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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 142 Cod. Consumo – Modifiche al codice civile
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:
**«Art. 1469-bis Contratti del consumatore Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.».
Vedi anche
→Cod. consumo art. 141 - Art. 141 Cod.Cons.: Composizione extragiudiziale delle controver→Cod. consumo art. 143 - Articolo 143 Codice del Consumo: Irrinunciabilità dei diritti→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 140 Codice del Consumo: Procedura→Articolo 144 Codice del Consumo: Aggiornamenti→Articolo 139 Codice del Consumo: Legittimazione ad agire→Art. 145 Cod.Cons.: Competenze delle regioni e delle province au→Articolo 138 Codice del Consumo: Agevolazioni e contributi→Articolo 146 Codice del Consumo: Abrogazioni→Art. 137 Cod.Cons.: Elenco delle associazioni dei consumatori e→Art. 136 Cod.Cons.: Consiglio nazionale dei consumatori e degli
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 142 del Codice del Consumo appartiene a quella categoria di disposizioni che il giurista pratico tende a sottovalutare, ma che reggono l'intera architettura del sistema: le norme di coordinamento. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il legislatore ha riunito in un testo organico la disciplina dei rapporti di consumo, fino ad allora dispersa tra il codice civile, leggi speciali e decreti di recepimento delle direttive comunitarie. L'art. 142 e' lo strumento tecnico con cui questo riassetto e' stato reso operativo sul versante del codice civile: esso sostituisce gli articoli da 1469-bis a 1469-sexies c.c. e li ridisegna come norme di rinvio, svuotandone il contenuto sostanziale che viene trasferito altrove.
perché una disposizione di mero coordinamento e' tutt'altro che secondaria
La disciplina delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore era stata introdotta nel codice civile nel 1996, con il recepimento della direttiva 93/13/CEE, proprio attraverso gli articoli 1469-bis e seguenti. Quella collocazione, all'interno del Libro IV sul diritto delle obbligazioni, aveva un pregio sistematico ma anche un limite: confinava la tutela del consumatore in una logica privatistica generale, accanto a istituti pensati per contraenti di pari forza. Il Codice del Consumo del 2005 ha scelto la strada opposta, raccogliendo in un corpus autonomo tutte le tutele del consumatore. L'art. 142 e' la cerniera che chiude la vecchia porta e apre la nuova: senza di esso si sarebbe creata una duplicazione di norme, con il rischio di antinomie e incertezze applicative.
Il nuovo volto dell'art. 1469-bis c.c.
Per effetto della sostituzione, l'art. 1469-bis c.c. non disciplina più direttamente le clausole abusive, ma si limita a stabilire che le disposizioni del titolo del codice civile sui contratti si applicano ai contratti del consumatore "ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore". Si tratta di una clausola di chiusura dal valore sistematico notevole: afferma che il diritto comune dei contratti continua a operare come sfondo, ma cede il passo ogni volta che il Codice del Consumo, o qualsiasi altra fonte, offra al consumatore una protezione maggiore. Il principio del trattamento di maggior favore diventa così criterio ermeneutico permanente.
Dove cercare oggi la disciplina sostanziale delle clausole vessatorie
Chi affronti oggi una controversia su una clausola sospetta non deve più interrogare gli articoli 1469-bis ss. c.c., ormai "trasparenti", ma rivolgersi agli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo. Li' si trovano la definizione di clausola vessatoria (significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore in contrasto con la buona fede), la cosiddetta lista grigia delle clausole presunte abusive, la lista nera delle clausole nulle in ogni caso, il regime di nullita' di protezione e la disciplina dell'azione inibitoria. La conoscenza dell'art. 142 e' percio' la chiave che indirizza l'interprete verso la collocazione corretta della norma applicabile.
Nullita' di protezione e rilievo officioso
Un profilo che merita attenzione e' la natura della nullita' che colpisce la clausola vessatoria. Si tratta di una nullita' relativa, o di protezione: opera solo a vantaggio del consumatore, può essere fatta valere unicamente nel suo interesse e, secondo l'orientamento ormai consolidato, e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, purche' nell'interesse della parte protetta. Il contratto resta valido per il resto, in coerenza con la logica conservativa che caratterizza l'intera materia consumeristica. L'art. 142, riportando il diritto comune dei contratti a fare da sfondo, presuppone proprio questa selettivita' della sanzione.
Coordinamento con il diritto dell'Unione
L'intera vicenda va letta alla luce della matrice eurounitaria. La direttiva 93/13/CEE impone agli Stati membri standard minimi di tutela, lasciando liberi di prevederne di più elevati. Il Codice del Consumo, e con esso la norma di rinvio dell'art. 1469-bis nella versione introdotta dall'art. 142, recepisce questa logica di armonizzazione minima: il diritto interno può sempre spingersi oltre, mai al di sotto. Ne deriva che l'interpretazione delle norme consumeristiche deve sempre essere orientata al risultato utile voluto dalla direttiva e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che vigila sull'effettivita' della protezione.
Indicazioni operative
Per il professionista, l'art. 142 va trattato come una bussola: ricorda che il codice civile, sul terreno delle clausole vessatorie nei contratti B2C, e' diventato un rinvio e che la disciplina viva risiede nel Codice del Consumo. Nella redazione di pareri e atti conviene citare direttamente gli articoli 33-37 Cod. Consumo, riservando alla norma in commento il ruolo di spiegazione del raccordo storico-sistematico. Trascurare questo passaggio espone al rischio di fondare una difesa su disposizioni codicistiche ormai prive di contenuto precettivo proprio.
Il giudizio di vessatorieta' e il ruolo della trasparenza
La cornice tracciata dall'art. 142, indirizzando l'interprete verso il Codice del Consumo, presuppone la conoscenza del meccanismo di accertamento della vessatorieta'. Il giudizio non si esaurisce in una valutazione astratta della clausola, ma impone di considerare la natura del bene o del servizio, le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto e le altre clausole del contratto stesso. Acquista rilievo centrale il principio di trasparenza: le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile, e in caso di dubbio prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. La chiarezza non e' un requisito formale, ma una condizione di effettivita' della tutela, perché solo una clausola comprensibile consente al consumatore una scelta consapevole.
Trattativa individuale e oggetto principale del contratto
Due limiti perimetrano l'area del controllo. Da un lato, non sono vessatorie le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale, perché in tal caso lo squilibrio non deriva dalla predisposizione unilaterale del professionista. Dall'altro, la valutazione di vessatorieta' non si estende, in linea di principio, all'oggetto principale del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo rispetto al bene o al servizio, purche' tali elementi siano formulati in modo chiaro e comprensibile. Questi limiti, che l'art. 142 implicitamente richiama indirizzando al Codice del Consumo, segnano il confine tra controllo di equilibrio e autonomia negoziale, e vanno sempre verificati prima di concludere per la nullita' di una clausola.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Domande frequenti
Che cosa fa concretamente l'art. 142 del Codice del Consumo?
Sostituisce gli articoli da 1469-bis a 1469-sexies del codice civile, trasformandoli in norme di rinvio e trasferendo la disciplina sostanziale delle clausole vessatorie nel Codice del Consumo. E' una disposizione di coordinamento tra fonti.
Dove si trova oggi la disciplina delle clausole vessatorie?
Negli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo, che contengono la definizione di clausola abusiva, le liste di clausole presunte vessatorie o nulle e il regime della nullita' di protezione.
Che cosa significa il principio di maggior favore richiamato dall'art. 1469-bis c.c.?
Significa che le regole generali del codice civile sui contratti si applicano al consumatore solo se nessun'altra disposizione gli offre una tutela piu' ampia: in caso di conflitto prevale sempre la norma piu' protettiva per il consumatore.
La clausola vessatoria rende nullo l'intero contratto?
No. La nullita' colpisce di regola la sola clausola abusiva ed e' una nullita' di protezione, che opera a vantaggio del consumatore lasciando in vita il resto del contratto.
Perche' una norma solo di coordinamento e' importante?
Perche' indica all'interprete dove cercare la disciplina applicabile. Senza l'art. 142 si rischierebbe di applicare disposizioni del codice civile ormai svuotate, trascurando la tutela effettiva collocata nel Codice del Consumo.
Fonti consultate: 2 fontei verificate