Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Disposizione transitoria II – Costituzione
Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
Domande rapide
Cosa prevedeva la II disposizione transitoria?
Consentiva al Presidente della Repubblica di sciogliere anticipatamente il Senato della Repubblica decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, anche prima del termine ordinario. Mirava a permettere l'allineamento dei mandati di Camera e Senato.
Perche la durata di Camera e Senato era diversa?
L'art. 60 originario della Costituzione prevedeva durata di 5 anni per la Camera e 6 anni per il Senato. La diversificazione mirava a evitare elezioni contemporanee e a garantire rotazione progressiva del Parlamento. Soluzione abbandonata nel 1963.
Quando furono uniformati i mandati delle Camere?
Con la legge costituzionale n. 2 del 1963, che modifico l'art. 60 Cost. fissando per entrambe le Camere la durata di 5 anni. Da allora le elezioni politiche si svolgono contestualmente per Camera e Senato, salvo scioglimento anticipato in epoche diverse.
La II disposizione transitoria e ancora applicabile?
No, ha esaurito i propri effetti. Dopo la riforma del 1963 e l'allineamento dei mandati a 5 anni, lo scioglimento anticipato del Senato e disciplinato dall'art. 88 Cost. (potere ordinario di scioglimento Camere da parte del Presidente).
Quali altre disposizioni transitorie sulle Camere?
Le disposizioni IV e V (su senatori di nomina pre-repubblicana) e la III (sui senatori vitalizi nominati nelle prime elezioni del Senato repubblicano). Tutte hanno esaurito i propri effetti con il passaggio a regime del sistema costituzionale.
Vedi anche
→Cost. art. precedente - Disposizione transitoria I: Costituzione italiana→Cost. art. successivo - Disposizione transitoria III: Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Disposizione transitoria IV: Costituzione italiana→Disposizione transitoria V: Costituzione italiana→Disposizione transitoria VI: Costituzione italiana→Disposizione transitoria VII: Costituzione italiana→Disposizione transitoria VIII: Costituzione italiana→Disposizione transitoria IX: Costituzione italiana→Disposizione transitoria X: Costituzione italiana
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La Disposizione transitoria II della Costituzione appartiene a quel corpo di norme che i Costituenti collocarono in chiusura del testo per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. La sua funzione era circoscritta nel tempo: regolare l’ipotesi in cui, al momento della prima elezione del Presidente della Repubblica, non fossero ancora stati costituiti tutti i Consigli regionali. In tal caso, la norma stabilisce che all’elezione partecipino soltanto i componenti delle due Camere.
Il contesto storico: un ordinamento in costruzione
Quando la Costituzione entrò in vigore, il 1° gennaio 1948, le Regioni a statuto ordinario non esistevano ancora come enti operativi: sarebbero state istituite solo molti anni dopo, con le prime elezioni regionali del 1970. Le sole Regioni a statuto speciale erano in fase di avvio. I Costituenti, consapevoli di questo scarto temporale, dovettero prevedere come comporre il collegio elettorale del Presidente della Repubblica in assenza della componente regionale ordinariamente prevista.
Il collegamento con l’art. 83 della Costituzione
L’art. 83 Cost. stabilisce che il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ciascuna Regione (uno solo per la Valle d’Aosta), eletti dai rispettivi Consigli regionali in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze. La presenza dei delegati regionali esprime il carattere del Presidente quale rappresentante dell’unità nazionale, che riflette anche le autonomie territoriali. La Disposizione transitoria II interveniva proprio su questo punto, neutralizzando temporaneamente la componente regionale finché essa non fosse divenuta concretamente disponibile.
Una norma a efficacia esaurita
La caratteristica giuridica saliente è che si tratta di una disposizione transitoria a efficacia esaurita: una volta costituiti tutti i Consigli regionali, la previsione ha cessato di poter operare, poiché è venuto meno il presupposto di fatto che ne giustificava l’applicazione. Le elezioni presidenziali successive si sono regolarmente svolte con la partecipazione dei delegati regionali. La norma rimane nel testo costituzionale quale testimonianza del processo di attuazione della Carta, ma non è più suscettibile di applicazione concreta.
Il valore sistematico e interpretativo
Pur priva di attuale portata precettiva, la disposizione conserva un valore interpretativo. Essa conferma che i Costituenti consideravano la componente regionale come elemento eventualmente posticipabile ma non rinunciabile in via permanente: la regola transitoria serviva a garantire comunque l’elezione del Capo dello Stato, evitando vuoti istituzionali, senza però alterare in via definitiva l’architettura dell’art. 83. È un esempio del principio di continuità delle istituzioni, che impone di assicurare il funzionamento degli organi costituzionali anche nelle fasi di transizione.
Le disposizioni transitorie nel sistema costituzionale
Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione svolgono una funzione di raccordo: alcune hanno esaurito i loro effetti (come la II), altre hanno mantenuto rilievo più a lungo. La loro lettura è utile per ricostruire la volontà del Costituente e per comprendere come un ordinamento nuovo si innesti su quello preesistente. Lo studio di queste norme, anche quando non più applicabili, resta dunque prezioso per la cultura costituzionale e per l’interpretazione sistematica della Carta.
Il principio di continuità delle istituzioni
La Disposizione transitoria II è espressione di un principio cardine dell’ordinamento costituzionale: la continuità delle istituzioni. Gli organi costituzionali devono poter funzionare anche nelle fasi di passaggio, senza che lacune o ritardi nell’attuazione della Carta possano determinare vuoti di potere. L’elezione del Presidente della Repubblica, in particolare, non poteva essere sospesa in attesa del completamento dell’assetto regionale: la norma transitoria assicurava che il collegio elettorale si formasse comunque, con i soli componenti delle Camere, garantendo la regolare investitura del Capo dello Stato.
Il significato della componente regionale nell’art. 83
La presenza dei delegati regionali nel collegio che elegge il Presidente della Repubblica non è un dettaglio organizzativo, ma riflette la natura stessa della carica: il Presidente è rappresentante dell’unità nazionale, unità che si compone anche delle autonomie territoriali. La partecipazione delle Regioni all’elezione esprime dunque il carattere composito della Repubblica, fondata sull’equilibrio tra unità e pluralismo. La Disposizione transitoria II, neutralizzando temporaneamente tale componente, non ne negava il valore, ma ne posticipava l’operatività al momento in cui le Regioni sarebbero divenute concretamente esistenti.
Le norme transitorie come chiave di lettura del Costituente
Lo studio delle disposizioni transitorie offre una preziosa finestra sulla volontà dei Costituenti e sulle preoccupazioni del tempo. Esse testimoniano la consapevolezza che il nuovo ordinamento non sarebbe nato già perfettamente attuato, ma avrebbe richiesto un percorso graduale. Anche quando, come nel caso della seconda disposizione, l’efficacia si è ormai esaurita, queste norme conservano un valore documentale e interpretativo: aiutano a comprendere la logica dell’impianto costituzionale e a collocare ciascun istituto nel suo contesto storico, rafforzando un’interpretazione sistematica e consapevole della Carta.
Il valore didattico delle disposizioni esaurite
Anche una norma non più applicabile mantiene una funzione formativa: lo studio della Disposizione transitoria II insegna a distinguere tra efficacia attuale e portata storica di una previsione, e a leggere la Costituzione come testo stratificato nel tempo. Comprendere perché una norma sia stata pensata, e perché abbia poi esaurito i suoi effetti, affina la sensibilità interpretativa indispensabile per maneggiare le fonti costituzionali.
Casi pratici
Caso 1: ricostruzione storico-giuridica
Tizio, studente di diritto costituzionale, deve spiegare perché alle prime elezioni presidenziali non parteciparono delegati regionali. La risposta è nella Disposizione transitoria II: mancando i Consigli regionali, il collegio si compose dei soli membri delle Camere.
Caso 2: interpretazione di una norma transitoria
Caio, in un’esercitazione, si chiede se la disposizione possa oggi applicarsi a una nuova elezione presidenziale. Conclude correttamente che no: essendo tutti i Consigli regionali costituiti, la norma ha esaurito la sua efficacia e non è più invocabile.
Domande frequenti
Cosa prevede la Disposizione transitoria II della Costituzione?
Prevede che, se al momento della prima elezione del Presidente della Repubblica non erano costituiti tutti i Consigli regionali, partecipassero al voto solo i componenti delle due Camere.
È ancora applicabile?
No: è una norma a efficacia esaurita, poiché tutti i Consigli regionali sono ormai costituiti ed è venuto meno il presupposto della sua operatività.
Con quale articolo si collega?
Con l’art. 83 Cost., che disciplina l’elezione del Presidente da parte del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali.
Perché fu prevista questa norma?
Perché nel 1948 le Regioni a statuto ordinario non erano ancora operative; serviva a garantire comunque l’elezione del Capo dello Stato senza vuoti istituzionali.
Ha ancora un valore oggi?
Conserva valore storico e interpretativo: testimonia il processo di attuazione della Costituzione e il ruolo della componente regionale nell’elezione presidenziale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate