Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 126 c.p.c. – Contenuto del processo verbale

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.

In sintesi

  • Il verbale d'udienza deve contenere l'indicazione delle persone intervenute, del luogo e del tempo degli atti documentati.
  • Deve descrivere le attività svolte, le rilevazioni compiute e le dichiarazioni ricevute.
  • È sottoscritto dal cancelliere, che ne garantisce l'autenticità.
  • Il cancelliere dà lettura del verbale agli intervenuti, salvo diversa disposizione di legge.
  • Il verbale è l'atto di fede privilegiata che attesta quanto avvenuto in udienza.
Indice dei contenuti

Il processo verbale deve indicare persone, luogo, tempo, attività svolte e dichiarazioni ricevute; è sottoscritto dal cancelliere che ne dà lettura agli intervenuti.

Ratio della norma

L'art. 126 c.p.c. mira a garantire la fedele documentazione di tutto ciò che avviene nel corso dell'udienza o di altri atti processuali che richiedono verbalizzazione. Il verbale è lo strumento attraverso cui l'ordinamento assicura la riproducibilità e il controllo delle attività processuali: senza una documentazione affidabile, i successivi gradi di giudizio e le impugnazioni sarebbero privi di base certa.

Analisi del testo

Il primo comma individua quattro categorie di contenuto obbligatorio: (i) l'indicazione delle persone intervenute, giudice, parti, difensori, consulenti, testimoni e altri soggetti presenti; (ii) le circostanze di luogo e tempo, data, ora e sede dell'udienza; (iii) la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, le istanze, i provvedimenti, gli atti compiuti durante l'udienza; (iv) le dichiarazioni ricevute, deposizioni testimoniali, risposte a interrogatori, dichiarazioni spontanee. Il secondo comma, modificato nel 2014, prevede che il verbale sia sottoscritto dal solo cancelliere, e che questi, quando la legge non dispone altrimenti, ne dia lettura agli altri intervenuti prima della chiusura dell'udienza. Questa lettura ha funzione di controllo e conferma: consente alle parti di verificare la fedeltà della trascrizione e di chiedere eventuali rettifiche immediate.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i verbali redatti nel corso di udienze civili ordinarie, in procedimenti speciali, nella fase istruttoria e in ogni altra occasione in cui un cancelliere documenta atti processuali. Il processo verbale civile ha fede privilegiata: fa prova fino a querela di falso per quanto riguarda le dichiarazioni del pubblico ufficiale e i fatti da lui attestati.

Connessioni con altre norme

L'art. 126 c.p.c. va letto in combinato con l'art. 130 c.p.c. (redazione degli atti del cancelliere), con l'art. 2700 c.c. (efficacia probatoria dell'atto pubblico), con l'art. 221 c.p.c. (querela di falso) e con le norme sul processo civile telematico (D.M. 44/2011 e successive modificazioni) che regolano la verbalizzazione digitale. In materia penale l'art. 135 c.p.p. prevede disposizioni analoghe.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Nel corso di un'udienza istruttoria, il cancelliere verbalizza la deposizione testimoniale di Tizio: indica l'orario di inizio e fine, i nomi delle parti e dei difensori presenti, trascrive le domande del giudice e le risposte del testimone. Al termine, dà lettura del verbale a tutti gli intervenuti, che possono richiedere correzioni prima della chiusura.

Sempronia, difensore di Caio, si accorge che il verbale non riporta fedelmente un'eccezione processuale formulata durante l'udienza. Chiede immediatamente al cancelliere di integrare la trascrizione prima che il verbale venga chiuso: la lettura prevista dall'art. 126 c.p.c. consente proprio questo controllo in tempo reale, evitando contestazioni successive sull'effettivo svolgimento dell'udienza.

Domande frequenti

Chi sottoscrive il verbale d'udienza nel processo civile?

Il verbale è sottoscritto dal cancelliere. Dal 2014 non è più richiesta la sottoscrizione del giudice, salvo diversa previsione di legge per specifici atti o provvedimenti.

Il verbale d'udienza fa prova piena di quanto riportato?

Il verbale è un atto pubblico e fa fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., per quanto riguarda i fatti che il cancelliere attesta come avvenuti in sua presenza. Può essere impugnato solo mediante querela di falso.

Cosa si intende per lettura del verbale agli intervenuti?

Prima di chiudere l'udienza, il cancelliere legge ad alta voce quanto verbalizzato, in modo che le parti e i difensori possano verificarne la correttezza e richiedere eventuali rettifiche o integrazioni immediate.

Cosa succede se un atto o una dichiarazione non viene inserita nel verbale?

L'omissione può pregiudicare la prova dell'avvenuto compimento dell'atto processuale. La parte interessata può chiedere la rettifica durante l'udienza o, se il verbale è già chiuso, proporre querela di falso per dimostrare la difformità tra quanto attestato e la realtà.

Come funziona la verbalizzazione nel processo civile telematico?

Nel processo civile telematico la verbalizzazione avviene su supporto informatico, con firma digitale del cancelliere. I contenuti obbligatori restano gli stessi previsti dall'art. 126 c.p.c., ma le modalità di redazione, firma e deposito seguono le regole tecniche del D.M. 44/2011 e dei successivi provvedimenti attuativi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.