Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2854 c.c. Ipoteche iscritte nello stesso grado

In vigore dal 19/04/1942

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.

In sintesi

  • L'art. 2854 disciplina l'ipotesi in cui più ipoteche risultino iscritte nello stesso grado sugli stessi beni.
  • In questo caso non vi e' una graduatoria di priorita': i crediti concorrono tra loro sul ricavato.
  • Il concorso avviene in proporzione all'importo di ciascun credito, secondo un criterio di parita' proporzionale.
  • La norma e' un correttivo alla regola generale del grado dettata dall'art. 2852 c.c.
  • Si applica tipicamente quando più iscrizioni vengono eseguite contestualmente o nel medesimo momento.
Indice dei contenuti

L'art. 2854 c.c. affronta una situazione particolare ma non infrequente: quella in cui due o più ipoteche risultino iscritte nello stesso grado sui medesimi beni. La regola generale, dettata dall'art. 2852 c.c., e' che il grado individua una precisa gerarchia tra i creditori; ma cosa accade quando questa gerarchia non può operare, perché più ipoteche occupano la stessa posizione? La norma risponde con una soluzione di equita': il concorso proporzionale.

Quando più ipoteche occupano lo stesso grado

L'iscrizione di più ipoteche nello stesso grado può verificarsi in diverse circostanze: più formalita' presentate contestualmente, una concessione di ipoteca a favore di più creditori contitolari del medesimo credito, oppure ipotesi in cui la legge o le parti abbiano espressamente previsto la parita' di grado. In tutti questi casi viene meno il presupposto della preferenza temporale, perché nessuna delle ipoteche può dirsi anteriore all'altra.

Il criterio del concorso proporzionale

Di fronte all'impossibilita' di stabilire una priorita', la norma adotta il criterio più equo: i crediti concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo. ciò significa che il ricavato destinato a quel grado viene ripartito non in parti uguali, ma in misura proporzionale all'ammontare di ciascun credito garantito. Se due crediti ipotecari di pari grado ammontano rispettivamente a due terzi e a un terzo del totale, su quella quota di ricavato il primo ricevera' due terzi e il secondo un terzo.

La differenza rispetto alla regola del grado

L'art. 2854 si pone come correttivo alla regola generale dell'art. 2852. Mentre quest'ultimo costruisce una scala di priorita' fondata sull'anteriorita' dell'iscrizione, il primo gestisce l'eccezione in cui questa scala non e' praticabile. Non si tratta di una deroga al principio prior in tempore, potior in iure, ma del suo completamento: la' dove non vi e' un prior, la legge sostituisce alla preferenza la parita' proporzionale.

Effetti sulla soddisfazione dei creditori

La conseguenza pratica e' che, in caso di incapienza, i creditori di pari grado subiscono la perdita nella stessa proporzione. Nessuno di essi e' avvantaggiato a scapito dell'altro: il rischio dell'insufficienza del ricavato si distribuisce in modo proporzionale all'esposizione di ciascuno. E' una soluzione che riflette un'idea di giustizia distributiva interna alla categoria dei creditori che condividono la medesima posizione.

Coordinamento sistematico

La disposizione va letta insieme all'art. 2852 c.c. sul grado e all'art. 2808 c.c. sulla funzione costitutiva dell'iscrizione. Si inserisce nel più ampio sistema della pubblicita' immobiliare e della distribuzione del ricavato in sede esecutiva, dove la posizione di ciascun creditore deve essere ricostruita sulla base delle risultanze dei registri immobiliari.

Indicazioni operative

Per il creditore, la consapevolezza di trovarsi in un grado condiviso e' essenziale per valutare correttamente il rischio: la garanzia, pur formalmente esistente, non assicura una soddisfazione integrale prioritaria, ma solo una quota proporzionale di quanto destinato a quel grado. Chi valuta un'operazione assistita da ipoteca deve dunque verificare, oltre al grado, l'eventuale presenza di altre iscrizioni di pari grado, perché da esse dipende l'effettiva consistenza della propria posizione.

Il fondamento equitativo del concorso proporzionale

La scelta del concorso proporzionale, in luogo di una soluzione paritaria in parti uguali, non e' casuale. Essa risponde a un criterio di giustizia commutativa: chi vanta un credito maggiore sopporta un rischio maggiore e, correlativamente, partecipa in misura maggiore alla distribuzione. Una ripartizione in parti uguali, indipendente dall'ammontare dei crediti, avvantaggerebbe ingiustamente il creditore di importo minore a scapito di quello di importo maggiore. La proporzionalita' assicura invece che ciascuno partecipi alla distribuzione e sopporti l'eventuale perdita in misura coerente con la propria esposizione effettiva.

Distinzione rispetto alla pluralita' di gradi diversi

E' importante non confondere l'ipotesi dell'art. 2854 con quella, ben più frequente, di più ipoteche di grado diverso. Quando le ipoteche occupano gradi distinti, opera la regola della priorita': il creditore di grado anteriore e' integralmente soddisfatto prima di quello successivo, che subisce per intero il rischio dell'incapienza. Solo quando le ipoteche condividono lo stesso grado entra in gioco il concorso proporzionale dell'art. 2854. La distinzione e' decisiva: nella priorita' il rischio si concentra sul creditore di grado inferiore, nel concorso paritario di grado esso si distribuisce in proporzione tra i creditori della medesima posizione.

Riflessi sulla distribuzione del ricavato in sede esecutiva

In sede di esecuzione forzata, il giudice deve formare il piano di riparto tenendo conto sia dei gradi diversi sia delle eventuali parita' di grado. Quando più creditori si collocano nello stesso grado, la quota di ricavato a quel grado destinata viene ripartita tra loro secondo il criterio proporzionale dell'art. 2854. La norma assume così un rilievo pratico concreto nella predisposizione del piano di distribuzione, dove la corretta individuazione dei crediti di pari grado e la loro ripartizione proporzionale sono essenziali per un riparto legittimo.

La parita' di grado come scelta delle parti

La situazione disciplinata dall'art. 2854 può essere il frutto di una scelta consapevole dei soggetti coinvolti. Vi sono operazioni in cui più creditori, finanziando congiuntamente lo stesso debitore, convengono di assumere una posizione paritaria sulla garanzia, anziche' costruire una gerarchia di gradi. In tali ipotesi la parita' di grado non e' un accidente, ma il riflesso di un assetto negoziale che pone i creditori sullo stesso piano. La norma fornisce la regola di distribuzione applicabile a queste posizioni paritarie, assicurando che il ricavato si ripartisca in modo coerente con la scelta di equiordinazione operata a monte.

Indicazioni operative per il creditore di pari grado

Chi si trovi titolare di un'ipoteca di pari grado con altri creditori deve calibrare le proprie aspettative di recupero tenendo conto del concorso proporzionale. La garanzia, pur esistente, non assicura una soddisfazione integrale prioritaria, ma solo una quota del ricavato destinato a quel grado, commisurata al rapporto tra il proprio credito e il totale dei crediti di pari grado. In sede di valutazione del rischio, e' dunque essenziale accertare non solo il grado della propria ipoteca, ma anche l'esistenza e l'ammontare di altre iscrizioni nella medesima posizione, dalle quali dipende la quota effettivamente attingibile.

Casi pratici

Caso 1: ripartizione proporzionale

Tizio vanta un credito ipotecario di 60.000 euro e Caio uno di 30.000 euro, entrambi iscritti nello stesso grado sull'immobile di Sempronio. La vendita forzata destina a quel grado 45.000 euro. Non potendo operare una priorita', la somma si ripartisce in proporzione: due terzi a Tizio (30.000) e un terzo a Caio (15.000).

Caso 2: incapienza condivisa

Due banche vantano crediti di pari grado e pari importo verso Tizio. Il ricavato copre solo la meta' di quanto complessivamente dovuto. Ciascuna banca recupera la meta' del proprio credito: la perdita non grava su una sola, ma si distribuisce in modo paritario tra entrambe, coerentemente con il concorso proporzionale.

Domande frequenti

Cosa accade se due ipoteche sono iscritte nello stesso grado?

Non vi e' una priorita' tra loro: i crediti concorrono sul ricavato in proporzione al rispettivo importo, secondo il criterio del concorso proporzionale.

Come si ripartisce il ricavato tra ipoteche di pari grado?

In proporzione all'ammontare di ciascun credito. Il creditore con il credito piu' elevato ricevera' una quota maggiore di quanto destinato a quel grado.

L'art. 2854 deroga alla regola del grado?

Non e' una vera deroga, ma un completamento: disciplina il caso in cui la priorita' temporale non puo' operare perche' le ipoteche occupano la stessa posizione.

Quando piu' ipoteche finiscono nello stesso grado?

Tipicamente quando le formalita' sono presentate contestualmente, o quando legge e parti prevedono espressamente la parita' di grado a favore di piu' creditori.

Chi sopporta il rischio di incapienza tra creditori di pari grado?

Tutti in misura proporzionale: la perdita si distribuisce tra i creditori di pari grado in proporzione ai rispettivi crediti, senza vantaggi per l'uno a scapito dell'altro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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