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Disposizione transitoria III – Costituzione
Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Domande rapide
A chi si applicava la III disposizione transitoria?
Ai deputati dell'Assemblea Costituente con specifici requisiti soggettivi: aver fatto parte del governo del CLN romano dopo il 25 luglio 1943, aver svolto almeno tre legislature parlamentari pre-fascismo, essere stati eletti nelle elezioni del 1924, aver scontato 5+ anni di reclusione per antifascismo.
Perche questa disposizione speciale?
Per dare continuita politica al primo Senato repubblicano con figure di provata fede democratica e di esperienza parlamentare pre-fascista. Disposizione di natura premiale verso i resistenti al regime e di valorizzazione dell'esperienza istituzionale pre-bellica.
Chi nomino i primi senatori cosi?
Il Presidente della Repubblica (Enrico De Nicola) con apposito decreto, sulla base dei requisiti tassativi indicati dalla disposizione transitoria. La nomina ebbe efficacia solo per la prima legislatura del Senato repubblicano.
Quanti senatori furono nominati con la III disposizione?
Storicamente: 107 senatori (su 237 totali della prima legislatura del Senato), tutti scelti tra i deputati della Costituente con i requisiti previsti. Si aggiunsero ai senatori eletti dal corpo elettorale nelle elezioni del 18 aprile 1948.
La III disposizione e ancora applicabile?
No, ha esaurito i propri effetti con la composizione del primo Senato della Repubblica. La disposizione operava solo per la prima formazione del Senato repubblicano e non e mai stata riapplicata. Resta nella Costituzione come testimonianza storica della fase costituente.
In sintesi
Nomina a senatori dei deputati costituenti con requisiti specifici per la prima composizione del Senato nel 1948.
La prima composizione del Senato della Repubblica e il riconoscimento dei perseguitati politici
La disposizione transitoria III rispondeva all'esigenza di garantire continuità istituzionale nella delicata fase di avvio della Repubblica. Il Costituente individuò criteri di nomina che valorizzavano l'esperienza parlamentare pregressa, presidenti del Consiglio, ex senatori del Regno, parlamentari plurieletti, affiancandola al riconoscimento esplicito di chi aveva subito la persecuzione del regime fascista. L'inclusione di coloro che erano stati dichiarati decaduti il 9 novembre 1926, data della soppressione dei partiti e delle libertà fondamentali, e di quanti avevano scontato almeno cinque anni di reclusione per condanna del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, costituiva una scelta di forte valenza simbolica: la Repubblica nascente legittimava i resistenti politici e sanciva la discontinuità morale col regime. La possibilità di rinuncia e la clausola di incompatibilità con la candidatura elettorale riflettevano il principio per cui la nomina era un atto di riconoscimento, non un privilegio imponibile.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Domande frequenti
Chi poteva essere nominato senatore in base alla disposizione transitoria III?
I deputati dell'Assemblea Costituente in possesso dei requisiti di legge per il Senato che rientravano in una delle categorie previste: ex presidenti del Consiglio o di Assemblee legislative, ex senatori del Regno, parlamentari con almeno tre elezioni, decaduti il 9 novembre 1926 o condannati dal Tribunale Speciale fascista a pena non inferiore a cinque anni.
Perché venivano nominati senatori anche i condannati dal Tribunale Speciale fascista?
La Repubblica intendeva riconoscere e riabilitare i perseguitati politici del regime, valorizzando la loro opposizione al fascismo come titolo di merito civile. Era una scelta di discontinuità simbolica rispetto all'ordinamento precedente.
Cosa si intende con la decadenza del 9 novembre 1926?
Il 9 novembre 1926 la Camera dei deputati dichiarò decaduti i parlamentari di opposizione, in seguito all'approvazione delle leggi fascistissime che sopprimevano i partiti e le libertà politiche. Quella data segnò di fatto la fine del parlamento liberale.
Era possibile rinunciare alla nomina a senatore?
Sì. Il testo prevedeva esplicitamente la facoltà di rinuncia prima della firma del decreto presidenziale. Inoltre, l'accettazione della candidatura alle elezioni politiche comportava automaticamente la rinuncia al diritto di nomina.
I membri della Consulta Nazionale potevano diventare senatori?
Sì, ma solo quelli che avevano anche fatto parte del disciolto Senato del Regno. La semplice appartenenza alla Consulta Nazionale, organo consultivo provvisorio del 1945-1946, non era di per sé sufficiente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate