Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 706 c.p.

Articolo abrogato dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo storicamente abrogato dal legislatore
  • Assenza di rilevanza giuridica attuale
  • Nessuna fattispecie penale vigente associata
  • Valore esclusivamente documentaristico per studi storici
Indice dei contenuti

Articolo 706 del Codice Penale è stato abrogato, non ha effetto giuridico contemporaneo.

Ratio

Non applicabile. L'articolo è abrogato e dunque privo di valore giuridico positivo. L'abrogazione riflette una scelta legislativa di cancellazione della norma, probabilmente perché resa superflua da riforme successive, assorbita in discipline più generali o ritenuta obsoleta dal legislatore.

Analisi

L'abrogazione è cancellazione totale della norma dall'ordinamento. Non è possibile fornire analisi della fattispecie senza il testo. Le fonti accessibili non riportano esplicitamente il testo originale dell'art. 706 c.p. né l'epoca di abrogazione. L'unica dato certo è lo status abrogato, marcato nel Codice Penale in vigore.

Quando si applica

Non si applica. Eventuali condotte che storicamente cadevano sotto l'art. 706 sarebbero oggi ricondotte ad altre norme del Codice o di leggi speciali, se ancora penalmente rilevanti. Per ricerche storiche sulla disciplina delle contravvenzioni, consultare edizioni del Codice Penale del periodo pre-abrogazione.

Connessioni

Collocato nel Titolo XII (contravvenzioni contro la pubblica amministrazione), probabilmente correlato agli artt. 698-705 su armi e beni regolamentati. Senza il testo, non è possibile indicare precisamente le connessioni sistematiche. Studi specialistici sulla storia legislativa penale italiana possono ricostruire il contesto.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Ministero della Giustizia

Codici giuridici

Il Ministero della Giustizia mette a disposizione la raccolta ufficiale dei codici giuridici italiani aggiornati, utile per consultare il testo vigente e i collegamenti normativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Ricercatrice di storia del diritto penale consulta la biblioteca centrale della Corte di Cassazione per ricostruire l'evoluzione della disciplina delle contravvenzioni armi e beni regolamentati fra il 1931 e il 2000. Legge edizioni storiche del Codice Penale e scopre che l'art. 706 era vigente fino ai 1990, successivamente abrogato tramite decreto legislativo che semplificava la materia. Ha valore solamente per studi comparatistici, non per applicazione contemporanea.

Caso 2: Avvocato ricerca in giurisprudenza una sentenza del 1985 che citava l'art

706 c.p. fra i capi d'imputazione di cliente. Nel ricercarlo negli archivi online, scopre l'articolo è abrogato. Il procedimento risale a prima dell'abrogazione, quindi la norma era allora vigente. Per ricercare il merito della sentenza storica, dovrà consultare archivi cartacei o database storici di jurisprudenza.

Domande frequenti

Se un articolo è abrogato, può ancora essere oggetto di processi?

Solo se il fatto è stato commesso prima dell'abrogazione. Processi pendenti per fatti storici sotto norma ormai abrogata proseguono applicando la norma al momento del fatto, non quella vigente al processo (principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole).

Come posso trovare il testo originale di un articolo abrogato?

Consulta edizioni storiche del Codice Penale presso biblioteca giuridica, archivi legislativi del Senato, o fonti specializzate di history of law. Siti come normattiva.it indicano quando un articolo è abrogato, talvolta con il decreto abrogante.

Se ho una citazione di un articolo abrogato in sentenza del passato, è ancora autorità di cosa giudicata?

Sì se la sentenza è passata in giudicato. La cosa giudicata rimane valida anche se la norma è successivamente abrogata. Ma non puoi usare la sentenza come precedente per nuovi processi su norma abrogata.

Posso contestare una condanna storica basata su norma ormai abrogata?

No tramite ricorso ordinario (reclamo, appello). La sentenza è ormai inappellabile se non impugnata al tempo. Potrebbero restare rimedi straordinari (revisione ex art. 630 c.p.) se la abrogazione introduce elementi di costituzionalità non valutabili al tempo, ma è raro.

Un articolo abrogato di diritto penale significa che il fatto non è più reato?

No necessariamente. Se l'articolo abrogato disciplinava un reato, il legislatore può aver trasferito la fattispecie a altro articolo o legge, oppure averla cancellata del tutto. Dipende dal contesto dell'abrogazione e dalle norme transitorie eventualmente previste.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.