Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 555 c.p. – Circostanza aggravante e pena accessoria
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Codice penale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 22 maggio 1978, n. 194. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell’articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell’articolo 552 e dall’articolo 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.
Nel caso di recidiva, l’interdizione dalla professione sanitaria è perpetua
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 554 - Articolo 554 Codice Penale: Contagio di sifilide e di blenorragia→Cod. pen. art. 556 - Art. 556 Codice Penale: Bigamia→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 553 c.p. – Incitamento a pratiche contro la procreazione (abrogato)→Articolo 557 Codice Penale: Prescrizione del reato→Art. 552 c.p. – Procurata impotenza alla procreazione (abrogato)→Articolo 558 Codice Penale: Induzione al matrimonio mediante inganno→Art. 551 c.p. – Causa di onore (abrogato)→Art. 559 Codice Penale: Adulterio→Art. 550 c.p. – Atti abortivi su donna ritenuta incinta (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Circostanza aggravante per operatori sanitari che commettano reati di contagio: aumento di pena e interdizione perpetua dalla professione in caso di recidiva.
Ratio
La norma riconosce che un operatore sanitario che commetta reati di contagio volontario viola sia il dovere speciale di cura derivante dalla professione sia la legge penale generale. Questa duplice violazione giustifica un aggravamento della pena e, in caso di recidiva, l'esclusione permanente dall'esercizio della professione, vista la perdita della fiducia pubblica essenziale per operare in ambito sanitario.
Analisi
La norma si applica ai reati elencati negli articoli 545-553 (contagio di malattie veneree, ferite infette, infezioni, ecc.), commessi da chi esercita una professione sanitaria. L'aggravante opera automaticamente sulla pena ordinaria della fattispecie sottostante, aumentandola. Nel caso di recidiva (cioè commissione di un secondo reato della stessa specie entro dieci anni dalla condanna precedente), scatta l'interdizione dalla professione, che è permanente, non temporanea. Non è necessario che il contagio sia avvenuto nell'esercizio della professione: basta che l'autore sia un operatore sanitario, anche se il fatto è stato commesso in ambito privato.
Quando si applica
Medico diagnosticato di sifilide che continua a praticare visite intrinseche senza informare i pazienti e causa contagio. Infermiera che, sapendo di avere blenorragia, pratica medicazioni non protette e contamina un paziente. Psicologa che ha rapporti sessuali con un paziente sapendo di essere affetta da malattia venerea. In tutti questi casi, la pena base (es. uno-tre anni per sifilide) viene aumentata, e se c'è recidiva della stessa specie, l'interdizione dalla professione diventa perpetua.
Connessioni
Art. 545-553 c.p. (fattispecie base di contagio). Art. 330 c.p. (interdizione dalla professione come pena accessoria). Codice deontologico della professione medica e altre professioni sanitarie. Legge 26 febbraio 1942, n. 633 (diritto d'autore e diritti connessi, riferimento per violazione doveri professionali). Norme amministrative di sospensione cautelare dall'Ordine professionale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia pubblica i codici aggiornati e i testi di riferimento per la consultazione delle norme penali vigenti e delle modifiche legislative correnti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è un medico chirurgo affetto da sifilide
Durante un intervento di appendicectomia su Caio, per negligenza o scarsa igiene, contamina la ferita operatoria. Caio contrae sifilide. Tizio è punibile per la fattispecie base (art. 554, primo comma: uno-tre anni) aumentata per circostanza aggravante legale (art. 555). Se in passato Tizio è già stato condannato per lo stesso tipo di reato (contagio doloso), la pena viene ulteriormente aggravata e in caso di nuova condanna si applica l'interdizione perpetua dalla professione.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, infermiere ospedaliero e precedentemente condannato per aver trasmesso volontariamente una malattia venerea a un paziente, ricade e causa un ulteriore contagio. Con questa seconda condanna, entra in gioco la recidiva specifica: l'interdizione dalla professione diventa perpetua e non potrà mai più esercitare come infermiere, neanche se in futuro guarisce dalla malattia.
Domande frequenti
Se un operatore sanitario causa contagio accidentalmente (per errore, non per dolo), scatta comunque l'aggravante dell'art. 555?
No. L'art. 555 aggrava la pena per chi commette uno dei reati di contagio previsti negli artt. 545-553. Quei reati richiedono dolo (volontà consapevole di agire sapendo del rischio di contagio). Se il contagio è meramente accidentale, il reato di contagio non sussiste; potrebbe invece configurarsi un reato colposo (lesione personale colposa), per il quale non si applica l'aggravante dell'art. 555.
Cosa significa esattamente interdizione perpetua dalla professione?
Significa che il soggetto non può più iscriversi agli albi professionali, lavorare come operatore sanitario, esercitare visite mediche, pratiche infermieristiche, ecc. a tempo indeterminato. Non è una sospensione temporanea (es. 3-5 anni), ma un divieto permanente. Tuttavia, non riguarda diritti civili non connessi alla professione (diritto di voto, matrimonio, eredità).
La recidiva deve riguardare lo stesso tipo di contagio (es. sifilide) o basta un diverso reato di contagio?
La recidiva specifica di cui all'art. 555 si applica se la seconda condanna riguarda uno dei reati di contagio elencati negli artt. 545-553, anche se diverso dal primo. Ad esempio: condanna per contagio di sifilide, poi condanna per contagio di blenorragia. Scatta comunque l'interdizione perpetua perché il tipo di reato è lo stesso (contagio).
Se un sanitario viene condannato per contagio e poi fa ricorso in appello e vince, cosa accade all'interdizione?
Se la sentenza di condanna viene revocata in appello (assoluzione), non ci sono più effetti penali, inclusa l'interdizione dalla professione. Il professionista potrà tornare a lavorare. Se invece la condanna viene confermata in appello, gli effetti dell'interdizione permangono e si sommano all'eventuale risarcimento civile richiesto dalla vittima.
Un operatore sanitario può richiedere l'abilitazione successivamente se condannato?
Se la condanna prevede interdizione perpetua dalla professione, no: il divieto è permanente. Tuttavia, il soggetto potrebbe chiedere una revisione del processo se emergono prove nuove della sua innocenza. In alternativa, se dopo molti anni (non prima di dieci) la sentenza viene estinta per prescrizione degli effetti penali (non per prescrizione del reato stesso), potrebbe riprendere la professione, ma questo è un caso raro e lungo.
Fonti consultate: 2 fontei verificate