Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 119 Cod. Consumo – Messa in circolazione del prodotto

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

*2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.

*3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

In sintesi

  • Messa in circolazione = consegna all'acquirente, utilizzatore o ausiliario
  • Include consegna in visione o in prova
  • Avviene anche tramite consegna a vettore o spedizioniere per trasporto
  • Responsabilità non esclusa in caso di vendita forzata, con cautela amministrativa
Indice dei contenuti

Il prodotto è messo in circolazione quando è consegnato all'acquirente o utilizzatore, inclusi trasporto, visione e prova. Momento cruciale per responsabilità.

Ratio

L'articolo 119 fissa il momento della messa in circolazione, elemento cruciale per due ragioni: (1) divide responsabilità tra produttore (prima) e utilizzatore/vettore (dopo); (2) incide sul dies a quo della prescrizione della responsabilità civile. Definire quando il prodotto esce dalle mani del produttore è essenziale per applicare l'art. 118 lett. b) (difetto non esisteva al momento della consegna).

Analisi

Comma 1: la messa in circolazione avviene alla consegna all'acquirente, all'utilizzatore o a un ausiliario (es. fattorino, parente che ritira). Copre anche visione e prova. Comma 2: è messa in circolazione anche la consegna al vettore o spedizioniere per inoltro all'acquirente. Comma 3: eccezionale: anche in caso di vendita forzata (pignoramento, sequestro) la responsabilità non è esclusa, salvo che il debitore abbia segnalato il difetto all'ufficiale giudiziario o notificato al creditore entro 15 giorni dal pignoramento.

Quando si applica

Tizio ordina online un telefono. Il produttore consegna al corriere SDA: momento della messa in circolazione è la consegna a SDA. Se il telefono arriva danneggiato, la responsabilità è del vettore, non del produttore. Se Caio riceve il telefono e dopo una settimana si rompe il display per difetto costruttivo originario, il produttore è responsabile (difetto esisteva al momento della messa, anche se scoperto dopo). Se Sempronio ha un TV pignorato e il creditore lo fa vendere, il debitore può segnalare il difetto prima della vendita forzata per sollevare il creditore dalla responsabilità.

Connessioni

Art. 119 interagisce con: art. 117-118 (definizione e esclusioni di difetto, che si valutano al momento della messa in circolazione); art. 120 (onere della prova del nesso temporale); art. 123 (danno risarcibile, che deve verificarsi dopo la messa in circolazione); Direttiva 85/374, art. 1027 c.c.p.c. (sequestro conservativo).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Mevio compra un fornetto da un negozio di elettronica

Il negoziante gli consegna il fornetto in busta. Questo è il momento della messa in circolazione: Mevio detiene il prodotto. Mevio lo monta a casa. Due settimane dopo, il riscaldamento è anomalo. Mevio intende provare che il difetto esisteva già al momento della consegna. Per provarlo, dovrà dimostrare che il difetto è strutturale. Se ce la fa, il produttore è responsabile.

Caso 2: Filano vende libri via Amazon

Il produttore consegna i libri al corriere Poste Italiane. Durante il trasporto, una pioggia improvvisa bagna il pacco e la carta si gonfia. Filano riceve il pacco danneggiato. La messa in circolazione è avvenuta quando il corriere ha preso il pacco, non quando Filano l'ha ricevuto. Se il danno è dovuto alla pioggia in transito, Filano deve agire contro Poste Italiane, non contro il produttore del libro.

Domande frequenti

Il momento della messa in circolazione è importante per la prescrizione?

Sì. La responsabilità civile del produttore si prescrive in 3 anni (come generica responsabilità civile). Il dies a quo è la scoperta del danno, non la messa in circolazione. Ma il difetto deve preesistere alla messa in circolazione.

Se ritiro il prodotto in visione senza comprarlo, il produttore è responsabile?

Sì. Art. 119 comma 1 include esplicitamente la visione e la prova. Se durante la visione il prodotto si rompe per difetto, il produttore è responsabile anche senza acquisto definitivo.

Se mi arriva un pacco e il corriere mi chiede di firmarlo, quando è messa in circolazione?

Quando il corriere te lo consegna (con o senza firma). Se la firma è solo ricevuta, il momento è la consegna fisica. Se il danno avviene durante il trasporto prima della consegna, responsabile è il vettore.

In caso di vendita forzata (pignoramento), il produttore può essere responsabile?

Sì, a meno che il debitore abbia segnalato il difetto all'ufficiale giudiziario o notificato al creditore entro 15 giorni dal pignoramento. Altrimenti la responsabilità rimane in capo al creditore che vende.

Chi è responsabile se il danno avviene durante il trasporto?

Il vettore (corriere), non il produttore. La messa in circolazione è appunto la consegna al vettore. Il vettore è responsabile per danni in transito secondo il codice della navigazione o norme sul trasporto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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