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Testo dell'articoloVigente
L’art. 149 c.p.c. disciplina la notificazione a mezzo posta: ammessa salvo divieto di legge, con piego raccomandato e avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona per il notificante alla consegna del plico all’ufficiale giudiziario e per il destinatario dal momento in cui ha legale conoscenza dell’atto (principio della scissione soggettiva).
Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
Quest’ultimo è allegato all’originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 149 c.p.c. disciplina la notificazione a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento, salvo divieto di legge.
Ratio della norma
La disposizione persegue una duplice finalita: semplificare e rendere economica la notificazione, evitando l'accesso fisico dell'ufficiale giudiziario presso il destinatario, e al contempo garantire la certezza legale dell'avvenuta comunicazione attraverso la documentazione postale. Il principio del cosiddetto sdoppiamento del momento perfezionativo, sancito da Corte Cost. n. 477/2002, tutela il notificante diligente dal rischio di decadenze legate a ritardi non imputabili alla sua sfera di controllo.
Analisi del testo
La norma rinvia alla disciplina speciale della L. 26 novembre 1982, n. 890, che regola modalita esecutive, adempimenti dell'agente postale e formalita di consegna. L'ufficiale giudiziario conserva la titolarita dell'atto notificatorio: redige la relata su originale e copia, indica l'ufficio postale di spedizione e cura l'inoltro mediante piego raccomandato con ricevuta di ritorno. La materiale consegna postale, pur affidata a soggetto diverso, non priva la notificazione della sua natura giuridica.
Quando si applica
L'art. 149 c.p.c. trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non vieti espressamente la notificazione postale, costituendo modalita ordinaria alternativa alla consegna a mani. Va coordinato con l'art. 149-bis c.p.c. sulla notificazione a mezzo PEC e con la L. 21 gennaio 1994, n. 53, che abilita gli avvocati a notificare in proprio anche a mezzo posta. Il dies a quo per il notificante decorre dalla consegna all'ufficiale giudiziario, per il destinatario dalla ricezione o dal compimento delle formalita di compiuta giacenza.
Connessioni con altre norme
La disposizione si integra con gli artt. 137 e seguenti c.p.c. sulla disciplina generale delle notificazioni, con la L. 890/1982 quale fonte regolamentare, con l'art. 149-bis c.p.c. per la notifica telematica e con la L. 53/1994 per la notifica in proprio dell'avvocato. Rilevante la sentenza Corte Cost. n. 477/2002, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva il perfezionamento per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, attore in giudizio civile, deve notificare l'atto di citazione a Caio entro un termine perentorio prossimo alla scadenza. Consegna l'atto all'ufficiale giudiziario l'ultimo giorno utile, il quale provvede alla spedizione postale ex art. 149 c.p.c. il giorno successivo. Ai sensi di Corte Cost. n. 477/2002, la notifica si considera tempestivamente perfezionata per Tizio alla data di consegna all'ufficiale giudiziario, indipendentemente dalla successiva ricezione da parte di Caio.
Sempronio, destinatario di un decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta, risulta temporaneamente assente al momento della consegna; il piego viene depositato presso l'ufficio postale con avviso di compiuta giacenza. Decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ai sensi della L. 890/1982, la notificazione si perfeziona nei confronti di Sempronio, da cui decorre il termine per proporre opposizione.
Domande frequenti
Quando si perfeziona la notifica a mezzo posta per il notificante?
Ai sensi dell'art. 149, comma 3, c.p.c., introdotto a seguito di Corte Cost. n. 477/2002, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.
L'avvocato puo notificare in proprio a mezzo posta?
Si, la L. 53/1994 abilita gli avvocati alla notificazione in proprio anche a mezzo del servizio postale, nel rispetto delle formalita previste dalla L. 890/1982 e previa autorizzazione del consiglio dell'ordine.
Cosa accade se il destinatario e assente alla consegna postale?
Il piego viene depositato presso l'ufficio postale con invio della raccomandata informativa; decorso il termine di compiuta giacenza previsto dalla L. 890/1982, la notifica si considera perfezionata.
In quali casi la notifica postale e vietata?
E vietata quando la legge prescrive espressamente la consegna a mani o forme particolari, ad esempio per taluni atti del procedimento penale o per specifiche notificazioni che richiedono modalita rafforzate.
Come si rapporta l'art. 149 c.p.c. con la notifica via PEC?
L'art. 149-bis c.p.c. disciplina la notifica telematica come modalita alternativa e oggi prevalente per i soggetti obbligati al domicilio digitale, ferma restando l'applicabilita dell'art. 149 nei casi residui.
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