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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 127 C.d.S. – Permesso provvisorio di guida
Articolo abrogato dal D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104
[Abrogato]
Stesso numero, altri codici
- Art. 127 Cod. Amb. — fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
- Art. 127 D.Lgs. 209/2005 — Certificato di assicurazione e contrassegno
- Art. 127 D.Lgs. 42/2004 — Consultabilità degli archivi privati
- Art. 127 Codice Civile: Intrasmissibilità dell'azione
- Articolo 127 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 127 Cod.Cons.: Responsabilità secondo altre disposizioni di
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 127 del Codice della Strada, abrogato, disciplinava il permesso provvisorio di guida rilasciato ai candidati durante l'iter per la patente.
Ratio
L'istituto del permesso provvisorio di guida nasceva dall'esigenza pratica di colmare il vuoto temporale tra il superamento dell'esame di guida e il rilascio materiale della patente. In un'epoca in cui le procedure amministrative erano interamente cartacee e i tempi burocratici potevano essere significativi, il legislatore aveva inteso tutelare il neo-patentato consentendogli di esercitare immediatamente la facoltà di guidare, pur in assenza del documento definitivo.
Analisi
Il permesso provvisorio aveva natura di titolo abilitativo temporaneo, con efficacia limitata nel tempo e subordinata al completamento dell'iter amministrativo. La norma fissava le condizioni di rilascio, la durata massima del permesso e le modalità di esibizione agli organi di controllo. Con l'evoluzione tecnologica e la progressiva informatizzazione delle motorizzazioni civili, i tempi di rilascio della patente si sono drasticamente ridotti, rendendo anacronistico e superfluo l'istituto, che è stato conseguentemente abrogato.
Quando si applica
L'articolo non è più applicabile in quanto abrogato. Attualmente, il neo-patentato riceve la patente di guida in tempi brevi direttamente dalla Motorizzazione Civile competente per territorio, senza necessità di alcun documento provvisorio intermedio. In caso di temporanea necessità, l'ufficio competente può rilasciare attestazioni sostitutive secondo le procedure vigenti.
Connessioni
L'art. 127 si collegava sistematicamente alle disposizioni del Codice della Strada in materia di patente di guida (artt. 116 ss. C.d.S.), nonché alle norme regolamentari sul procedimento di esame e rilascio. La sua abrogazione si inscrive nel più ampio processo di semplificazione amministrativa che ha interessato il settore della motorizzazione civile, in linea con i principi di efficienza e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Domande frequenti
L'art. 127 del Codice della Strada è ancora in vigore?
No. L'art. 127 C.d.S. è stato abrogato. L'istituto del permesso provvisorio di guida non esiste più nell'ordinamento vigente, poiché la digitalizzazione delle procedure ha eliminato i lunghi tempi di attesa che ne giustificavano l'esistenza.
Cosa succede oggi dopo aver superato l'esame di guida?
Oggi, dopo il superamento dell'esame pratico, la Motorizzazione Civile rilascia la patente in forma cartacea o digitale in tempi molto più rapidi rispetto al passato, rendendo superfluo il permesso provvisorio. In attesa della consegna fisica, la ricevuta rilasciata dalla commissione esaminatrice vale come documento abilitativo.
Il permesso provvisorio di guida poteva essere usato per guidare qualsiasi categoria di veicolo?
No. Il permesso provvisorio era limitato alla categoria di patente per cui il candidato aveva sostenuto l'esame. Non conferiva diritti di guida per categorie diverse da quella oggetto della procedura abilitativa in corso.
La guida con un permesso provvisorio abrogato è equiparata alla guida senza patente?
Sì. Poiché l'istituto è abrogato, qualsiasi documento di guida provvisorio non riconosciuto dall'attuale Codice della Strada non ha valore abilitativo; chi guida senza il titolo valido è soggetto alle sanzioni per guida senza patente ex art. 116 C.d.S.
Esiste oggi un documento provvisorio che consente di guidare dopo l'esame in attesa della patente?
Sì. A seguito del superamento dell'esame pratico viene rilasciata una ricevuta o un foglio rosa aggiornato dalla Motorizzazione Civile che, in attesa della patente definitiva, funge da titolo abilitativo temporaneo per la categoria conseguita, con validità limitata nel tempo.
Vedi anche