Testo dell'articoloVigente
Art. 2902 c.c. Effetti
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Commento all'art. 2902 c.c., Effetti dell'azione revocatoria
L'art. 2902 c.c. disciplina gli effetti della sentenza che accoglie l'azione revocatoria ordinaria. La norma chiarisce due aspetti fondamentali: cosa può fare il creditore vittorioso e quale sorte spetta al terzo contraente che, a seguito della revoca, vanti a sua volta un credito verso il debitore.
Effetto relativo dell'inefficacia
La dichiarazione di inefficacia ha effetto relativo: opera solo nei confronti del creditore che ha proposto l'azione (e, in caso di litisconsorzio, degli altri creditori intervenuti). L'atto rimane valido e produttivo di effetti tra debitore e terzo acquirente; è solo inopponibile al creditore vittorioso. Ciò significa che il creditore potrà aggredire esecutivamente i beni come se fossero ancora nel patrimonio del debitore, ma il terzo conserva i diritti verso il debitore (es. pretesa di restituzione del prezzo).
Azioni esperibili dopo la sentenza
Il creditore può promuovere azioni esecutive (pignoramento, espropriazione) o azioni conservative (sequestro) sui beni che formano oggetto dell'atto dichiarato inefficace. Non occorre un nuovo titolo esecutivo nei confronti del terzo: la sentenza di revocazione è sufficiente.
Postergazione del terzo
Il terzo contraente che, a seguito della revocatoria, abbia perso il bene acquistato e vanti un credito restitutorio verso il debitore, non può concorrere sul ricavato dell'espropriazione di quei beni finché il creditore revocante non sia stato integralmente soddisfatto. È una forma di postergazione legale che garantisce l'effettività dello strumento revocatorio.
Casi pratici
Caso 1: l'aggressione dei beni dopo la revoca
Il creditore Caio ottiene la dichiarazione di inefficacia dell'atto con cui il debitore aveva trasferito un immobile a Tizio. Caio può promuovere l'esecuzione su quel bene come se fosse ancora nel patrimonio del debitore (art. 2902 c.c.), senza un nuovo titolo verso Tizio.
Caso 2: la postergazione del terzo
Tizio, terzo acquirente, vanta a sua volta un credito restitutorio verso il debitore. Non può concorrere sul ricavato di quei beni finché Caio, il creditore revocante, non sia stato soddisfatto.
Domande frequenti
Cosa può fare il creditore dopo la dichiarazione di inefficacia?
Promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato, presso i terzi acquirenti (art. 2902 c.c.).
L'atto revocato diventa nullo?
No: l'inefficacia è relativa, opera solo verso il creditore vittorioso. L'atto resta valido tra debitore e terzo acquirente.
Serve un nuovo titolo esecutivo verso il terzo?
No: la sentenza che accoglie la revocatoria è sufficiente per aggredire i beni presso il terzo.
Il terzo può recuperare quanto pagato al debitore?
Conserva i diritti verso il debitore, ma se vanta un credito restitutorio non può concorrere sul ricavato di quei beni finché il creditore revocante non è soddisfatto.
Cosa significa postergazione del terzo?
Che il terzo contraente è soddisfatto solo dopo il creditore che ha vinto la revocatoria, sul ricavato dei beni oggetto dell'atto inefficace.