Testo dell'articoloVigente
Art. 552 c.p.p. – Decreto di citazione a giudizio
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con indicazione dei difensori;
b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’identificazione dei relativi articoli di legge;
d) l’indicazione del giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;
;
e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste;
h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il decreto di citazione a giudizio deve contenere generalità dell'imputato, fattispecie, giudice competente, luogo e data dell'udienza; sua nullità è disciplinata dal comma 2.
Ratio
La norma garantisce la leggibilità e la completezza dell'atto di citazione, assicurando che l'imputato riceva una comunicazione chiara e precisa circa l'accusa, la collocazione temporale e spaziale del giudizio, e i diritti procedurali che gli spettano. L'elencazione tassativa dei contenuti mira a proteggere il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, impedendo che lacune formali dell'atto inficino l'esercizio dei diritti dell'imputato.
La severità del regime di nullità è funzionale a garantire il rispetto della forma come tutela sostanziale dei diritti fondamentali del cittadino sottoposto a persecuzione penale.
Analisi
L'articolo si articola in quattro commi. Il primo pone i contenuti tassativi mediante otto lettere (a-h): generalità dell'imputato, indicazione della persona offesa, enunciazione del fatto in forma chiara e precisa con le circostanze aggravanti, indicazione del giudice competente con luogo data e ora della comparizione, avvertimento della contumacia, avviso della facoltà di nominare difensore, avviso circa le possibilità di giudizio abbreviato o oblazione, e sottoscrizioni.
Il secondo comma disciplina i vizi di nullità: nullità assoluta se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca uno fra i requisiti critici (fatto, data e luogo dell'udienza, avvisi di diritti). Il terzo comma fissa il termine di notificazione: almeno sessanta giorni prima dell'udienza, riducibili a quarantacinque in casi di urgenza motivati. Il quarto comma prevede il deposito degli atti in segreteria unitamente al fascicolo delle investigazioni preliminari.
Quando si applica
La disciplina si applica a ogni citazione diretta a giudizio secondo art. 550 c.p.p., indipendentemente dalla natura del reato (contravvenzione o delitto minore) o dalla composizione del giudice (monocratico o collegiale). Il decreto di citazione è l'atto formale di esercizio dell'azione penale in questa modalità procedurale.
Esempi concreti: il pubblico ministero cita Tizio per furto semplice; il decreto deve contenere nome, cognome, data di nascita di Tizio, il fatto storicamente collocato (data, luogo, modalità della sottrazione), il giudice competente (tribunale di una determinata circoscrizione), la data dell'udienza (es. 20 luglio 2026 ore 10). Se il decreto omette il luogo della comparizione, è nullo per vizio di forma essenziale.
Connessioni
L'articolo interconnette con l'art. 415-bis c.p.p. (avviso al sottoposto a indagini, prerequisito della citazione), l'art. 550 c.p.p. (casi di citazione diretta), l'art. 553 c.p.p. (trasmissione degli atti al giudice), l'art. 555 c.p.p. (udienza di comparizione). Rimanda inoltre all'art. 438 e 444 c.p.p. (giudizio abbreviato e patteggiamento), all'art. 375 comma 3 c.p.p. (interrogatorio), all'art. 606 c.p.p. (ricorso per cassazione).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il pubblico ministero cita Tizio per furto semplice e prepara il decreto di citazione. Nel documento inserisce correttamente il nome, cognome, data di nascita dell'imputato, la descrizione del fatto (sottrazione di una refurtiva il 15 marzo 2026 presso il centro commerciale di Milano), il giudice competente (tribunale monocratico di Milano), la data dell'udienza (20 giugno 2026 ore 10), gli avvisi circa la nomina del difensore e il deposito del fascicolo. Il decreto è valido e viene notificato sessanta giorni prima dell'udienza.
Caso 2: Caio è citato direttamente per una violazione di domicilio (art
614 c.p.). Il decreto contiene tutti gli elementi di cui all'art. 552 comma 1, ma il pubblico ministero dimentica di indicare la data dell'udienza nel dispositivo (riportandola solo nel timbro esterno). Il vizio è essenziale secondo art. 552 comma 2 (mancanza di requisito critico di cui alla lettera d), per cui il decreto è nullo e l'atto di citazione è inesistente, richiedendo una nuova citazione per evitare la decadenza dell'azione penale.
Domande frequenti
Quali sono i dati essenziali che il decreto di citazione deve contenere?
Secondo art. 552 comma 1, il decreto deve contenere: generalità dell'imputato, descrizione del fatto e delle circostanze aggravanti, giudice competente, luogo data e ora della comparizione, avvisi circa i diritti procedurali (nomina difensore, accesso al fascicolo, giudizio abbreviato, oblazione).
Se il decreto non contiene la data dell'udienza, è valido?
No. La data e l'ora dell'udienza sono requisiti essenziali secondo art. 552 comma 1 lettera d), e la loro omissione costituisce causa di nullità assoluta secondo art. 552 comma 2.
Quanto tempo devo avere fra la notificazione e l'udienza?
Almeno sessanta giorni secondo art. 552 comma 3. In casi eccezionali di urgenza motivata, il termine può essere ridotto a quarantacinque giorni, sempre che la riduzione sia esplicitamente giustificata nel decreto.
Se non sono stato identificato correttamente nel decreto, posso eccepire la nullità?
Sì. Se la tua identificazione nel decreto di citazione è incerta o errata, il decreto è nullo ex art. 552 comma 2 (identità dell'imputato non certa). Puoi eccepire questa nullità in qualunque momento del processo.
Il decreto di citazione deve contenere le prove contro di me?
No. Il decreto contiene la descrizione del fatto e dei capi d'imputazione. Le prove sono contenute nel fascicolo preliminare, che deve essere depositato in segreteria e che puoi consultare secondo art. 552 comma 4 e art. 415-bis.