Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 156 c.p.c. fissa la tassatività delle nullità processuali: la nullità non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge, salvo che l’atto manchi dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo; mai nullità se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (sanatoria).

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

In sintesi

  • Principio di tassatività: nullità solo se comminata dalla legge
  • Eccezione: nullità per mancanza di requisiti formali indispensabili allo scopo
  • Sanatoria automatica se l'atto raggiunge lo scopo cui è destinato
  • Norma cardine del sistema delle invalidità processuali (artt. 156-162 c.p.c.)
  • Bilanciamento tra forma e funzione dell'atto processuale
Indice dei contenuti

L'art. 156 c.p.c. fissa il principio di tassatività delle nullità processuali e la regola del raggiungimento dello scopo, che sana l'irregolarità formale dell'atto.

Ratio della norma

L'art. 156 c.p.c. esprime il favor del legislatore per la conservazione degli atti processuali, evitando che vizi meramente formali pregiudichino la funzione giurisdizionale. La disposizione coniuga il principio di legalità delle forme con quello di strumentalità: la forma non è fine a se stessa, ma serve a garantire lo scopo dell'atto. Si tratta di una norma di chiusura del sistema delle nullità, ispirata a esigenze di economia processuale e di effettività della tutela.

Analisi del testo

La disposizione si articola in tre commi. Il primo sancisce il principio di tassatività: nessuna nullità senza espressa comminatoria legislativa. Il secondo introduce un'eccezione, ammettendo la nullità anche in difetto di previsione espressa quando manchino i requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo (c.d. nullità virtuale o extratestuale). Il terzo comma codifica la regola del raggiungimento dello scopo, che opera come causa di sanatoria oggettiva, escludendo la pronuncia di nullità quando l'atto, pur viziato, abbia comunque conseguito la finalità tipica.

Quando si applica

La norma trova applicazione in ogni fase del processo civile e con riguardo a qualsiasi atto processuale, di parte o del giudice: notificazioni, citazioni, ricorsi, comparse, sentenze. Opera sia in primo grado sia nei giudizi di impugnazione. La sanatoria per raggiungimento dello scopo è valutata ex post dal giudice, che verifica in concreto se la finalità dell'atto sia stata realizzata (ad esempio, la notifica viziata sanata dalla costituzione del convenuto).

Connessioni con altre norme

L'art. 156 c.p.c. si coordina con l'art. 157 c.p.c. sulla rilevabilità delle nullità relative, con l'art. 158 c.p.c. sulla nullità derivante da vizi relativi al giudice, con l'art. 159 c.p.c. sull'estensione della nullità agli atti dipendenti, con l'art. 160 c.p.c. sulla nullità della notificazione, con l'art. 161 c.p.c. sulla nullità della sentenza e il principio di conversione in motivi di impugnazione, con l'art. 162 c.p.c. sulla pronuncia di nullità e la rinnovazione, e con l'art. 164 c.p.c. sulla nullità della citazione.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio notifica a Caio l'atto di citazione presso un domicilio errato; Caio, venuto comunque a conoscenza del giudizio, si costituisce tempestivamente e svolge difese nel merito: la nullità della notificazione non può essere pronunciata, avendo l'atto raggiunto lo scopo della vocatio in ius (art. 156, comma 3, c.p.c.).

Sempronio impugna una sentenza lamentando l'omessa indicazione di un requisito formale non espressamente sanzionato a pena di nullità: il giudice rigetta il motivo in applicazione del principio di tassatività, salvo verificare se l'omissione abbia impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto, nel qual caso opererebbe la nullità virtuale ex art. 156, comma 2, c.p.c.

Domande frequenti

Cosa significa principio di tassatività delle nullità processuali?

Significa che la nullità di un atto processuale può essere pronunciata solo nei casi espressamente previsti dalla legge, salvo l'eccezione della nullità virtuale per mancanza di requisiti indispensabili allo scopo.

Quando opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo?

Opera quando l'atto, pur viziato nella forma, ha comunque conseguito la finalità tipica per cui era previsto: in tal caso il giudice non può pronunciare la nullità, anche se richiesta dalla parte.

Cos'è la nullità virtuale o extratestuale?

È la nullità non espressamente comminata dalla legge ma desumibile dalla mancanza di requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.

La sanatoria opera anche per la nullità della notificazione?

Sì: la costituzione del convenuto sana la nullità della notificazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., salvo il diritto a chiedere la rimessione in termini.

Il giudice può rilevare d'ufficio la sanatoria per raggiungimento dello scopo?

Sì: la regola del raggiungimento dello scopo opera oggettivamente e il giudice deve applicarla d'ufficio, escludendo la pronuncia di nullità anche in presenza di eccezione di parte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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