Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 237 C.d.S. – Norme transitorie relative al titolo V

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all’articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l’articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre .

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.

In sintesi

  • Dal 1° gennaio 1993 tutti gli utenti della strada sono tenuti a rispettare le disposizioni del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).
  • L'obbligo di assicurazione RC per ciclomotori e macchine agricole decorre dal 1° ottobre 1993, con una vacatio legis di nove mesi.
  • Dal 1° ottobre 1993 è abrogato l'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, già disciplinante la RC auto per tali veicoli.
  • Per le macchine agricole il contratto di assicurazione RC può essere stipulato anche per periodi infrannuali, con durata minima di un bimestre, correlata all'effettiva circolazione.
  • Le violazioni commesse prima del 1° ottobre 1993 restano soggette alle sanzioni amministrative principali e accessorie previste dalla normativa previgente, sia per il merito sia per le procedure di accertamento.
Indice dei contenuti

L'art. 237 C.d.S. disciplina le norme transitorie del titolo V: obbligo assicurativo per ciclomotori e macchine agricole dal 1° ottobre 1993 e regime sanzionatorio previgente per violazioni anteriori.

Ratio

L'articolo 237 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si colloca nella parte finale del testo codicistico con la funzione tipica delle disposizioni transitorie: assicurare un passaggio ordinato e non traumatico tra il vecchio ordinamento, incentrato principalmente sul Codice della Strada del 1959 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) e sulle sue successive modificazioni, e il nuovo regime introdotto nel 1992. La ratio della norma è dunque squisitamente sistematica e tecnica: evitare vuoti normativi, prevenire situazioni di incertezza giuridica per i consociati e garantire la parità di trattamento tra chi ha commesso una violazione prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e chi la commette dopo.

Nel diritto sanzionatorio amministrativo il principio del tempus regit actum impone che alla violazione si applichi la normativa vigente al momento della sua commissione. L'art. 237 recepisce espressamente questo principio nel comma 2, evitando qualsiasi retroattività sfavorevole. Allo stesso modo, il comma 1 gestisce la fase di avvio dell'obbligo assicurativo per categorie di veicoli storicamente escluse o parzialmente incluse nel sistema obbligatorio della RC, concedendo un margine temporale affinché operatori e proprietari possano adeguarsi senza incorrere immediatamente in sanzioni.

La scelta del legislatore di differire di nove mesi (dal 1° gennaio al 1° ottobre 1993) l'obbligo assicurativo per ciclomotori e macchine agricole risponde a esigenze pratiche molto concrete: il mercato assicurativo doveva attrezzarsi per gestire un'enorme platea di nuovi assicurati, i proprietari di macchine agricole, spesso imprenditori agricoli di piccole dimensioni, dovevano essere informati del nuovo obbligo, e le compagnie dovevano mettere a punto prodotti modulari adeguati alla particolarità di questi mezzi, che per definizione non circolano su strada in modo continuativo. Da qui anche la previsione del contratto infrannuale con durata minima bimestrale, soluzione di grande pragmatismo che valorizza il principio di proporzionalità nel rapporto tra obbligo e onere economico.

Analisi

Il comma 1 dell'art. 237 enuncia la regola generale di immediata applicazione del nuovo codice a tutti gli utenti della strada dalla data della sua entrata in vigore, fissata al 1° gennaio 1993. Si tratta di un'entrata in vigore unitaria e generale, senza ulteriori frammentazioni per tipologia di norma o di soggetto, salva appunto l'eccezione relativa all'obbligo assicurativo.

La deroga riguardante l'assicurazione obbligatoria per ciclomotori e macchine agricole è puntualmente ancorata all'art. 193 C.d.S., che costituisce la norma sostanziale imponente l'obbligo di copertura RC per chiunque ponga in circolazione un veicolo a motore. Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992, la disciplina dell'assicurazione obbligatoria era contenuta principalmente nella legge 24 febbraio 1992, n. 990 (la cosiddetta "legge sull'assicurazione obbligatoria RC auto"), che peraltro risaliva, nella sua impostazione originaria, al 1969. L'art. 5 di tale legge, specificamente abrogato dal comma 1 dell'art. 237 con decorrenza 1° ottobre 1993, riguardava la disciplina dell'obbligo assicurativo per le categorie di veicoli in esame. L'abrogazione contestuale all'entrata in vigore del nuovo obbligo è una tecnica legislativa corretta: si evita la coesistenza di due regimi paralleli e potenzialmente contraddittori.

La disposizione sul contratto infrannuale per le macchine agricole merita un'analisi approfondita. Essa introduce nel sistema un'eccezione al principio generale per cui il contratto di assicurazione RC è stipulato per durata annuale. Le macchine agricole, trattrici, mietitrebbie, macchine operatrici, circolano su strada pubblica solo in determinati periodi dell'anno: durante le semine, i raccolti, le lavorazioni stagionali. Imporre un contratto annuale avrebbe comportato un onere economico sproporzionato rispetto all'effettivo rischio, scoraggiando la regolarizzazione assicurativa. La soluzione del contratto bimestrale minimo è equilibrata: garantisce una copertura minima significativa, evita la frammentazione estrema del rischio per le compagnie, e si adatta alla stagionalità agricola. Questa previsione anticipa, in qualche misura, il dibattito contemporaneo sulle assicurazioni "pay per use" e sulle polizze a consumo, oggi tornate di grande attualità nel settore automotive.

Il comma 2 sancisce l'ultrattività della normativa previgente per le violazioni commesse prima del 1° ottobre 1993 (data indicata nel comma 1 come spartiacque per il regime assicurativo). Sebbene la norma faccia riferimento genericamente alla "data di cui al comma 1", nel contesto della disposizione essa si riferisce alla data limite dell'obbligo assicurativo per ciclomotori e macchine agricole. Per le violazioni del resto del codice, la data rilevante è naturalmente il 1° gennaio 1993. L'ultrattività riguarda sia le sanzioni amministrative principali (le ammende pecuniarie) sia quelle accessorie (sospensione della patente, fermo del veicolo, confisca), e si estende alle procedure di accertamento e di applicazione. Quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante: non solo il quantum sanzionatorio ma anche il procedimento amministrativo applicabile rimane quello previgente, garantendo così la coerenza sistematica e il rispetto del principio di legalità procedurale.

Va sottolineato che il richiamo alle "disposizioni previgenti" comporta l'applicazione del D.P.R. 393/1959 e di tutte le normative collaterali che regolavano le specifiche fattispecie. Gli organi di polizia stradale e le autorità amministrative preposte all'applicazione delle sanzioni erano dunque tenuti a un doppio regime: il nuovo codice per le violazioni successive all'entrata in vigore, il vecchio per quelle anteriori. Ciò ha richiesto, nella fase transitoria, una formazione specifica degli operatori e una particolare attenzione nella redazione degli atti sanzionatori, con indicazione precisa della data di commissione della violazione quale elemento determinante per l'individuazione del regime applicabile.

Quando si applica

L'art. 237 C.d.S. ha esaurito in larga misura la sua funzione con il decorso del periodo transitorio. Tuttavia, esso conserva rilevanza interpretativa e applicativa in alcune circostanze specifiche che il giurista deve saper riconoscere.

In primo luogo, la norma si applica, rectius, si è applicata, a tutti i procedimenti sanzionatori amministrativi avviati o definiti nel periodo transitorio 1993-1994, in cui era necessario determinare se la violazione fosse stata commessa prima o dopo l'entrata in vigore del nuovo codice. Tale questione poteva presentarsi ancora nel corso di procedimenti contenziosi prolungati (ricorsi al giudice di pace, opposizioni a ordinanze-ingiunzione) anche negli anni successivi, qualora il contenzioso avesse riguardato violazioni risalenti al periodo pre-vigenza.

In secondo luogo, la disposizione sul contratto di assicurazione infrannuale per macchine agricole ha costituito, e costituisce tuttora come riferimento sistematico, il fondamento normativo per la stipulazione di polizze RC a durata ridotta per questa categoria di veicoli. Le compagnie assicurative che hanno sviluppato prodotti bimestrali o trimestrali per il settore agricolo hanno trovato in questa norma la loro legittimazione originaria. Oggi tale facoltà è confermata anche nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e nelle disposizioni IVASS, ma il fondamento storico-normativo resta l'art. 237 C.d.S.

In terzo luogo, la norma rileva ai fini dell'interpretazione sistematica dell'art. 193 C.d.S. quando si tratta di valutare l'ambito soggettivo e oggettivo dell'obbligo assicurativo per veicoli "speciali" o per categorie marginali. La ratio sottesa all'art. 237, flessibilità assicurativa per veicoli a circolazione non continuativa, può essere richiamata per analogia in sede interpretativa quando si discute di fattispecie analoghe non espressamente disciplinate.

Dal punto di vista procedurale, la norma si applica ogni volta che occorra ricostruire il regime normativo applicabile a una violazione con data certa anteriore al 1° gennaio 1993 (per le violazioni generali) o al 1° ottobre 1993 (per le violazioni in materia assicurativa riguardanti ciclomotori e macchine agricole). In tali casi, l'autorità competente, prefettura, giudice di pace, tribunale amministrativo, deve applicare la normativa previgente sia per determinare se la condotta costituisca violazione, sia per quantificare la sanzione, sia per valutare la correttezza del procedimento di accertamento seguito dagli organi verbalizzanti.

Connessioni

L'art. 237 C.d.S. si inserisce in una rete di connessioni normative che ne amplificano la comprensione e ne chiariscono la portata sistematica.

Il collegamento più diretto è con l'art. 193 C.d.S., che costituisce la norma sostanziale di riferimento per l'obbligo assicurativo. L'art. 237 definisce il quando dell'applicazione dell'art. 193 per le categorie speciali di veicoli, mentre l'art. 193 definisce il cosa (l'obbligo di assicurazione) e il quanto (le sanzioni per l'inosservanza). I due articoli devono essere letti congiuntamente per ricostruire il quadro completo dell'obbligo assicurativo e del suo regime sanzionatorio nel periodo transitorio e a regime.

Un secondo collegamento fondamentale è con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, il cui art. 5 viene espressamente abrogato. La legge 990/1969 ha rappresentato per quasi un quarto di secolo il testo fondamentale della responsabilità civile automobilistica in Italia. La sua abrogazione parziale, limitata all'art. 5 e alla specifica data del 1° ottobre 1993, testimonia la complessità del processo di riordino normativo e la necessità di mantenere in vita alcune disposizioni della vecchia legge per le fattispecie non ancora coperte dal nuovo regime. La legge 990/1969 è stata poi integralmente abrogata e sostituita dal D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Rilevante è anche il collegamento con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (vecchio Codice della Strada), le cui disposizioni sanzionatorie continuano ad applicarsi per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992. Questo collegamento impone al giurista la conoscenza, almeno sommaria, di entrambi i sistemi normativi per poter gestire correttamente le fattispecie residuali del periodo transitorio.

Sul piano dei principi generali, l'art. 237 si connette al principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile (preleggi) e, in ambito sanzionatorio amministrativo, all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che stabilisce il principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative: nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Il comma 2 dell'art. 237 è dunque null'altro che l'applicazione settoriale di questo principio generale, che ha rango quasi costituzionale nel nostro ordinamento.

Un ulteriore collegamento riguarda le disposizioni regolamentari di attuazione del Codice della Strada, in particolare il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.), che contiene anch'esso disposizioni transitorie coordinate con quelle dell'art. 237. La lettura combinata del codice e del suo regolamento è essenziale per ricostruire il regime transitorio nella sua completezza.

Infine, merita menzione il collegamento con la normativa europea in materia di assicurazione obbligatoria RC autoveicoli: le direttive comunitarie (a partire dalla Prima direttiva 72/166/CEE, cui si sono aggiunte nel tempo la Seconda, la Terza, la Quarta e la Quinta direttiva RC auto, oggi consolidate nella direttiva 2009/103/CE) hanno progressivamente esteso l'obbligo assicurativo e armonizzato le discipline nazionali. Il differimento dell'obbligo per ciclomotori e macchine agricole era coerente con la normativa europea dell'epoca, che lasciava agli Stati membri una certa flessibilità per le categorie di veicoli "minori", flessibilità poi progressivamente ridotta dalle direttive successive.

Casi pratici

Caso 1: , Tizio e il ciclomotore senza assicurazione (febbraio 1993)

Tizio, pensionato residente in un piccolo comune lombardo, utilizza quotidianamente il suo ciclomotore per fare la spesa. Nel febbraio 1993, una pattuglia della Polizia municipale lo ferma e accerta che il mezzo è privo di copertura assicurativa RC. Tizio sostiene di non essere ancora obbligato ad assicurarsi perché ha sentito dire che per i ciclomotori c'è tempo fino all'autunno. La contestazione è corretta o no? Ai sensi dell'art. 237, comma 1, C.d.S., l'obbligo assicurativo per i ciclomotori decorre dal 1° ottobre 1993, non dal 1° gennaio 1993. Nel febbraio 1993, dunque, Tizio non è ancora soggetto all'obbligo di cui all'art. 193 C.d.S. per il suo ciclomotore. La pattuglia non può legittimamente applicare la sanzione per mancanza di assicurazione con riferimento al nuovo codice. Tuttavia, se la normativa previgente prevedeva per i ciclomotori un qualche obbligo assicurativo in base alla legge 990/1969, occorre verificare il regime anteriore. In ogni caso, Tizio deve essere informato che dal 1° ottobre 1993 dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza RC, pena le sanzioni di cui all'art. 193 C.d.S.

Caso 2: , Caio e la mietitrebbia: la polizza bimestrale

Caio è un imprenditore agricolo che possiede una mietitrebbia utilizzata esclusivamente durante il periodo del raccolto, da giugno ad agosto. Dopo il 1° ottobre 1993, si reca da un agente assicurativo per adempiere al nuovo obbligo imposto dall'art. 237 in combinato con l'art. 193 C.d.S. L'agente gli propone una polizza annuale, ma Caio ritiene eccessivo pagare per dodici mesi un mezzo che circola su strada per soli tre. L'art. 237, comma 1, C.d.S. prevede espressamente che per le macchine agricole il contratto di assicurazione RC possa essere stipulato "anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre", in relazione all'effettiva circolazione su strada. Caio ha dunque il diritto di stipulare una polizza trimestrale (o bimestrale) coperta per il solo periodo giugno-agosto, corrispondente all'effettivo utilizzo della mietitrebbia su strada pubblica. La compagnia assicurativa è tenuta a offrire questa opzione: il rifiuto costituirebbe una violazione della normativa vigente. Caio può quindi assicurarsi legittimamente solo per il periodo necessario, con un significativo risparmio economico.

Caso 3: , Sempronio e la violazione del dicembre 1992

Sempronio viene fermato il 20 dicembre 1992 e verbalizzato per una violazione al codice della strada (superamento dei limiti di velocità). Il verbale, tuttavia, viene notificato solo nel marzo 1993, quando è già in vigore il nuovo D.Lgs. 285/1992. Sempronio, assistito dal suo legale, sostiene che debbano applicarsi le sanzioni del nuovo codice, più favorevoli per quella specifica violazione. L'art. 237, comma 2, C.d.S. stabilisce che per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice (1° gennaio 1993) continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali e accessorie e le procedure previste dalla normativa previgente. Sempronio ha commesso la violazione il 20 dicembre 1992, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992. Il fatto che il verbale sia stato notificato nel 1993 è irrilevante: ciò che conta è la data di commissione della violazione, non quella di notifica o di definizione del procedimento. Il suo legale deve dunque applicare il vecchio D.P.R. 393/1959 e la connessa normativa sanzionatoria, indipendentemente da qualsiasi considerazione di favor rei, poiché nel diritto sanzionatorio amministrativo non vige il principio della retroattività della legge più favorevole (a differenza del diritto penale).

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 237 del Codice della Strada?

L'art. 237 C.d.S. contiene le norme transitorie relative al titolo V del codice. Stabilisce la data di entrata in vigore generale delle nuove disposizioni (1° gennaio 1993), differisce l'obbligo assicurativo RC per ciclomotori e macchine agricole al 1° ottobre 1993, consente contratti assicurativi infrannuali per le macchine agricole e dispone l'applicazione della normativa previgente per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Da quando scatta l'obbligo di assicurazione per i ciclomotori secondo l'art. 237 C.d.S.?

L'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i ciclomotori, previsto dall'art. 193 C.d.S., non è scattato il 1° gennaio 1993 (data di entrata in vigore generale del nuovo codice) ma è stato differito al 1° ottobre 1993 dall'art. 237, comma 1, C.d.S. Questo differimento ha concesso ai proprietari di ciclomotori e al mercato assicurativo un periodo di adeguamento di nove mesi.

Le macchine agricole possono essere assicurate con una polizza di durata inferiore all'anno?

Sì. L'art. 237, comma 1, C.d.S. prevede espressamente che il contratto di assicurazione RC per le macchine agricole possa essere stipulato anche per periodi infrannuali, con una durata minima di un bimestre, in relazione all'effettiva circolazione del mezzo su strada. Questa facoltà riconosce la stagionalità dell'utilizzo delle macchine agricole e consente agli imprenditori agricoli di limitare il costo della copertura assicurativa ai soli periodi di effettivo impiego su viabilità pubblica.

Se ho commesso una violazione del codice della strada prima del 1° gennaio 1993, quale normativa si applica?

Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (1° gennaio 1993), l'art. 237, comma 2, C.d.S. stabilisce che continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali e accessorie previste dalla normativa previgente, cioè essenzialmente il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e la relativa normativa collaterale. Lo stesso principio vale per le procedure di accertamento e di applicazione delle sanzioni: anche queste restano disciplinate dalle disposizioni anteriori al nuovo codice.

L'art. 5 della legge 990/1969 è ancora in vigore?

No. L'art. 237, comma 1, C.d.S. ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con decorrenza 1° ottobre 1993, contestualmente all'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per ciclomotori e macchine agricole. Successivamente, l'intera legge 990/1969 è stata abrogata e sostituita dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che oggi costituisce il riferimento normativo principale in materia di RC obbligatoria.

Perché il legislatore ha differito l'obbligo assicurativo per ciclomotori e macchine agricole?

Il differimento al 1° ottobre 1993 è stato motivato da ragioni pratiche e di sistema: occorreva dare tempo al mercato assicurativo di strutturarsi per gestire l'ampia platea di nuovi assicurati (i proprietari di ciclomotori erano milioni), informare adeguatamente i soggetti obbligati, e consentire alle compagnie di sviluppare prodotti assicurativi idonei alle peculiarità delle macchine agricole (stagionalità, utilizzo non continuativo, valore economico variabile). La vacatio di nove mesi è dunque espressione del principio di ragionevolezza e proporzionalità nell'introduzione di nuovi obblighi normativi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.