Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 144 sexies T.U.B. – Obbligo di astensione.
In vigore dal 27/06/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1
“1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.”
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Art. 144-sexies TUB, Obbligo di astensione: commento
Ambito applicativo
L'art. 144-sexies TUB sanziona la violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 53, comma 4, secondo periodo, del medesimo testo unico. Tale obbligo impone ai soci e agli amministratori di banche di astenersi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione, o degli organi equivalenti, nelle quali si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale. La norma mira a presidiare l'integrità delle decisioni degli organi aziendali e a evitare che interessi personali dei vertici interferiscano con la sana e prudente gestione dell'intermediario.
Soggetti destinatari
I destinatari sono i soci e gli amministratori della banca. La categoria degli amministratori comprende, in senso ampio, tutti i componenti degli organi di amministrazione, a prescindere dalla denominazione adottata dallo statuto (consiglio di amministrazione, consiglio di gestione). La disposizione si applica anche alle banche in forma cooperativa, nelle quali la partecipazione al voto in assemblea da parte di soci in conflitto di interessi è soggetta a regole analoghe.
Entità della sanzione
La sanzione amministrativa pecuniaria è fissa nei minimi e nei massimi: da 50.000 euro a 150.000 euro. Si tratta di un importo relativamente contenuto rispetto alle sanzioni applicabili agli intermediari per violazioni di natura prudenziale (art. 144 TUB), a riflettere il carattere personale dell'illecito e la sua portata circoscritta alla singola deliberazione viziata. In sede di quantificazione la Banca d'Italia tiene conto della gravità e durata della violazione, del vantaggio eventualmente conseguito e della precedente condotta del soggetto.
Profili procedimentali
Il procedimento sanzionatorio si svolge ai sensi dell'art. 145 TUB, che garantisce il contraddittorio, la separazione tra funzioni istruttorie e decisorie e la possibilità di presentare deduzioni scritte e richiedere audizione. L'applicazione della sanzione è di competenza della Banca d'Italia. Il provvedimento sanzionatorio definitivo è impugnabile dinanzi alla Corte d'appello di Roma.
Coordinamento con la L. 689/1981
Le disposizioni generali in materia di illeciti amministrativi contenute nella L. 689/1981 si applicano in via residuale, nei limiti della compatibilità con la disciplina speciale del TUB. Trovano applicazione, tra l'altro, i princìpi di imputabilità, buona fede e proporzionalità della sanzione. Non si applica l'istituto del pagamento in misura ridotta quando il TUB preveda diversamente.
Domande frequenti
Chi è soggetto all'obbligo di astensione ex art. 53, comma 4 TUB?
Soci e amministratori di banche che versano in conflitto di interessi rispetto a una deliberazione dell'organo di amministrazione o di altro organo aziendale competente.
Qual è l'importo della sanzione prevista dall'art. 144-sexies TUB?
La sanzione amministrativa pecuniaria va da 50.000 a 150.000 euro, applicabile in via personale al socio o all'amministratore che abbia violato l'obbligo.
Quale autorità irroga la sanzione?
La Banca d'Italia, all'esito di un procedimento sanzionatorio condotto ai sensi dell'art. 145 TUB, con garanzia del contraddittorio.
Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso?
Sì, il provvedimento è impugnabile dinanzi alla Corte d'appello di Roma nei termini e con le modalità previste dall'art. 145 TUB.
La L. 689/1981 si applica alle sanzioni ex art. 144-sexies TUB?
Solo in via residuale e nei limiti di compatibilità con la disciplina speciale del TUB; alcune disposizioni della legge generale sugli illeciti amministrativi non trovano applicazione se espressamente derogate.