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Testo dell'articoloVigente
Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
In sintesi
Indice dei contenuti
Stabilisce i termini di prescrizione dei reati in base alla pena edittale massima prevista dalla legge.
Ratio legis
L'istituto della prescrizione del reato risponde a una duplice esigenza: da un lato, l'affievolirsi dell'interesse statale alla punizione con il trascorrere del tempo; dall'altro, la tutela dell'imputato rispetto a un processo penale che si protragga indefinitamente. Il legislatore ha ritenuto che, superato un certo limite temporale, vengano meno tanto l'allarme sociale originato dal fatto quanto la funzione general-preventiva della pena.
Analisi
L'art. 157 c.p., nella formulazione vigente a seguito della legge n. 251/2005 (c.d. legge ex Cirielli), adotta come parametro base il massimo della pena edittale, garantendo comunque soglie minime differenziate per delitti e contravvenzioni. Il secondo comma introduce la regola del calcolo astratto: si considerano le circostanze attenuanti irrilevanti, mentre si tiene conto delle aggravanti solo quando la legge prevede una pena di specie diversa o ad effetto speciale, utilizzando in tal caso l'aumento massimo consentito. Il terzo comma esclude esplicitamente l'applicazione del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., impedendo che il concorso di circostanze influenzi il termine prescrizionale. Il quinto comma introduce un termine residuale di tre anni per i reati puniti con sanzioni diverse dalla detenzione e dalla multa/ammenda (ad es. pene interdittive in via principale). Il sesto comma prevede il raddoppio dei termini per reati di particolare allarme sociale, tra cui l'omicidio colposo plurimo e il disastro colposo, nonché per i reati ostativi di competenza distrettuale.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i reati ordinari per i quali la legge non preveda l'ergastolo. Il dies a quo del termine decorre, in linea generale, dal momento della consumazione del reato, salvo le regole speciali previste dall'art. 158 c.p. per i reati permanenti, abituali e continuati. Il termine può essere sospeso o interrotto secondo le disposizioni degli artt. 159 e 160 c.p., con il limite massimo stabilito dall'art. 161 c.p. che impedisce un'eccessiva dilatazione dei termini.
Connessioni normative
L'art. 157 c.p. va letto in coordinamento con: l'art. 158 c.p. (decorrenza del termine), gli artt. 159-161 c.p. (sospensione e interruzione), l'art. 129 c.p.p. (obbligo di immediata declaratoria), l'art. 531 c.p.p. (sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato) e l'art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. per i reati ostativi soggetti a raddoppio. Rileva inoltre la legge n. 3/2019 (c.d. riforma Bonafede), che ha introdotto la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, e la successiva legge n. 134/2021 (riforma Cartabia), che ha sostituito tale meccanismo con l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione.
Domande frequenti
Come si calcola il termine di prescrizione per un reato?
Il termine corrisponde al massimo della pena edittale prevista per quel reato, con un minimo di 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni. Non si considerano le attenuanti, ma si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale o che comportano una pena di specie diversa, assumendo l'aumento massimo previsto.
Cosa succede se il reato è punito sia con la pena detentiva che con la pena pecuniaria?
Quando la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il termine di prescrizione si tiene conto esclusivamente della pena detentiva, ignorando la componente pecuniaria.
La prescrizione si applica sempre? Esistono reati imprescrittibili?
No, la prescrizione non si applica ai reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche quando questa derivi dall'applicazione di circostanze aggravanti. Tali reati sono pertanto imprescrittibili per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.
L'imputato può rinunciare alla prescrizione?
Sì. L'art. 157, settimo comma, c.p. prevede espressamente che la prescrizione sia sempre rinunciabile dall'imputato. La rinuncia consente al processo di proseguire nel merito, il che può essere conveniente quando l'imputato intende ottenere una pronuncia assolutoria piena.
Per quali reati i termini di prescrizione sono raddoppiati?
Il raddoppio si applica ai reati di disastro colposo (art. 449 c.p.), omicidio colposo aggravato (art. 589, secondo e terzo comma, c.p.) e ai reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e antiterrorismo previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
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