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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2902 c.c. Effetti

In vigore dal 19/04/1942

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

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In sintesi

  • Una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., il creditore può promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto revocato.
  • L'inefficacia è relativa: opera solo a favore del creditore che ha agito (effetto inter partes).
  • Il terzo contraente non può concorrere sul ricavato dei beni revocati prima che il creditore vittorioso sia soddisfatto.
  • Il terzo mantiene comunque il suo credito verso il debitore per l'eventuale controprestazione versata.

Commento all'art. 2902 c.c. — Effetti dell'azione revocatoria

L'art. 2902 c.c. disciplina gli effetti della sentenza che accoglie l'azione revocatoria ordinaria. La norma chiarisce due aspetti fondamentali: cosa può fare il creditore vittorioso e quale sorte spetta al terzo contraente che, a seguito della revoca, vanti a sua volta un credito verso il debitore.

Effetto relativo dell'inefficacia

La dichiarazione di inefficacia ha effetto relativo: opera solo nei confronti del creditore che ha proposto l'azione (e, in caso di litisconsorzio, degli altri creditori intervenuti). L'atto rimane valido e produttivo di effetti tra debitore e terzo acquirente; è solo inopponibile al creditore vittorioso. Ciò significa che il creditore potrà aggredire esecutivamente i beni come se fossero ancora nel patrimonio del debitore, ma il terzo conserva i diritti verso il debitore (es. pretesa di restituzione del prezzo).

Azioni esperibili dopo la sentenza

Il creditore può promuovere azioni esecutive (pignoramento, espropriazione) o azioni conservative (sequestro) sui beni che formano oggetto dell'atto dichiarato inefficace. Non occorre un nuovo titolo esecutivo nei confronti del terzo: la sentenza di revocazione è sufficiente.

Postergazione del terzo

Il terzo contraente che, a seguito della revocatoria, abbia perso il bene acquistato e vanti un credito restitutorio verso il debitore, non può concorrere sul ricavato dell'espropriazione di quei beni finché il creditore revocante non sia stato integralmente soddisfatto. È una forma di postergazione legale che garantisce l'effettività dello strumento revocatorio.

Domande frequenti

Dopo la sentenza di revocatoria, il creditore può pignorare direttamente i beni?

Sì. L'art. 2902 c.c. consente al creditore di promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace, senza necessità di un ulteriore titolo esecutivo nei confronti del terzo acquirente.

L'atto revocato diventa nullo?

No. L'inefficacia dichiarata dalla revocatoria è relativa: l'atto resta valido tra le parti (debitore e terzo), ma è inopponibile al creditore che ha agito. Il terzo perde la possibilità di opporre l'acquisto al creditore vittorioso.

Il terzo che perde il bene può rivalersi sul debitore?

Sì, il terzo mantiene il suo credito verso il debitore (es. restituzione del prezzo pagato). Tuttavia, non può concorrere sul ricavato dei beni revocati finché il creditore revocante non è stato soddisfatto: la sua pretesa è postergata.

La revocatoria tutela solo il creditore che ha agito o anche gli altri creditori?

Solo il creditore che ha proposto l'azione (effetto relativo). Gli altri creditori non beneficiano automaticamente della sentenza. Questo è uno dei tratti che distingue la revocatoria ordinaria da quella fallimentare (art. 166 CCII), che opera a favore di tutta la massa.

Cosa può fare il creditore se il terzo ha già alienato il bene a un subacquirente?

Se la domanda di revocazione è stata trascritta prima dell'acquisto del subacquirente, l'inefficacia gli è opponibile (art. 2901, ultimo comma, c.c.). Se il subacquirente ha acquistato a titolo oneroso e in buona fede prima della trascrizione, il suo acquisto è protetto.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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