ruolo unitamente alla comparsa di costituzione: il cancelliere assegna il NRG 1234/2026 e forma il fascicolo d'ufficio.
Tizio notifica la citazione a Caio ma non si costituisce nei termini. Caio, per evitare l'estinzione del processo e ottenere comunque una pronuncia, si costituisce ex art. 166 c.p.c. e provvede direttamente all'iscrizione a ruolo della causa, depositando la propria comparsa di risposta tramite PCT.
Sempronio, attore in una causa di risarcimento contro Caio, dimentica di allegare la nota di iscrizione al deposito telematico: il sistema PCT respinge l'atto e il difensore deve effettuare un nuovo deposito conforme prima della scadenza dei termini di costituzione.
Domande frequenti
Chi puo iscrivere la causa a ruolo se l'attore non si costituisce?
Ai sensi dell'art. 168 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 166 c.p.c., il convenuto puo provvedere autonomamente all'iscrizione a ruolo costituendosi in giudizio, evitando cosi l'estinzione del processo.
L'iscrizione a ruolo deve avvenire obbligatoriamente in modalita telematica?
Si. Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e in base al D.M. 44/2011, il deposito degli atti introduttivi e dell'iscrizione a ruolo deve avvenire esclusivamente tramite PCT, salvo limitate eccezioni autorizzate dal giudice.
Cosa contiene il fascicolo d'ufficio formato dal cancelliere?
Il fascicolo d'ufficio contiene la nota di iscrizione a ruolo, le copie degli atti di costituzione delle parti, i processi verbali delle udienze e tutti i provvedimenti emessi dal giudice nel corso del procedimento.
Cosa e il numero di ruolo generale (NRG) e a cosa serve?
Il NRG e il codice identificativo univoco assegnato dal cancelliere a ogni causa al momento dell'iscrizione: serve a tracciare il fascicolo, individuare il giudice istruttore designato ex art. 168-bis c.p.c. e consultare il procedimento sui sistemi telematici.
Fonti consultate: 1 fonte verificate