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Testo dell'articoloVigente
Art. 163-bis c.p.c. – Termini per comparire
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno novanta giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono rispetto all’udienza così fissata.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 163-bis c.p.c. fissa i termini liberi minimi per comparire: 120 giorni in Italia, 150 dall'estero, riducibili fino alla metà nei casi di urgenza.
Ratio della norma
L'art. 163-bis c.p.c. tutela il diritto di difesa del convenuto garantendo un congruo intervallo temporale tra la notificazione dell'atto di citazione e l'udienza di prima comparizione. Tale spazio temporale è funzionale alla predisposizione delle difese, alla nomina del difensore e all'eventuale costituzione tempestiva nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha ampliato i termini liberi minimi proprio in ragione del nuovo sistema di preclusioni anticipate, che impone al convenuto attività difensive sostanziali già con la comparsa di costituzione e risposta.
Analisi del testo
I termini sono "liberi", il che significa che non si computano né il giorno della notificazione né quello dell'udienza. La norma distingue tra notificazione in Italia (120 giorni) e all'estero (150 giorni), in considerazione delle maggiori difficoltà operative per il convenuto residente fuori dal territorio nazionale. L'abbreviazione fino alla metà richiede istanza dell'attore, decreto motivato del presidente del tribunale e ricorrenza di ragioni di urgenza concrete e documentate.
Quando si applica
La disposizione si applica a tutti i giudizi ordinari di cognizione introdotti con citazione davanti al tribunale, sia in composizione monocratica sia collegiale. Il mancato rispetto dei termini comporta la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., sanabile con la costituzione del convenuto o con la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini.
Connessioni con altre norme
La norma va letta in combinato disposto con l'art. 163 c.p.c. (contenuto della citazione), l'art. 164 c.p.c. (nullità della citazione per vizi sui termini) e l'art. 166 c.p.c. (termine di costituzione del convenuto, fissato a 70 giorni prima dell'udienza dopo la riforma Cartabia). Si raccorda inoltre con gli artt. 167 e 171-bis c.p.c. sulla verifica preliminare delle difese.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio intende citare in giudizio Caio davanti al Tribunale di Milano per il pagamento di un credito. Notifica l'atto di citazione il 10 gennaio: l'udienza di prima comparizione non potrà essere fissata prima del 11 maggio, dovendo intercorrere almeno 120 giorni liberi tra notifica e udienza.
Sempronio deve citare Caio, residente in Argentina, per la risoluzione di un contratto. Dovrà rispettare il termine di 150 giorni liberi. Avendo però necessità urgente di tutela cautelare, presenta istanza al presidente del tribunale che, con decreto motivato, abbrevia il termine a 75 giorni; Caio, ricevuta la citazione abbreviata, potrà chiedere lo spostamento dell'udienza per organizzare adeguatamente le proprie difese.
Domande frequenti
Cosa si intende per "termini liberi" nell'art. 163-bis c.p.c.?
Termini liberi significa che nel computo non si considerano né il giorno della notificazione della citazione né quello dell'udienza di comparizione: entrambi i giorni sono esclusi dal calcolo dei 120 o 150 giorni minimi previsti dalla norma.
Cosa cambia con la riforma Cartabia rispetto al testo previgente?
Il D.Lgs. 149/2022 ha portato i termini liberi minimi da 90 a 120 giorni per le notificazioni in Italia, per consentire al convenuto di predisporre le difese sostanziali ora richieste anticipatamente con la comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c.
Cosa succede se l'attore non rispetta i termini per comparire?
Il mancato rispetto dei termini minimi comporta la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c. La nullità è sanabile mediante costituzione del convenuto che non eccepisca il vizio, oppure attraverso la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge.
Quando il presidente può abbreviare i termini per comparire?
L'abbreviazione, fino alla metà del termine ordinario, è disposta con decreto motivato del presidente del tribunale su istanza dell'attore e solo nei casi di urgenza concretamente documentati. Se il termine viene abbreviato, il convenuto ha diritto di chiedere lo spostamento dell'udienza.
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