Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 128 ter decies T.U.B. – Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo.

1. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’Organismo, convocare i componenti dell’Organismo.

3. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti. 4. L’ Organismo informa tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso. (37) 4-bis. La Banca d’Italia e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte della Banca d’Italia .

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In sintesi

  • L'art. 128-terdecies TUB disciplina la vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo (OAM), che gestisce gli elenchi di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
  • È una vigilanza «di secondo livello», improntata a proporzionalità ed economicità, volta a verificare l'adeguatezza delle procedure interne dell'OAM (comma 1).
  • La Banca d'Italia può accedere al sistema informativo, richiedere dati e documenti, effettuare ispezioni e convocare i componenti dell'Organismo (comma 2).
  • Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e controllo dell'OAM per gravi irregolarità; la Banca d'Italia può rimuovere singoli componenti (comma 3).

La vigilanza della Banca d'Italia sull'OAM

L'art. 128-terdecies del Testo unico bancario disciplina la vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo (l'OAM, l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Si tratta di una vigilanza «di secondo livello»: l'OAM gestisce gli elenchi e controlla agenti e mediatori, mentre la Banca d'Italia sorveglia che l'Organismo svolga correttamente questa funzione.

Criteri e finalità della vigilanza (comma 1)

Il comma 1 affida alla Banca d'Italia il compito di vigilare sull'Organismo secondo modalità che essa stessa stabilisce, improntate a proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo. La finalità è verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'OAM per lo svolgimento dei compiti affidatigli. La vigilanza non entra quindi nel merito del singolo iscritto, ma riguarda l'idoneità organizzativa e procedurale dell'Organismo.

I poteri della Banca d'Italia (comma 2)

Per queste finalità la Banca d'Italia dispone di poteri informativi e ispettivi: può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti necessari presso l'Organismo, nonché convocare i componenti dell'OAM. È lo strumentario tipico della vigilanza, adattato a un ente a base associativa che svolge funzioni di interesse pubblico.

Le misure sulla governance dell'Organismo (comma 3)

Il comma 3 prevede gli interventi più incisivi. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione o di gravi violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il Ministero assicura poi la ricostituzione degli organi e la continuità operativa, se necessario anche nominando un commissario. La stessa Banca d'Italia può inoltre disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri o di comprovata inadeguatezza.

Perché è importante

La norma chiude il sistema di controllo sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi: l'autoregolamentazione affidata all'OAM resta sotto la sorveglianza dell'Autorità di vigilanza, così che un soggetto privato titolare di funzioni di interesse pubblico operi in modo trasparente, efficiente e conforme alla legge.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Chi vigila sull'Organismo (OAM)?

La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 128-terdecies del TUB: vigila sull'Organismo secondo modalità che stabilisce essa stessa, con criteri di proporzionalità ed economicità.

Che cos'è l'Organismo vigilato?

È l'OAM, l'Organismo che gestisce gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e ne controlla l'attività; la Banca d'Italia vigila a sua volta su di esso.

Quali poteri ha la Banca d'Italia sull'Organismo?

Può accedere al sistema informativo degli elenchi, richiedere periodicamente dati, notizie, atti e documenti, effettuare ispezioni e convocare i componenti dell'Organismo (comma 2).

Cosa accade in caso di gravi irregolarità dell'OAM?

Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e controllo; viene assicurata la continuità operativa, se necessario con un commissario. La Banca d'Italia può rimuovere singoli componenti.

Cosa significa vigilanza «proporzionale ed economica»?

Significa che la Banca d'Italia calibra l'intensità dei controlli evitando oneri sproporzionati, concentrandosi sulla verifica dell'adeguatezza delle procedure interne dell'Organismo.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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