Art. 70 Cod. Consumo – Documento informativo
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
**a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
**b) l’identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l’identità ed il domicilio del proprietario;
**c) se l’immobile è determinato:
***1) la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione;
***2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
**d) se l’immobile non è ancora determinato:
***1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell’immobile e la data entro la quale e’ prevedibile il completamento degli stessi;
***2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
***3) in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;
**e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
**f) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
**g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
**h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
**i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
**l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell’offerta.
*3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
*4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa e’ cittadina, purché’ si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.
*5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
In sintesi
Art. 70: venditore deve consegnare documento informativo dettagliato sul diritto, immobile, prezzo, servizi comuni, recesso, norme manutenzione.
Ratio
Art. 70 sancisce il principio di trasparenza informativa nelle offerte di multiproprietà. Protegge il consumatore dall'asimmetria informativa tipica dei contratti immobiliari complessi, garantendo che possieda informazioni precise e complete prima di sottoscrivere.
Analisi
Comma 1 elenca 9 elementi obbligatori del documento informativo. Lettera a): il 'diritto oggetto' con specificazione della natura (proprietà, usufrutto, diritto di godimento personale) e condizioni di esercizio nello Stato dell'immobile; se già soddisfatte o quali occorre soddisfare (es. autorizzazioni locali). Lettera b): identità venditore e proprietario con domicili e qualità giuridiche. Lettera c): per immobile determinato — descrizione dettagliata, ubicazione, permesso di costruire, norme regionali (per immobili turistici), certificati di conformità (per estero). Lettera d): per immobile non determinato — concessione edilizia, stato avanzamento lavori, data completamento prevista, stato servizi (gas, elettricità, acqua, telefono), garanzie rimborso pagamenti, modalità applicazione garanzie. Lettera e-h): servizi comuni (manutenzione, raccolta rifiuti, ecc.), strutture comuni (piscina, sauna, ecc.), norme manutenzione/amministrazione, prezzo globale IVA inclusa, stima spese di utilizzo servizi/strutture comuni, base di calcolo oneri occupazione (tasse, spese amministrative). Lettera i): informazioni su diritto di recesso (chi contattare, modalità, spese a carico consumatore), modalità risoluzione credito collegato. Lettera l): modalità per ottenere ulteriori informazioni. Comma 2: le disposizioni si applicano anche a offerte pubbliche di diritti su elenchi, cataloghi, liste.
Quando si applica
Esempi: (a) Agenzia immobiliare presenta un progetto di resort in costruzione; deve fornire il documento Art. 70 con stato avanzamento lavori, date previste completamento, garanzie rimborso. (b) Società di multiproprietà offre diritto di godimento di villa già costruita; deve consegnare documento con prezzo, servizi comuni, norme amministrazione, informazioni su recesso, identità proprietario. (c) Catalogo online di strutture vacanziere; deve contenere per ogni struttura i dati di Art. 70 comma 1.
Connessioni
Art. 71 (requisiti del contratto scritto e traduzione), Art. 47 (informazioni generali fuori locali), Art. 52-53 (informazioni a distanza), Art. 64-67 (diritto di recesso), D.Lgs. 79/2011 (recepimento direttiva 2008/122/CE su timeshare), Direttiva 2008/122/CE (armonizzazione protezione timeshare UE).
Domande frequenti
La società di multiproprietà deve fornire il documento informativo se chiedo informazioni?
Sì, per Art. 70 comma 1, deve consegnarlo a ogni persona che chiede informazioni su un bene immobile. È un obbligo, non una facoltà.
Cosa succede se il documento manca o è incompleto?
Puoi recedere comunque. Art. 65 comma 3 dice che se mancano le informazioni, il termine di recesso si estende a 90 giorni. Puoi anche rifiutare il contratto e segnalare la violazione all'Antitrust (AGCM).
Il documento deve essere in italiano?
Art. 70 non lo specifica, ma Art. 71 comma 1 richiede che il contratto sia redatto in italiano (e tradotto nella lingua del consumatore se diversa). Il documento informativo dovrebbe essere in italiano per evitare dubbi sulla comprensione.
Se l'immobile non è ancora costruito, quali informazioni devo ricevere?
Art. 70 comma 1 lettera d) richiede: stato avanzamento lavori, data prevista completamento, stato infrastrutture (gas, acqua, ecc.), e garanzie di rimborso se i lavori non si completano.
Posso recedere dal contratto di multiproprietà anche senza il documento informativo?
Sì, anche se non hai ricevuto il documento, il diritto di recesso di Art. 64 rimane (salvo altre eccezioni Art. 65). Il termine si estende semmai a 90 giorni per informazione incompleta (Art. 65 comma 3).
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.