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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Nullità assoluta: clausole che escludono diritti di conformità, rimedi, responsabilità sono nulle
  • Nullità rilevabile d'ufficio dal giudice e azionabile solo dal consumatore
  • Beni usati: durata responsabilità limitabile, ma minimo un anno
  • Scelta di legge estera: nulla se priva della protezione CDC quando il contratto è connesso con UE
  • Imperatività assoluta: nessun patto contrario può derogare alle protezioni del CDC

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 134 Cod. Consumo – Carattere imperativo delle disposizioni

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

*2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

*3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

In sintesi

  • Nullità assoluta: clausole che escludono diritti di conformità, rimedi, responsabilità sono nulle
  • Nullità rilevabile d'ufficio dal giudice e azionabile solo dal consumatore
  • Beni usati: durata responsabilità limitabile, ma minimo un anno
  • Scelta di legge estera: nulla se priva della protezione CDC quando il contratto è connesso con UE
  • Imperatività assoluta: nessun patto contrario può derogare alle protezioni del CDC

Le clausole contrattuali che escludono o limitano i diritti garantiti dal Codice del Consumo sono nulle. I beni usati possono avere responsabilità limitata, ma non inferiore a un anno. Clausole che privano del diritto di leggi UE sono nulle.

Ratio

L'articolo 134 è il pilastro dell'imperatività del Codice del Consumo. Sancisce che il consumatore non può essere privato delle sue protezioni mediante il ricorso a clausole contrattuali. Le parti contraenti non possono concordare di escludere la garanzia di conformità, i rimedi, la responsabilità del venditore. È una norma di ordine pubblico economico: l'interesse pubblico a proteggere i consumatori prevale sulla libertà contrattuale privata.

La previsione sulla nullità rilevabile d'ufficio dal giudice riflette l'importanza della materia: il giudice non attende che il consumatore denunci la clausola abusiva, ma la rileva autonomamente nel corso del giudizio.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che è nulla ogni patto, cioè ogni accordo, clausola, condizione, che esclude o limita, anche «in modo indiretto» (es. formulazioni ambigue, rinvii a normativa estera), i diritti garantiti dal capo sulle garanzie (artt. 128-135). La nullità è «assoluta» nel senso che non richiede eccezione della controparte: il giudice la rileva d'ufficio. Il consumatore può farla valere, ma il giudice non attende. La nullità è un'eccezione dilatorio-declinatoria qualificata.

Il comma 2 riconosce un'eccezione limitata per i beni usati: le parti possono concordare di limitare la durata della responsabilità del venditore (normalmente biennale per i beni nuovi, art. 132), ma il limite non può scendere sotto un anno. Ad esempio: un'auto usata può avere garanzia limitata a 12 mesi anziché 24, purché non zero. La ragionevolezza della limitazione (compatibile con natura bene usato) è un limite implicito.

Il comma 3 introduce una seconda forma di nullità: è nulla ogni clausola che, scegliendo una legislazione extracomunitaria (es. «Questo contratto è regolato dalla legge del Giappone»), abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione del CDC. L'elemento di collegamento è la stretta connessione del contratto con uno Stato UE (es. il venditore ha sede UE, il consumatore è europeo, il bene è consegnato in Europa). La clausola di scelta di legge estera è nulla pro-consumatore.

Quando si applica

Si applica a ogni contratto di vendita di bene di consumo in cui una parte sia consumatore. Se il contratto contiene clausole che escludono la garanzia di conformità (art. 129), i rimedi (art. 130), il diritto di regresso (art. 131), la denuncia (art. 132), la garanzia convenzionale (art. 133), la clausola è nulla. Nulla è anche la scelta di legge straniera se il consumatore è in UE e il contratto è fortemente collegato al territorio europeo.

L'applicazione è ristretta ai beni usati per quanto riguarda il comma 2: le parti possono limitare il termine responsabilità da due a un anno, ma non sottodimensionarlo ulteriormente.

Connessioni

Collegata a tutte le norme del capo sulle garanzie (artt. 128-135) e ai principi di ordine pubblico economico del codice civile (art. 1469-bis cc sulle clausole abusive, art. 1420 cc sulla nullità). Rimanda alle norme sulla scelta della legge applicabile e sulla giurisdizione (artt. 5-8 della convenzione di Roma 1980, oggi reg. CE 593/2008). La norma riflette i principi della direttiva UE 1999/44/CE sull'imperatività dei diritti di consumatore.

La rilevanza d'ufficio della nullità è un'eccezione significativa al principio di «dispositività» dei processi civili: il giudice agisce ex officio in materia di consumatore, non attende la parte.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio sottoscrive un contratto di vendita online con una società estera

Nel contratto è scritto: «L'acquirente rinuncia a ogni diritto di garanzia sulla conformità previsto dalla legge italiana. Le risoluzioni di controversie sono regolate dalla legge del Principato di Monaco». Tizio è un consumatore italiano, la consegna avviene in Italia, il venditore ha sede UE. La clausola è nulla su due fronti: (a) esclude la garanzia di conformità (comma 1); (b) sceglie una legislazione extracomunitaria allo scopo di privare della protezione CDC (comma 3). Il giudice rileva d'ufficio la nullità e assicura a Tizio tutte le garanzie CDC.

Caso 2: Caio compra un'auto usata con 150.000 km

Nel contratto è scritto: «Garanzia esclusa. Bene venduto «as is» senza alcuna garanzia di conformità». Secondo il comma 1, la clausola di esclusione è nulla. Caio ha diritto alle garanzie di conformità, anche per auto usata. Tuttavia, il venditore e Caio avrebbero potuto concordare una garanzia ridotta a un anno (anziché due) per la natura usata. Ma l'esclusione totale è inderogabile secondo il comma 1.

Domande frequenti

Posso contrattare con il venditore per escludere la garanzia di conformità?

No: il comma 1 vieta ogni clausola che esclude o limita i diritti di garanzia. La clausola di esclusione è nulla, indipendentemente da cosa scrivete nel contratto.

Il giudice controlla d'ufficio se una clausola è abusiva, o devo farla eccezione?

Il giudice la controlla d'ufficio: la nullità di una clausola che esclude garanzie di consumatore è rilevabile ex officio dal magistrato. Non attende che tu la denunci.

Per beni usati posso ridurre la garanzia da due a un anno?

Sì: il comma 2 consente di limitare la durata della responsabilità per beni usati, purché non inferiore a un anno. Zero garanzia rimane nulla; un anno minimo è il limite.

Se il contratto sceglie la legge di un Paese non UE, la garanzia di conformità rimane valida?

Sì: il comma 3 dichiara nulla la scelta di legge estera se ha effetto di privare il consumatore della protezione CDC e il contratto è strettamente collegato con UE (sede venditore, consumatore europeo, consegna UE).

Una clausola che limita il termine di denuncia (art. 132) è valida?

No: il comma 1 vieta ogni limite che esclude o riduce i diritti di consumatore. Limitare il termine di denuncia sottodimensionandolo è una violazione della norma e rende la clausola nulla.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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