Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 724 c.p. – Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila .

La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Spiegazione

Punisce con sanzione amministrativa pecuniaria chi pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità. La parte relativa alle ‘persone venerate’ è stata incisa dalle pronunce della Corte costituzionale, che hanno reso la tutela aconfessionale. È inoltre punita la manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Come funziona e quando si applica

La bestemmia è stata depenalizzata (L. 689/1981 e poi D.Lgs. 507/1999): non è più reato ma illecito amministrativo. La Corte costituzionale (sent. 440/1995) ha dichiarato l’illegittimità del riferimento ai ‘simboli o persone’ di una sola religione, estendendo la tutela in chiave di laicità.

Esempio pratico

Pronunciare pubblicamente una bestemmia può comportare oggi una sanzione amministrativa pecuniaria, non una pena penale.

Domande frequenti

La bestemmia è reato in Italia?

No: è stata depenalizzata ed è ora un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Sanzione amministrativa 51-309 euro per bestemmia pubblica
  • Copre insulti e manifestazioni oltraggiose verso divinità, simboli religiosi, persone venerate
  • Stessa sanzione per manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Indice dei contenuti

Chi pubblicamente bestemmia contro la divinità o i simboli religiosi dello Stato rischia una sanzione amministrativa pecuniaria.

Ratio

L'articolo 724 protegge la libertà di religione e il sentimento religioso collettivo, nonché il rispetto verso i defunti. Dopo la riforma del 1999 (legge 205/1999), il reato di bestemmia è stato trasformato da reato penale a illecito amministrativo, riflettendo l'evoluzione verso uno Stato laico e pluralista, dove la punibilità rimane ma sanzionata in forma più lieve e amministrativa.

Analisi

La bestemmia punibile richiede tre elementi: (1) pubblico: non la bestemmia privata (in casa, fra intimi); (2) invettive o parole oltraggiose: insulti, offese, non mere critiche razionali della religione; (3) contro la divinità, i simboli religiosi venerati, o le persone venerate nella religione dello Stato. La punizione è sanzione amministrativa pecuniaria 51-309 euro (non arresto). Il secondo comma estende la disciplina anche a chi compie pubbliche manifestazioni oltraggiose verso i defunti (es. profanazione di tombe, insulti pubblici a defunti celebri), con medesima sanzione.

Quando si applica

Si applica quando qualcuno, in pubblico (strada, piazza, bar, social media, chiesa), rivolge insulti gravi contro Dio, la Madonna, i Santi, il Crocifisso, la Bibbia, il Vangelo, o persone venerate nel culto religioso cattolico (principale in Italia). Si applica anche a manifestazioni di scherno verso i defunti (es. dissacrazione di tombe, insulti a personaggi storici deceduti). Non si applica a: critiche razionali alla religione, satira leggera, o dichiarazioni di ateismo. La linea è tracciata dall'intenzione oltraggiosa e dalla gravità dell'insulto.

Connessioni

Correlata ai diritti costituzionali di libertà di religione e coscienza (articoli 19-20 Costituzione). Collegata alle convenzioni europee sulla libertà di espressione (CEDU articolo 10). Rimanda anche alle leggi regionali che possono introdurre norme sulla blasfemia che non contrastino con il diritto penale nazionale. Interessante il collegamento con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze 440/1995 e successive) che ha confermato la punibilità della bestemmia pur evolvendola da reato a illecito amministrativo.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, in una piazza affollata, grida pubblicamente bestemmie contro Dio usando un megafono, seguito da insulti alla Madonna. Un cittadino lo denuncia ai Carabinieri. Tizio è sanzionato amministrativamente con una multa 51-309 euro. Se l'insulto è particolarmente grave e reiterato, il prefetto può comminare il massimo edittale (309 euro).

Caso 2: Caso 2

Caio condivide sui social media un post con immagini profane di croci e divinità, accompagnato da invettive oltraggiose contro il culto cattolico in Italia. Riceve una segnalazione e viene identificato tramite IP. È sanzionato con articolo 724 per manifestazione oltraggiosa pubblica (il social è luogo pubblico). La sanzione è amministrativa, 51-309 euro. Caio può ricorrere al Prefetto entro 30 giorni.

Domande frequenti

Se bestemmio in privato, posso essere sanzionato?

No. L'articolo 724 copre solo bestemmia 'pubblica', davanti a testimoni, in strada, su social media, in luogo affollato. La bestemmia privata (sola in casa) non è punita, anche se moralmente deplorevole.

Criticare la religione è illegale?

No. La critica razionale, il dibattito teologico, il dissenso sulla religione sono tutelati. Illegale è la bestemmia vera: insulti volgari, offese personali alla divinità o ai santi. La linea è sottile ma una critica è permessa, un'offesa è punita.

Qual è la sanzione per bestemmia pubblica?

Sanzione amministrativa pecuniaria: minimo 51 euro, massimo 309 euro. Non è arresto, non è carcere. Il denaro è versato al Comune. Se non paghi, il Comune avvia procedure di riscossione.

Se bestemmio su un gruppo privato di WhatsApp, è punibile?

Dipende. Se il gruppo è veramente privato (5 amici intimi), è meno 'pubblico'. Se è un gruppo aperto di 100+ persone dove chiunque può entrare, è pubblico e punibile. La Corte valuta la natura del mezzo di comunicazione.

Se offendo un defunto pubblicamente, che sanzione ricevo?

Stessa sanzione di bestemmia contro la divinità: 51-309 euro di sanzione amministrativa. L'articolo 724 secondo comma tutela anche il rispetto verso i defunti, manifestazioni oltraggiose sono vietate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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