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Testo dell'articoloVigente
Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione (,
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari ).
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene .
La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 .
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
In sintesi
Indice dei contenuti
Introdursi in un'abitazione altrui per rubare è punito da 1 a 6 anni di reclusione. Anche lo strappo di oggetti dalle mani della vittima è incluso nella fattispecie.
Ratio
L'articolo 624-bis rappresenta una scelta legislativa di tutela rinforza del domicilio e della persona nei luoghi di intimità domestica. Mentre il furto semplice (art. 624) è punito fino a 3 anni, il legislatore ha deciso di aggravare significativamente la pena quando il furto avviene in abitazione privata, riconoscendo che la violazione del domicilio è particolarmente grave: non solo viene sottratto il bene, ma viene violato il senso di sicurezza della persona nel luogo più privato e intimo. La norma include anche lo 'strappo' (furto con violenza leggera dalle mani della persona) per estendere la tutela contro comportamenti predatori frequenti nelle strade urbane.
Analisi
L'articolo 624-bis ha due commi: il primo punisce il furto in abitazione o pertinenze (introduzione consapevole in edificio privato con fine di impadronirsi di cosa altrui), da 1 a 6 anni e multa 309-1.032 euro; il secondo equipara alla stessa pena il furto mediante strappo (sottrazione mediante violenza leggera dalle mani della persona). Il terzo comma introduce un'aggravante: se il reato è ulteriormente aggravato da circostanze del primo comma dell'articolo 625 (violenza, frode, portamento di armi, commissione in gruppo, ecc.) oppure da circostanze generali dell'articolo 61 (abuso di autorità, carattere serale, ecc.), la pena diventa reclusione 3-10 anni e multa 206-1.549 euro. Crucialmente, il furto in abitazione è reato perseguibile d'ufficio (non serve querela).
Quando si applica
Si applica quando un soggetto entra in casa altrui di notte (mediante scasso, passaggio non autorizzato, valicamento di muro) e trafuga denaro, gioielli o oggetti di valore. Rientra anche il furto nelle pertinenze (garage, taverna, soffitta condominiale dell'appartamento). La norma si applica al furto mediante strappo quando qualcuno ruba una borsetta dalle mani di una donna per strada, una collana dal collo di un passante, oppure sottrae il cellulare dalle mani di chi lo sta usando. La circostanza che il furto sia compiuto da una sola persona non diminuisce la pena; diversamente, se il furto è in gruppo (3+ persone) o con violenza grave, scatta l'aggravante e la pena sale a 3-10 anni.
Connessioni
L'articolo 624-bis è una specializzazione dell'articolo 624 c.p. (furto semplice). Si collega agli articoli 625 c.p. (circostanze aggravanti del furto) che identificano ulteriori elementi che aumentano la pena base. Rimandi all'articolo 614 c.p. (violazione di domicilio), che spesso accompagna il furto in abitazione, e all'articolo 628 c.p. (rapina), quando al furto si aggiunge violenza alla persona. L'articolo 61 c.p. elenca circostanze generali aggravanti (abuso d'ufficio, carattere notturno, numero degli agenti). La procedibilità d'ufficio del furto in abitazione lo distingue da altre forme di furto che possono essere procedibili a querela (ad esempio, furto da persone molto care, art. 626).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, noto ladro di appartamenti, entra di notte tramite balcone in casa di Caio, sfonda con cacciavite la cassaforte da muro e ruba contanti per € 15.000, gioielli e documenti di valore. Tizio commette il reato di furto in abitazione ai danni di Caio, punibile con reclusione da 1 a 6 anni e multa da 309 a 1.032 euro. Se il ladro fosse entrato in gruppo (ad esempio, con complice che vigilava fuori), l'aggravante scatterebbe e la pena salirebbe a 3-10 anni.
Caso 2: Caso 2
Filano, pickpocket professionale, opera nel centro commerciale e, con movimenti rapidi, stacca la collana d'oro dal collo di una signora (Mevio) e scappa. Benché non ci sia violenza grave, il furto mediante strappo configura il reato dell'articolo 624-bis secondo comma, punibile fino a 6 anni di reclusione. Se Filano lo avesse fatto in compagnia di altri per ridurre il controllo della vittima, l'aggravante per numero di persone avrebbe portato la pena a 3-10 anni.
Domande frequenti
Se un ladro entra in casa ma non ruba nulla (si accorge che è vuota), commette comunque il reato?
Tecnicamente commette il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), non il furto in abitazione che richiede la sottrazione di cosa altrui. Tuttavia, se la persona entra con intento di furto (elemento soggettivo), potrebbe sussistere tentativo di furto in abitazione (art. 56 + art. 624-bis), punito in misura ridotta (fino a 3-4 anni).
Che differenza c'è tra furto in abitazione (art. 624-bis) e scasso (art. 614)?
Violazione di domicilio (art. 614) è il reato di entrare abusivamente in casa altrui; può sussistere anche senza furto. Furto in abitazione (art. 624-bis) aggrega la violazione di domicilio con la sottrazione di cosa altrui. Se scasso senza furto = art. 614 (fino a 1 anno); se scasso + furto = art. 624-bis (1-6 anni).
Se derubano di notte in strada e il ladro mi strappa la borsetta dalle mani, è furto in abitazione (art. 624-bis)?
Sì, è furto mediante strappo, coperto dal secondo comma dell'articolo 624-bis, punibile 1-6 anni. Pur se accade in strada, non in abitazione, lo strappo è equiparato dalla norma al furto in abitazione per la particolarità della condotta. Se ci fossero armi, la pena aggravata sale a 3-10 anni.
Posso rischiare il reato dell'articolo 624-bis anche se il proprietario mi aveva dato chiavi in precedenza ma le ha revocate?
Sì. Se l'accesso (anche con chiavi precedenti) avviene dopo revoca e senza consenso, costituisce comunque violazione di domicilio e poi furto se sottrai cose. Non importa come accedi: scasso, chiave, o finestra, se entra senza permesso, il furto è gravato dall'articolo 624-bis.
Se mio figlio minore ruba da casa altrui, i genitori rispondono del reato?
No, i genitori non rispondono penalmente del furto commesso dal figlio minore. Tuttavia, se il minore ha meno di 14 anni, è esente da responsabilità penale (imputabilità). Se ha 14-18 anni, risponde penalmente con pena ridotta. I genitori possono avere responsabilità civile per risarcimento danni e possono essere denunciati per negligenza educativa, ma non per il furto in sé.
Fonti consultate: 2 fontei verificate