Indice
In sintesi
- L'intervento volontario consente a un terzo di entrare spontaneamente in un processo già pendente tra altre parti.
- L'intervento principale (primo comma) mira a far valere un diritto proprio collegato all'oggetto o al titolo della causa.
- L'intervento adesivo dipendente (secondo comma) serve a sostenere le ragioni di una parte, purché il terzo vanti un interesse giuridicamente rilevante.
- Il terzo interveniente acquista la qualità di parte e soggiace alle preclusioni processuali già maturate.
- L'istituto tutela il contraddittorio e previene giudicati contrastanti su situazioni giuridiche connesse.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 105 c.p.c. – Intervento volontario
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Stesso numero, altri codici
- Art. 105 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva 2014/90/UE
- Art. 105 Cod. Amb. — scarichi in acque superficiali
- Art. 105 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
- Art. 105 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 105 D.Lgs. 42/2004 — Diritti di uso e godimento pubblico
- Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Chiunque può intervenire in un processo altrui per tutelare un diritto proprio o per sostenere le ragioni di una parte.
Ratio della norma
L'art. 105 c.p.c. bilancia due esigenze fondamentali: la concentrazione processuale, che evita la proliferazione di giudizi paralleli sulle stesse situazioni giuridiche, e la tutela dei terzi che potrebbero subire effetti pregiudizievoli dalla pronuncia. La norma distingue nettamente tra chi entra nel processo per affermare un diritto proprio (intervento principale o litisconsortile) e chi vi entra per rafforzare la posizione di una parte già in causa (intervento adesivo dipendente).
Analisi del testo
Il primo comma disciplina l'intervento principale (o litisconsortile volontario): il terzo fa valere un diritto che si pone in relazione di connessione oggettiva con l'oggetto della lite o dipende dal medesimo titolo. Si pensi al contitolare di un diritto reale o al concredente solidale. L'intervento è «principale» quando il terzo si contrappone a tutte le parti; è «litisconsortile» quando si affianca a una di esse pur vantando un diritto autonomo. Il secondo comma disciplina l'intervento adesivo dipendente: il terzo non vanta un diritto proprio incompatibile né autonomo rispetto alla res litigiosa, ma ha un interesse, giuridico, non meramente economico o morale, a che la causa sia decisa in favore di una delle parti. La sua attività processuale è subordinata e non può compiere atti incompatibili con la volontà della parte assistita.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i processi di cognizione ordinaria. L'intervento è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 268 c.p.c.), con il limite che il terzo non può compiere atti ormai preclusi alle parti originarie. L'intervento è inammissibile nei procedimenti sommari e nei giudizi di Cassazione, salvo casi particolari previsti dalla legge. La legittimazione a intervenire presuppone sempre un interesse giuridicamente apprezzabile: non è sufficiente un mero interesse di fatto.
Connessioni con altre norme
L'art. 105 va letto insieme all'art. 106 c.p.c. (intervento su chiamata di parte) e all'art. 107 c.p.c. (intervento su ordine del giudice), che completano la disciplina dell'ingresso di terzi nel processo. L'art. 268 c.p.c. fissa il termine e le modalità dell'intervento. In materia di accertamento incidentale dei rapporti pregiudiziali rileva l'art. 34 c.p.c.; per la connessione per titolo o oggetto si richiama l'art. 103 c.p.c. sul litisconsorzio facoltativo.
Domande frequenti
Quali sono le differenze tra intervento principale e intervento adesivo dipendente?
L'intervento principale (art. 105, primo comma) presuppone che il terzo faccia valere un diritto proprio connesso all'oggetto o al titolo della causa; il terzo agisce in posizione autonoma rispetto alle parti originarie. L'intervento adesivo dipendente (secondo comma) non implica un diritto autonomo: il terzo sostiene le ragioni di una parte perché ha un interesse giuridico a che quella parte vinca, ma non può assumere posizioni processuali incompatibili con la volontà della parte assistita.
Entro quando è possibile intervenire volontariamente nel processo?
Secondo l'art. 268 c.p.c., il terzo può intervenire fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, l'intervenuto non può compiere atti processuali che siano già preclusi alle parti originarie: deve accettare lo stato del processo al momento dell'intervento.
È sufficiente un interesse economico per poter intervenire ex art. 105 secondo comma?
No. La giurisprudenza richiede un interesse giuridicamente qualificato, ovvero che la sconfitta della parte sostenuta si ripercuota direttamente sulla sfera giuridica del terzo (ad esempio perché è coobbligato, fideiussore o garante). Un mero interesse economico o di fatto non è sufficiente a legittimare l'intervento adesivo dipendente.
Il terzo interveniente può proporre domande autonome non connesse alla lite originaria?
No. Il terzo può far valere solo diritti connessi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto in giudizio (primo comma), oppure svolgere attività difensiva a favore di una parte (secondo comma). Non è consentito ampliare il thema decidendum introducendo questioni del tutto estranee alla lite principale.
L'intervento volontario è ammesso anche in appello?
In linea generale no: l'art. 344 c.p.c. prevede che in appello possano intervenire solo i soggetti che potrebbero proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., cioè i terzi pregiudicati dalla sentenza di primo grado. L'intervento volontario ordinario ex art. 105 è quindi tendenzialmente precluso nel giudizio di secondo grado.
Fonti consultate: 1 fonte verificate