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Testo dell'articoloVigente
L’art. 62-bis c.p. prevede le circostanze attenuanti generiche: il giudice può considerare altre circostanze diverse da quelle tipizzate dall’art. 62, se le ritiene tali da giustificare una diminuzione della pena; valgono come una sola circostanza ai fini del bilanciamento. Limiti specifici per i recidivi reiterati autori di gravi delitti.
Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 62-bis c.p. permette al giudice di ridurre la pena riconoscendo circostanze attenuanti non tipizzate, valutate discrezionalmente caso per caso.
Ratio
L'art. 62-bis risponde all'esigenza di individualizzare la pena, consentendo al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alle peculiarità concrete del fatto e della persona. Il legislatore ha inteso evitare rigidità applicative, affidando alla discrezionalità giudiziale un margine di flessibilità ulteriore rispetto alle attenuanti tipiche dell'art. 62 c.p.
Analisi
La norma ha subito una modifica rilevante con la L. 251/2005 (c.d. legge ex Cirielli), che ha introdotto due limitazioni. La prima riguarda i recidivi reiterati (art. 99 co. 4 c.p.) colpevoli di delitti gravi ex art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. puniti con reclusione minima di cinque anni: in questi casi il giudice non può fondare le attenuanti generiche sui parametri della capacità a delinquere (art. 133 co. 1 n. 3 c.p.) né sui comportamenti e precedenti di vita (art. 133 co. 2 c.p.). La seconda limitazione, introdotta sempre dalla stessa legge, stabilisce che la mera assenza di precedenti condanne non costituisce di per sé ragione sufficiente per accordare le attenuanti generiche, impedendo una concessione automatica e richiedendo una motivazione concreta.
Quando si applica
Le attenuanti generiche si applicano in ogni procedimento penale in cui il giudice, valutate le circostanze del caso concreto, ritenga che ricorrano elementi, relativi al fatto, all'autore o alle modalità della condotta, tali da giustificare una diminuzione della pena. La concessione è discrezionale e deve essere adeguatamente motivata in sentenza. Le limitazioni introdotte dalla L. 251/2005 operano esclusivamente nei confronti dei recidivi reiterati per i gravi reati indicati.
Connessioni
La disposizione si collega all'art. 62 c.p. (attenuanti comuni), all'art. 99 c.p. (recidiva), all'art. 133 c.p. (criteri di commisurazione della pena) e all'art. 69 c.p. (bilanciamento delle circostanze). Sul piano processuale rileva il rinvio all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., che elenca i delitti per i quali sono previsti i termini massimi di custodia cautelare più lunghi.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio è imputato per furto aggravato. Il giudice, valutando che il fatto è di modesta entità economica, che Tizio ha collaborato con le forze dell'ordine e che versa in condizioni di grave disagio sociale, riconosce le attenuanti generiche e riduce la pena al di sotto del minimo edittale.
Caio, recidivo reiterato, è condannato per rapina aggravata (reato incluso nell'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., punito con reclusione minima superiore a cinque anni). Il difensore chiede le attenuanti generiche allegando la buona condotta in carcere e l'assenza di ulteriori precedenti. Il giudice non può fondare la concessione sulla capacità a delinquere né sulla vita pregressa, e deve individuare altri elementi concreti a sostegno; la sola assenza di precedenti non basta.
Domande frequenti
Che cosa sono le attenuanti generiche dell'art. 62-bis c.p.?
Sono circostanze non predeterminate dalla legge che il giudice può riconoscere, caso per caso, quando ritiene che elementi concreti relativi al fatto o all'autore giustifichino una riduzione della pena rispetto a quanto altrimenti applicabile.
Qual è la differenza tra attenuanti generiche e attenuanti comuni?
Le attenuanti comuni (art. 62 c.p.) sono tipizzate: la legge ne elenca tassativamente le ipotesi. Le attenuanti generiche sono invece atipiche e discrezionali: il giudice le individua liberamente sulla base delle circostanze del caso concreto, purché motivi la propria valutazione.
Quante attenuanti generiche può riconoscere il giudice?
Il giudice può riconoscerne una o più, ma ai fini del bilanciamento con le circostanze aggravanti esse vengono sempre considerate come una sola circostanza. Questo impedisce che il cumulo di attenuanti generiche produca effetti sproporzionati sul calcolo della pena.
La legge ex Cirielli ha limitato la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. Per i recidivi reiterati (art. 99 co. 4 c.p.) condannati per gravi delitti ex art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. con pena minima di cinque anni di reclusione, il giudice non può basarsi sulla capacità a delinquere né sui comportamenti di vita pregressa per accordare le attenuanti generiche. Inoltre, per tutti gli imputati, la mera assenza di precedenti penali non è sufficiente a fondarle.
Il giudice deve motivare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche?
Sì. La giurisprudenza consolidata richiede che il giudice indichi in sentenza gli elementi concreti sui quali fonda la propria valutazione, sia in caso di riconoscimento sia in caso di diniego, proprio perché la concessione è discrezionale e non automatica.
Fonti consultate: 1 fonte verificate