Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 313 c.p.p. – Procedimento

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Procedimento

1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell’articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell’imputato. Ove non sia stato possibile procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell’articolo 294.Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva .

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 299 comma 1, ai fini dell’articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell’imputato nei termini indicati nell’articolo 72.

3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall’articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione.

In sintesi

  • La misura di sicurezza provvisoria è disposta con ordinanza del giudice previo accertamento della pericolosità sociale dell'imputato
  • Se impossibile interrogare l'imputato prima della decisione, valgono le garanzie speciali dell'art. 294
  • Il giudice, in fase successiva, può effettuare nuovi accertamenti sulla pericolosità nei termini previsti (art. 72)
  • Ai fini delle impugnazioni (riesame, appello, cassazione), la misura di sicurezza equivale alla custodia cautelare
Indice dei contenuti

Il giudice applica misure di sicurezza con ordinanza, accertando la pericolosità sociale. Se non interrogato prima, l'imputato ha diritti speciali.

Ratio

La norma disciplina il procedimento per applicare misure di sicurezza in fase cautelare, enfatizzando la necessità dell'accertamento preliminare della pericolosità sociale. Differisce dalla custodia ordinaria poiché richiede valutazione clinica/psichiatrica (non solo di diritto) e garanzie procedurali rafforzate (es. interrogatorio). Il richiamo all'art. 294 protegge chi non possa subito essere interrogato.

Analisi

Il comma 1 prevede ordinanza ex art. 292 con accertamento sulla pericolosità sociale (art. 203 CP). Se interrogatorio preliminare è impossibile, si applica art. 294 (differimento, assistenza legale garantita). Il comma 2 autorizza il giudice a nuovi accertamenti sulla pericolosità nei termini dell'art. 72 (es. perizie psichiatriche sopravvenute). Il comma 3 equipara la misura di sicurezza provvisoria alla custodia al fine dell'impugnazione (riesame, appello, cassazione valgono gli stessi termini e procedure) e applica le norme sulla riparazione per detenzione ingiusta (artt. 314-315).

Quando si applica

In ogni procedimento dove il PM chiede applicazione provvisoria di misura di sicurezza e il giudice deve valutare pericolosità dell'imputato. Rilevante quando il soggetto ha disturbo psichico certificato, intossicazione grave, o altra fattispecie dell'art. 206 CP, e gli indizi sono gravi. Esempio: giudice riceve richiesta PM di ricovero ospedaliero, ma l'imputato è in custodia e non può essere interrogato subito; applica i diritti speciali dell'art. 294 (notifica differita, avvocato presente).

Connessioni

Rimandi a artt. 292 (forma ordinanza), 203-206 CP (pericolosità e misure di sicurezza), 294 (diritti in interrogatorio differito), 72 (nuovi accertamenti), 314-315 (riparazione detenzione ingiusta), 309-311 (impugnazioni).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è accusato di violenza pluriaggravata

Il giudice ritiene che Tizio, per grave disturbo psicotico, sia pericoloso socialmente. Non è possibile interrogarlo subito (in custodia, in crisi). Il giudice, applicando l'art. 294, differisce l'interrogatorio e dispone ricovero provvisorio ospedaliero. Successivamente, quando Tizio è stabilizzato, lo interroga assistito da avvocato. Se persistono indizi di reato e pericolosità, l'ordinanza di ricovero rimane; altrimenti, revocata.

Caso 2: Caio, con diagnosi di schizofrenia compensata, è arrestato per diffamazione

Indizi sono moderati. Il giudice ordina perizia psichiatrica specialistica (art. 72) per accertare pericolosità contemporanea. La perizia conclude assenza di pericoli attuali. Il giudice revoca la misura di sicurezza provvisoria e valuta custodia ordinaria (se indizi sufficienti per altri reati) o rilascio (se indizi insufficienti).

Domande frequenti

Come il giudice decide di applicare una misura di sicurezza in fase cautelare?

Su richiesta del PM, il giudice accerta la pericolosità sociale dell'imputato e dispone l'ordinanza. Se non puoi essere interrogato subito, valgono diritti speciali (art. 294): differimento, assistenza avvocato garantita.

Se sono interrogato dopo il ricovero provvisorio, la misura è revocata?

Non automaticamente. L'interrogatorio serve per ascoltare la tua versione e valutare nuovamente la pericolosità. Se il giudice la conferma, il ricovero prosegue.

Il giudice può cambiare la valutazione della pericolosità durante il processo?

Sì. Può ordinare nuovi accertamenti (perizie psichiatriche) e, se la pericolosità diminuisce, può revocare o attenuare la misura di sicurezza.

Una misura di sicurezza provvisoria è equiparata alla custodia per le impugnazioni?

Sì. Puoi impugnarla come una custodia cautelare: riesame entro 10 giorni, poi appello e cassazione. Hai gli stessi diritti.

Se mi assolvo dal reato, la misura di sicurezza cessa?

No necessariamente. Se il reato è provato ma sei giudicato non imputabile per infermità mentale, il giudice può comunque disporre misura di sicurezza definitiva post-sentenza (art. 206 CP).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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