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Art. 595 c.p. Diffamazione
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento del professionista
Inquadramento e ratio normativa
L'art. 595 c.p. disciplina il reato di diffamazione, collocandosi nel Titolo XII del Codice Penale dedicato ai delitti contro la persona e, in particolare, tra i reati contro l'onore. La norma si distingue dall'ingiuria, ora depenalizzata e trasformata in illecito civile dal d.lgs. n. 7/2016, per un elemento strutturale fondamentale: l'assenza della persona offesa nel momento in cui avviene la comunicazione lesiva. La ratio della disposizione è duplice: da un lato tutela la reputazione individuale, intesa come il patrimonio di stima e considerazione sociale di cui ciascuno gode; dall'altro bilancia tale tutela con il diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), operazione ermeneutica che la giurisprudenza è chiamata costantemente a compiere.
Gli elementi costitutivi: comunicazione con più persone e offesa alla reputazione
Il delitto di diffamazione richiede la compresenza di tre elementi essenziali. Il primo è la comunicazione con più persone: la condotta deve essere rivolta ad almeno due soggetti, simultaneamente o in momenti diversi, purché il messaggio diffamatorio raggiunga una pluralità di destinatari. Il secondo elemento è l'offesa alla reputazione, ovvero l'idoneità del messaggio a ledere il giudizio che la collettività nutre nei confronti del soggetto passivo. Il terzo elemento è l'assenza dell'offeso: se la persona è presente, il fatto può integrare l'illecito civile di ingiuria, ma non il reato di diffamazione. Sul piano soggettivo è richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di comunicare a più persone un'affermazione lesiva della reputazione altrui.
La diffamazione aggravata: fatto determinato e mezzo della stampa
Il legislatore ha previsto due distinte aggravanti. La prima ricorre quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato: indicare con precisione un episodio specifico, reale o inventato, aumenta la credibilità dell'accusa e il danno reputazionale; la pena sale a due anni di reclusione. La seconda aggravante riguarda l'utilizzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La giurisprudenza ha progressivamente esteso il concetto di «mezzo di pubblicità» ricomprendendovi la radio, la televisione e, con orientamento ormai consolidato, anche internet e i social network, per la loro capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Diffamazione online e sui social network
La diffamazione a mezzo internet rappresenta oggi il contenzioso più frequente in materia. La Corte di Cassazione ha chiarito che i post pubblicati su Facebook, Twitter/X, Instagram e piattaforme analoghe integrano la fattispecie aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. Anche i messaggi in gruppi WhatsApp aperti a numerosi partecipanti possono configurare diffamazione aggravata. In ambito civile, parallelamente, si possono richiedere il risarcimento del danno e la rimozione del contenuto lesivo, anche mediante provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Il diritto di cronaca e di critica come esimenti
La principale causa di esclusione dell'antigiuridicità è l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, ricavabile dall'art. 51 c.p. in combinato disposto con l'art. 21 Cost. La giurisprudenza della Cassazione ha elaborato tre requisiti cumulativi per riconoscere la scriminante: la verità del fatto narrato (anche putativa, purché frutto di diligente verifica), l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, e la continenza espressiva, ossia l'uso di un linguaggio proporzionato e non gratuitamente offensivo. Il diritto di critica tollera una valutazione soggettiva anche aspra, ma non la falsità dei presupposti fattuali né il turpiloquio fine a se stesso. Ulteriori esimenti sono il diritto di satira e il diritto di difesa in sede giudiziaria, nei limiti della pertinenza.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra ingiuria e diffamazione?
L'ingiuria (ora solo illecito civile) si verifica quando l'offesa è rivolta direttamente alla persona presente. La diffamazione, reato penale, richiede invece che l'offeso sia assente e che la comunicazione raggiunga almeno due altre persone.
Un post su Facebook può configurare diffamazione aggravata?
Sì. La Cassazione considera i social network «mezzi di pubblicità» ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., perché potenzialmente raggiungono un numero indeterminato di persone. La pena applicabile è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Entro quanto tempo bisogna presentare la querela per diffamazione?
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto diffamatorio. Trattandosi di reato procedibile a querela, senza di essa il procedimento penale non può essere avviato.
Il giornalista che pubblica notizie vere può essere condannato per diffamazione?
No, se rispetta i tre requisiti della scriminante: verità del fatto, interesse pubblico della notizia e continenza espressiva. In assenza anche di uno solo di questi elementi, il diritto di cronaca non esclude la responsabilità penale.
Oltre alla pena penale, chi diffama può essere condannato anche civilmente?
Sì. Il diffamato può agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, indipendentemente dall'esito del processo penale, e può chiedere anche la rettifica o la rimozione del contenuto lesivo.