Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 90 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In sintesi

  • Il Presidente della Repubblica gode di immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali.
  • Le uniche eccezioni sono l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione.
  • In tali casi il Parlamento in seduta comune lo mette in stato di accusa a maggioranza assoluta.
Indice dei contenuti

Il Presidente della Repubblica è irresponsabile per gli atti presidenziali, salvo alto tradimento o attentato alla Costituzione.

Ratio

L'articolo 90 cost. introduce l'immunità penale del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali. Questa immunità è correlativa alla responsabilità politico-costituzionale, non a una semplice impunità: il Presidente non è sottratto al controllo, ma è soggetto a un diverso (e più solenne) meccanismo di responsabilità basato sull'accusa parlamentare, non sulla giurisdizione ordinaria.

Analisi

La norma pone il Presidente al riparo dalla giurisdizione penale ordinaria per gli atti rientranti nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali. Tale protezione non è assoluta: sussistono due eccezioni tassative: (a) alto tradimento; (b) attentato alla Costituzione. In questi casi, il Presidente può essere messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, con maggioranza assoluta dei membri. La decisione su alto tradimento e attentato alla Costituzione appartiene alla Corte costituzionale (secondo l'art. 134 cost.), non alle corti ordinarie. Perciò il Presidente è immunizzato rispetto alla giurisdizione ordinaria, ma sottoposto a giurisdizione costituzionale eccezionale. La qualificazione di un atto come «attentato alla Costituzione» (contrapposta a semplice illegalità) è materia di controversia: la dottrina prevalente lo riconduce a comportamenti che pongono in questione i principi fondamentali dell'ordinamento (es. violazione manifesta dei diritti inviolabili, soppressione delle Camere, abuso sistematico dei poteri).

Quando si applica

L'immunità opera per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni: non copre quindi atti privati del Presidente (es. reati comuni commessi al di fuori dell'esercizio dei poteri) né atti ultra vires chiaramente estranei alle competenze presidenziali. La valutazione del nesso tra atto e funzione è inizialmente responsabilità della magistratura ordinaria, che deve decidere se il caso rientra nella sfera protetta. La determinazione finale, in caso di controversia, spetta alla Corte costituzionale.

Connessioni

Collegamento diretto con gli artt. 83-89 cost. (elezione, durata, funzioni, controfirma), art. 134 cost. (giurisdizione della Corte costituzionale), e con le disposizioni sulla procedura di accusa (art. 90 cost. dispone circa il Parlamento in seduta comune). La norma rappresenta il culmine del sistema di equilibrio tra potere esecutivo e controllo costituzionale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 154/2004

INAMMISSIBILITÀ

Pronunciandosi su un conflitto sollevato dall'ex Presidente Cossiga, la Corte ha letto l'art. 90 Cost. in chiave funzionale: l'irresponsabilità copre solo gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali o ad esse strumentali, mentre le dichiarazioni extra-funzionali restano imputabili al titolare. Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria qualificare le dichiarazioni come funzionali o non, ai fini dell'applicazione dell'immunità.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 90 della Costituzione italiana?

Stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo i casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione, per i quali il Parlamento in seduta comune può metterlo in stato di accusa.

Quando il Presidente della Repubblica può essere accusato?

Solo in due casi tassativi: alto tradimento e attentato alla Costituzione. Si tratta di reati politico-costituzionali di eccezionale gravità. La delibera di messa in stato di accusa spetta al Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Chi giudica il Presidente della Repubblica messo in stato di accusa?

La Corte Costituzionale nella sua composizione integrata, prevista dall'art. 135 Cost., che include anche sedici giudici aggregati estratti a sorte da un elenco di cittadini eleggibili al Senato, compilato ogni nove anni dal Parlamento.

Il Presidente della Repubblica è sempre irresponsabile?

No. L'irresponsabilità riguarda solo gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali. Per comportamenti privati o extrafunzionali, il Presidente risponde davanti alla giurisdizione ordinaria come qualsiasi altro cittadino.

Cosa si intende per alto tradimento nella Costituzione?

La Costituzione non fornisce una definizione puntuale; la dottrina e la giurisprudenza costituzionale intendono l'alto tradimento come condotta dolosa gravemente lesiva degli interessi fondamentali dello Stato, che compromette la sovranità o la sicurezza nazionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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