Testo dell'articoloVigente
Art. 162-bis c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.
L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2000, N. 82, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2000, N. 144 .
In sintesi
Indice dei contenuti
Consente al contravventore di estinguere il reato pagando metà del massimo dell'ammenda, prima del dibattimento.
Ratio legis
L'art. 162-bis c.p., introdotto dalla L. 689/1981 nel quadro della grande riforma del sistema sanzionatorio penale, risponde a una duplice esigenza: deflazionare il carico giudiziario per le contravvenzioni di minore allarme sociale e offrire al contravventore uno strumento di definizione anticipata del procedimento. La norma si affianca all'oblazione c.d. obbligatoria prevista dall'art. 162 c.p. (contravvenzioni punite con la sola ammenda), configurando un'oblazione c.d. discrezionale, in cui l'estinzione del reato non è automatica ma subordinata alla valutazione del giudice.
Analisi
Il meccanismo opera in tre fasi. Nella prima, il contravventore presenta domanda di oblazione e deposita contestualmente la metà del massimo dell'ammenda edittale: il deposito preventivo è condizione di ammissibilità, non mero elemento formale. Nella seconda, il giudice verifica l'assenza delle cause ostative tassativamente previste dal terzo comma: recidiva aggravata ex art. 99 co. 3, delinquenza abituale ex art. 104, professionalità nel reato ex art. 105, nonché la permanenza di conseguenze dannose o pericolose eliminabili dal contravventore. Quest'ultimo requisito introduce un elemento riparatorio che incentiva il ripristino dello status quo ante. Nella terza fase, anche in assenza di cause ostative, il giudice conserva un potere discrezionale di rigetto fondato sulla gravità del fatto, da esercitarsi con ordinanza motivata. La domanda, se respinta, può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale di primo grado, ampliando le chances di accesso al beneficio. Il pagamento estingue il reato con effetti analoghi all'amnistia propria: si preclude ogni ulteriore azione penale per il medesimo fatto.
Quando si applica
La norma è applicabile esclusivamente alle contravvenzioni (mai ai delitti) per le quali la legge prevede in astratto la pena alternativa arresto/ammenda. Non si applica quando: (a) il contravventore è recidivo nelle ipotesi dell'art. 99 co. 3 c.p.; (b) è dichiarato delinquente abituale o professionale; (c) sussistono conseguenze dannose o pericolose del reato che il soggetto potrebbe eliminare ma non lo ha fatto. La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione sulla gravità del fatto, presupposto del rigetto discrezionale, deve tenere conto delle circostanze concrete e non può risolversi in una formula di stile.
Connessioni normative
La norma si raccorda sistematicamente con l'art. 162 c.p. (oblazione obbligatoria per contravvenzioni punite con sola ammenda), con gli artt. 99, 104 e 105 c.p. (recidiva, abitualità, professionalità), con l'art. 141 disp. att. c.p.p. che disciplina il procedimento applicativo, e con la L. 689/1981 che ha riformato organicamente il sistema delle sanzioni amministrative e penali. Va inoltre coordinata con le norme speciali che prevedono oblazioni settoriali in materia ambientale, urbanistica ed edilizia, le quali derogano in parte alla disciplina codicistica.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, titolare di un piccolo esercizio commerciale, viene denunciato per una contravvenzione punita con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 6.000 euro, in quanto aveva omesso l'esposizione obbligatoria di un cartello informativo. Prima dell'udienza dibattimentale, Tizio presenta domanda di oblazione depositando 3.000 euro (metà del massimo dell'ammenda) più le spese del procedimento. Poiché non risulta recidivo, non vi sono conseguenze dannose persistenti e il fatto appare di lieve entità, il giudice ammette l'oblazione: il reato si estingue e il procedimento viene definito senza sentenza di condanna.
Caio, artigiano, viene imputato di una contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro punita con pena alternativa, che aveva causato un modesto rischio per i dipendenti, rischio tuttavia ancora presente al momento della domanda perché Caio non aveva provveduto a rimuovere la situazione pericolosa. Il giudice, pur in assenza di recidiva qualificata, rigetta la domanda di oblazione con ordinanza, rilevando che permangono conseguenze pericolose eliminabili dal contravventore. Caio provvede alla messa in sicurezza dell'impianto e ripropone la domanda prima della discussione finale: questa volta il giudice, accertata la rimozione del pericolo e valutata la modesta gravità del fatto, ammette l'oblazione e il reato si estingue.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra oblazione obbligatoria (art. 162) e oblazione discrezionale (art. 162-bis)?
L'art. 162 c.p. riguarda le contravvenzioni punite con la sola ammenda: se il contravventore paga un quarto del massimo, il giudice deve ammettere l'oblazione senza margini di valutazione. L'art. 162-bis riguarda invece le contravvenzioni punite con pena alternativa arresto/ammenda: il pagamento è pari alla metà del massimo e il giudice può comunque rigettare la domanda per la gravità del fatto.
Entro quando si può presentare la domanda di oblazione ex art. 162-bis?
La domanda deve essere presentata prima dell'apertura del dibattimento oppure, nel procedimento per decreto, prima del decreto di condanna. Se respinta, può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il giudice è obbligato ad accettare la domanda di oblazione se non ricorrono le cause ostative?
No. Anche in assenza delle cause ostative tassative (recidiva aggravata, abitualità, professionalità, conseguenze dannose persistenti), il giudice conserva un potere discrezionale di rigetto basato sulla gravità del fatto, da esercitare con ordinanza motivata.
Cosa succede se le conseguenze dannose del reato vengono eliminate dopo la prima domanda respinta?
Il contravventore può riproporre la domanda di oblazione fino all'inizio della discussione finale. La rimozione delle conseguenze dannose o pericolose elimina una delle cause ostative e il giudice potrà rivalutare la richiesta tenendo conto della nuova situazione.
L'oblazione ex art. 162-bis si applica anche ai delitti o solo alle contravvenzioni?
Si applica esclusivamente alle contravvenzioni. I delitti, anche se puniti con pena pecuniaria alternativa, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 162-bis c.p., che per sua natura è circoscritto alle violazioni di minore gravità classificate come contravvenzioni dall'ordinamento penale.
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