Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 594 c.p. – Ingiuria

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Codice penale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire diecimila, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Delitto contro il decoro e l'onore della persona, non della reputazione assoluta
  • Può avvenire con comunicazione diretta, telegrafica, telefonica, scritti o disegni
  • Pena base sei mesi o 516 euro; un anno o 1.032 euro se attribuzione di fatto determinato
  • Aggravamento se offesa in presenza di più persone (carattere pubblico)
  • Reato di procedibilità a querela della persona offesa
Indice dei contenuti

Offesa all'onore o decoro di persona presente; pena fino a sei mesi o 516 euro, aumentata se fatta pubblicamente.

Ratio

L'articolo 594 protegge il bene giuridico dell'onore e decoro personale, diritti fondamentali della personalità riconosciuti dalla Costituzione. A differenza della diffamazione (che richiede comunicazione a terzi), l'ingiuria si perfeziona con offesa rivolta direttamente alla vittima, colpendo la sua dignità e reputazione immediata.

Analisi

Primo comma punisce chi offende onore o decoro di persona 'presente', con reclusione fino sei mesi o multa 516 euro. Secondo comma estende la disposizione a offesa per via telegrafica, telefonica, scritti o disegni diretti al soggetto offeso (ampliamento del mezzo). Terzo comma prevede pena aumentata (reclusione fino un anno, multa fino 1.032 euro) se offesa consiste in attribuzione di fatto determinato, concreto e verificabile. Quarto comma aggrava la pena in caso di pubblica esecuzione dell'offesa (presenza di più persone).

Quando si applica

Si applica a insulti diretti, bestemmie, attribuzioni di comportamenti turpi rivolte alla vittima in sua presenza. Esempi: chiamare qualcuno 'ladro' o 'bugiardo' direttamente, inviare messaggio offensivo via mail, lanciare accuse ignominiose davanti a colleghi o amici. Fondamentale che l'offesa raggiunga la vittima e che sia consapevole dell'offesa.

Connessioni

Articolo 594 si distingue da articolo 595 (diffamazione) perché non richiede comunicazione a terzi. Si connette a articolo 596 (esclusione prova liberatoria della verità, salve eccezioni per pubblici ufficiali), articolo 599 (ritorsione e provocazione quali scriminanti), articolo 598 (esclusione per scritti in procedimenti giudiziali). Richiama articolo 27 Costituzione (presunzione innocenza) e tutela della riservatezza (articolo 21 Costituzione).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Ministero della Giustizia

Codici giuridici

Il Ministero della Giustizia pubblica i codici aggiornati e i testi di riferimento per la consultazione delle norme penali vigenti e delle modifiche legislative correnti.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio accusa pubblicamente Caio di essere 'un uomo senza onore e corrotto' presso ufficio dove entrambi lavorano, rivolto direttamente a Caio con testimoni presenti. Se Tizio non dimostra il fatto concreto (corruzione), è condannato per ingiuria aggravata (presenza terzi): sei mesi a un anno di reclusione o 1.032 euro multa. La nota della condanna può essere affiancata a ordine di rettifica/scusa.

Caso 2: Caso 2

Sempronio invia a Mevio (amico) una lettera scritta che lo accusa di essere 'un bugiardo notorio'. Pur essendo diretta a Mevio, la lettera (scritto) rientra nelle ipotesi dell'articolo 594 comma 2. Sempronio rischia reclusione fino a sei mesi o 516 euro. Se lettera, per espressa ammissione Sempronio, contenga fatto determinato ('ha rubato soldi dalla cassa'), pena salire a un anno.

Domande frequenti

L'ingiuria è la stessa cosa della diffamazione?

No. L'ingiuria è offesa diretta alla persona in sua presenza o tramite scritti/telefono diretti a lei. La diffamazione è comunicazione offensiva a terzi (non direttamente alla vittima). Pene diverse: ingiuria base 6 mesi, diffamazione base 6 mesi-3 anni.

Se accuso qualcuno di un fatto vero, posso comunque essere condannato?

Sì, secondo articolo 596: chi commette ingiuria non può provare verità del fatto come scriminante, salvo che sia pubblico ufficiale offeso per esercizio funzioni, o siano aperti procedimenti penali contro il soggetto per quel fatto.

Mi è permesso difendermi se mi insultano per primo?

L'articolo 599 prevede scriminante di ritorsione: se offese sono reciproche, il giudice può dichiare non punibili uno o entrambi. Inoltre, chi risponde in 'stato d'ira immediata' causato dall'offesa altrui può essere dichiarato non punibile.

Che succede se offendo qualcuno online?

Messaggio privato offensivo inviato a vittima via email, WhatsApp o social rientra in 'scritti diretti alla persona' (articolo 594 comma 2). È ingiuria punibile. Commento pubblico su post altrui è diffamazione (articolo 595).

Quanto tempo ho per queralarmi per ingiuria ricevuta?

Secondo articolo 597, la querela deve essere proposta entro sei mesi dal momento in cui il querelante ha avuto notizia del reato. Se vittima muore, i prossimi congiunti possono queralarsi in sua vece.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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