Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Comma 238 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono trasferire alle unioni deilegge 9 maggio 2025, n. 69 comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione».

In sintesi

  • Modifica dell’art. 14, c. 1-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con L. 9 maggio 2025, n. 69.
  • I Comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi.
  • Il trasferimento comporta riduzione permanente di pari importo della componente stabile del Comune cedente.
  • La riduzione è certificata dall’organo di revisione del Comune.
  • Strumento di flessibilità per gestire associatamente le funzioni nelle aree montane, isolane e di arcipelago.
Indice dei contenuti

Quadro della modifica

Il comma 238 della Legge di Bilancio 2026 interviene sull’art. 14, comma 1-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, inserendo dopo il primo periodo una disposizione che consente ai Comuni di trasferire alle proprie forme associative (unioni dei comuni, comunità montane, comunità isolane o di arcipelago) una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei rispettivi Fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione.

Il quadro delle forme associative

La disposizione si colloca nel solco del lungo percorso italiano di valorizzazione della gestione associata delle funzioni comunali. Le unioni dei comuni sono disciplinate dall’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e rappresentano enti locali costituiti da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni e servizi. Le comunità montane sono enti locali specifici dei territori montani, originariamente disciplinati dalla L. 3 dicembre 1971, n. 1102 e successivamente dall’art. 27 del TUEL; nel tempo molte Regioni le hanno trasformate o riorganizzate. Le comunità isolane o di arcipelago, previste dall’art. 29 del TUEL, sono forme associative dei comuni delle isole minori e degli arcipelaghi, fondate sulla specifica condizione geografica.

Il meccanismo del trasferimento

Il comma 238 introduce uno strumento di flessibilità nella gestione dei Fondi comunali. La norma di rinvio (art. 14 del D.L. 25/2025) disciplina la componente stabile dei Fondi di finanziamento dei Comuni, alimentata dall’incremento delle risorse di finanza locale. Il meccanismo consente al Comune di trasferire a una propria forma associativa una quota di tale incremento, riducendo proporzionalmente in modo permanente la componente stabile del proprio Fondo. Il trasferimento è uno strumento di redistribuzione orizzontale dentro il sistema delle autonomie locali: le risorse permangono nel circuito degli enti territoriali e affluiscono alla struttura associativa che le gestisce per conto dei Comuni aderenti.

Il ruolo dell’organo di revisione

La disposizione attribuisce all’organo di revisione del Comune il ruolo di certificare la riduzione permanente della componente stabile del Fondo. L’organo di revisione è disciplinato dagli artt. 234-241 del TUEL ed è chiamato a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. La certificazione attesta l’effettiva riduzione e ne garantisce il carattere permanente, in modo da evitare doppi conteggi o utilizzi impropri delle risorse residue. La certificazione rappresenta un presidio di trasparenza e correttezza nella gestione delle finanze locali e si integra con il sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 TUEL.

Profili di autonomia comunale

L’intervento rispetta pienamente l’autonomia dei Comuni, riconosciuta dagli artt. 5 e 114 della Costituzione e specificata dall’art. 119 in materia di autonomia finanziaria. La facoltà di trasferimento è discrezionale: il Comune valuta autonomamente se aderire alla redistribuzione, ne misura la quota e ne assume le conseguenze in termini di riduzione permanente. La decisione si inserisce nella programmazione strategica dell’ente e nella scelta circa il livello più opportuno (singolo Comune o forma associativa) per la gestione di determinati servizi pubblici locali.

Specificità delle comunità montane e isolane

Il riferimento esplicito alle comunità montane e isolane è particolarmente significativo. Tali enti operano in contesti territoriali fragili, caratterizzati da spopolamento, difficoltà di accesso e diseconomie di scala. L’art. 44 della Costituzione prevede misure a favore delle zone montane e l’art. 27 del TUEL configura le comunità montane come strumento ordinario di esercizio associato delle funzioni comunali in tali territori. L’intervento legislativo rafforza la dotazione finanziaria di queste forme associative, consentendo loro di accedere a una quota delle risorse comunali in funzione di una più efficiente erogazione dei servizi sull’area montana o isolana.

Rapporto con la programmazione finanziaria

La modifica si integra con il quadro della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e con i principi contabili allegati. La riduzione permanente della componente stabile del Fondo del Comune cedente impone un coordinamento con il bilancio di previsione pluriennale, con il DUP (Documento Unico di Programmazione) e con il piano triennale dei lavori pubblici. Le forme associative beneficiarie devono iscrivere le risorse trasferite nel proprio bilancio con destinazione coerente alle finalità istituzionali e nel rispetto degli equilibri di cui all’art. 162 del TUEL.

Effetti perequativi e prospettive

La possibilità di trasferimento permanente costituisce un meccanismo di redistribuzione bottom-up. I Comuni che aderiscono a forme associative consolidate possono concentrare risorse strutturali al livello sovracomunale, valorizzando le economie di scala e la specializzazione gestionale. La permanenza della riduzione (certificata dall’organo di revisione) impedisce comportamenti opportunistici di ritrasferimento e garantisce stabilità finanziaria alle unioni e alle comunità beneficiarie. Si tratta di una innovazione coerente con la strategia di riordino territoriale promossa dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio) e con i più recenti orientamenti di rilancio delle aree interne.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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