Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 95 c.p. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
In vigore dal 1° luglio 1931
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 94 - Articolo 94 Codice Penale: Ubriachezza abituale→Cod. pen. art. 96 - Art. 96 Codice Penale: Sordomutismo→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 93 c.p.: Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefac→Articolo 97 Codice Penale: Minore degli anni quattordici→Art. 92 c.p.: Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata→Articolo 98 Codice Penale: Minore degli anni diciotto→Art. 91 c.p.: Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza m→Art. 99 Codice Penale: Recidiva→Articolo 90 Codice Penale: Stati emotivi o passionali
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In sintesi
Indice dei contenuti
Rimanda agli artt. 88-89 c.p. per chi agisce in stato di cronica intossicazione da alcool o stupefacenti.
Ratio
L'art. 95 c.p. mira a tutelare chi, a causa di un uso prolungato e patologico di alcool o sostanze stupefacenti, abbia subito un deterioramento permanente delle proprie capacità intellettive e volitive. Il legislatore ha ritenuto equo estendere a tali soggetti le stesse garanzie previste per chi soffre di un vizio di mente, purché la compromissione delle facoltà mentali sia stabile e non episodica.
Analisi
La norma opera un rinvio recettizio agli artt. 88 e 89 c.p. Se la cronica intossicazione ha abolito del tutto la capacità di intendere o di volere al momento del fatto, il soggetto non è imputabile (art. 88 c.p.). Se l'ha solo grandemente scemata, la pena è diminuita (art. 89 c.p.). Il concetto di «cronica intossicazione» è di natura medico-legale: non coincide con il semplice abuso abituale, ma presuppone un'alterazione organica e psichica documentabile, assimilabile a una vera e propria malattia mentale. La giurisprudenza richiede che l'alterazione sia presente e causalmente rilevante al momento della commissione del fatto.
Quando si applica
La disposizione si applica esclusivamente quando ricorrono due condizioni cumulative: (1) lo stato di intossicazione deve essere cronico, ovvero deve aver prodotto lesioni stabili alle facoltà mentali; (2) il fatto di reato deve essere stato commesso mentre tale stato comprometteva la capacità di intendere o di volere. Non si applica a chi si ubriaca o si droga in modo occasionale prima di commettere un reato: in quel caso operano le regole più severe degli artt. 92-94 c.p.
Connessioni
L'art. 95 c.p. si inserisce nel sistema dell'imputabilità disciplinato dagli artt. 85-98 c.p. È strettamente collegato all'art. 88 c.p. (vizio totale di mente) e all'art. 89 c.p. (vizio parziale di mente), di cui costituisce un'estensione applicativa a una categoria specifica di soggetti. Va letto in contrasto con gli artt. 92-93 c.p. (ubriachezza volontaria, colposa o preordinata) e con l'art. 94 c.p. (ubriachezza abituale), che invece aggravano o non attenuano la responsabilità penale. Rileva inoltre in sede di misure di sicurezza: l'art. 221 c.p. prevede il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per i non imputabili pericolosi, categoria in cui può rientrare anche il cronico intossicato.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio è affetto da alcolismo cronico certificato: anni di dipendenza hanno prodotto una sindrome di Korsakoff con grave deterioramento cognitivo. Durante un episodio di agitazione commette lesioni personali su Caio. Il perito psichiatra accerta che al momento del fatto la capacità di intendere e di volere era abolita: il giudice applica l'art. 95 in combinato con l'art. 88 c.p. e dichiara Tizio non imputabile, disponendo eventualmente una misura di sicurezza.
Sempronia fa uso di eroina da oltre dieci anni e presenta una psicosi tossica cronica documentata. Accusata di furto aggravato, il consulente tecnico accerta che le facoltà mentali erano grandemente scemate ma non abolite al momento del fatto. Il giudice applica l'art. 95 in combinato con l'art. 89 c.p. e riduce la pena, riconoscendo il vizio parziale di mente derivante dalla cronica intossicazione da stupefacenti.
Domande frequenti
A cosa si riferisce l'articolo 95 del codice penale?
L'art. 95 c.p. stabilisce che chi commette un reato in stato di cronica intossicazione da alcool o stupefacenti beneficia delle stesse regole previste per il vizio di mente: non imputabilità (art. 88 c.p.) se la capacità era abolita, o pena diminuita (art. 89 c.p.) se era grandemente scemata.
Qual è la differenza tra cronica intossicazione e ubriachezza abituale?
La cronica intossicazione richiede un deterioramento organico e psichico stabile, equiparabile a una malattia mentale, che compromette durevolmente le facoltà cognitive. L'ubriachezza abituale (art. 94 c.p.) indica invece chi è dedito al bere in modo sistematico senza che ciò abbia prodotto lesioni permanenti alle capacità mentali, e in quel caso la pena è addirittura aggravata.
Chi è un cronico intossicato ai sensi dell'art. 95 c.p.?
È il soggetto il cui abuso prolungato di alcool o stupefacenti ha causato un'alterazione patologica e duratura delle facoltà di intendere e di volere, accertata da una perizia medico-legale. Non è sufficiente la semplice dipendenza: occorre una compromissione documentata delle funzioni psichiche superiori.
L'art. 95 c.p. può escludere completamente la pena?
Sì, se la cronica intossicazione ha abolito del tutto la capacità di intendere o di volere al momento del fatto, il rinvio all'art. 88 c.p. determina la non imputabilità e quindi il proscioglimento. Il soggetto può tuttavia essere sottoposto a misure di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso.
Come si prova lo stato di cronica intossicazione in un processo penale?
La prova è essenzialmente medico-legale: si ricorre a una perizia psichiatrica che accerti la natura cronica e patologica dell'intossicazione, la sua incidenza sulle facoltà mentali e il nesso causale con lo stato del soggetto al momento del reato. Documentazione clinica, cartelle ospedaliere e certificazioni di centri per le dipendenze costituiscono elementi fondamentali di supporto.
Fonti consultate: 1 fonte verificate