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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 240 autorizza un'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica.
  • Le nuove assunzioni si aggiungono alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno.
  • Modulazione temporale: 500 unità nel 2026, 1.000 nel 2027, 500 nel 2028 (totale 2.000 unità).
  • Resta ferma la disciplina dell'art. 703 del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), per quanto applicabile.
  • Le finalità sono finanziate dal fondo istituito dal successivo comma 241 presso il Ministero della giustizia.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 240 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pa Dipendenti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi i bandi di concorso pubblicati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per le assunzioni straordinarie di 500 unità (2026), 1.000 (2027) e 500 (2028). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 703 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto , è autorizzata l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità dilegislativo 15 marzo 2010, n. 66 agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di: a) 500 unità per l’anno 2026; b) 1.000 unità per l’anno 2027; c) 500 unità per l’anno 2028.

Inquadramento

Il comma 240 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza un piano straordinario di assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria, prevedendo l'ingresso di 2.000 nuovi agenti nel triennio 2026-2028. La misura risponde alle esigenze di rafforzamento degli organici degli istituti penitenziari italiani, da tempo segnalati come deficitari rispetto alle dotazioni organiche teoriche e alle reali necessità operative.

Il Corpo di polizia penitenziaria

La polizia penitenziaria è uno dei Corpi delle Forze di polizia italiane, disciplinata dalla L. 15 dicembre 1990, n. 395. È alle dipendenze del Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, DAP) ed esercita funzioni di sicurezza, custodia e traduzione dei detenuti, oltre che di osservazione e trattamento. Lo stato giuridico degli appartenenti è regolato dal D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni, con disciplina parzialmente speciale rispetto agli altri Corpi di polizia.

La struttura dell'assunzione straordinaria

Il legislatore autorizza un contingente massimo di 2.000 unità, modulato temporalmente: 500 unità per il 2026, 1.000 per il 2027, 500 per il 2028. La decorrenza non è anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, scelta che ottimizza l'impatto finanziario (rateo annuale ridotto) e consente di completare le procedure concorsuali nei mesi precedenti. Le assunzioni si aggiungono alle facoltà assunzionali ordinarie previste dalla legislazione vigente: non vi è quindi sostituzione, ma cumulo con i piani assunzionali già programmati.

Il limite della dotazione organica

La norma fissa come tetto invalicabile la dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria, ossia il numero massimo di unità stabilito dalle norme di organizzazione (per il personale ad ordinamento civile e militare delle amministrazioni, le dotazioni organiche sono fissate con DPCM o decreti ministeriali nell'ambito delle previsioni del D.Lgs. 165/2001 e della disciplina specifica di corpo). Tale vincolo evita uno sforamento incontrollato degli organici complessivi e garantisce coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Il riferimento all'art. 703 del codice dell'ordinamento militare

Il comma 240 fa salve le previsioni dell'art. 703 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), che disciplina determinati profili applicabili anche al personale a ordinamento civile delle Forze di polizia. La clausola di salvezza garantisce che le assunzioni straordinarie si svolgano nel rispetto delle norme generali di ordinamento, senza creare deroghe non autorizzate.

Esigenze operative degli istituti penitenziari

Il sistema penitenziario italiano fronteggia da anni problematiche di sovraffollamento, evidenziate anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Torreggiani c. Italia dell'8 gennaio 2013, che ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti). Il rafforzamento del personale di polizia penitenziaria è uno degli strumenti per garantire la dignità della pena ex art. 27, comma 3, della Costituzione e la sicurezza degli istituti.

Procedure concorsuali

L'accesso al Corpo di polizia penitenziaria avviene per concorso pubblico (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 443/1992), con prove di selezione che includono accertamenti fisici, psicofisici e psicoattitudinali, oltre a prove scritte e orali. Il bando è tipicamente pubblicato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e gestito attraverso commissioni esaminatrici nominate ad hoc. I requisiti generali (cittadinanza, età, godimento dei diritti civili, idoneità fisica) sono integrati da requisiti specifici per il Corpo.

Profili costituzionali

La misura trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della PA), nell'art. 27, comma 3, Cost. (finalità rieducativa della pena) e nell'art. 81 Cost. (copertura finanziaria, qui assicurata dal comma 241). Le procedure di reclutamento per concorso pubblico rispettano l'art. 97, comma 4, Cost. che impone l'accesso ai pubblici impieghi per concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Profili sindacali

Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria sono coinvolte nelle fasi preparatorie attraverso interlocuzioni con il DAP e il Ministero della giustizia, secondo le procedure di concertazione previste dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195. La definizione dei criteri di assegnazione delle nuove unità agli istituti penitenziari (su base territoriale e di criticità) è tipicamente oggetto di confronto con le sigle sindacali.

Conclusioni operative

Il piano assunzionale straordinario rappresenta un'iniezione significativa di personale nel sistema penitenziario, da realizzare con concorsi pubblici nei prossimi mesi. Per i candidati interessati, è opportuno monitorare la pubblicazione dei bandi sul sito del Ministero della Giustizia e sulla Gazzetta Ufficiale (Concorsi). Per le organizzazioni sindacali e gli operatori del settore, la misura apre prospettive di alleggerimento della pressione operativa sugli istituti penitenziari italiani. La copertura finanziaria è assicurata dal fondo istituito dal comma 241.

Domande frequenti

Come si accede al Corpo di polizia penitenziaria?

L'accesso avviene per concorso pubblico, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Il bando è pubblicato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I requisiti generali includono cittadinanza italiana, età compresa nei limiti di legge, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, psichica e attitudinale. Le prove tipicamente comprendono accertamenti psicofisici, prova scritta, prova orale e accertamento dei requisiti di moralità. Le graduatorie hanno validità pluriennale, secondo le previsioni dei bandi. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale Concorsi.

Quando saranno banditi i concorsi straordinari?

La norma fissa la decorrenza delle assunzioni: 1° dicembre 2026 (500 unità), 1° dicembre 2027 (1.000 unità), 1° dicembre 2028 (500 unità). I bandi di concorso saranno presumibilmente pubblicati con anticipo sufficiente per completare le procedure entro le date di assunzione previste. Tempistica indicativa: bando primo trimestre 2026 per le prime 500 unità, prove nel corso dell'anno, assunzione dal dicembre 2026. La conferma esatta delle scadenze sarà data dai bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale Concorsi. È possibile utilizzare graduatorie pregresse valide, qualora la legge lo consenta.

Le nuove assunzioni vanno a tutti gli istituti?

La distribuzione territoriale delle nuove unità tra i 191 istituti penitenziari italiani è demandata alle decisioni organizzative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), tipicamente in funzione di criteri di criticità: sovraffollamento, presenza di sezioni speciali (art. 41-bis O.P., alta sicurezza), carenze di organico storiche, esigenze di sicurezza specifiche. Le organizzazioni sindacali sono coinvolte nelle fasi di concertazione sull'assegnazione, secondo le procedure del D.Lgs. 195/1995. Le assegnazioni avvengono con provvedimenti del DAP e possono essere oggetto di contenzioso dinanzi al giudice amministrativo per profili di legittimità.

Le assunzioni si aggiungono al turnover ordinario?

Sì. La norma stabilisce espressamente che il contingente di 2.000 unità è in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ciò significa che si cumula con il turnover ordinario derivante dalle cessazioni del personale (pensionamenti, dimissioni, decadenze), che continuerà ad essere coperto secondo le percentuali di turnover stabilite dalle leggi di bilancio per il comparto sicurezza. L'effetto complessivo è quindi un incremento netto della consistenza del Corpo. Resta fermo il limite della dotazione organica complessiva fissata dalle norme di organizzazione del Corpo medesimo, non superabile.

Quali sono i compiti della polizia penitenziaria?

Ai sensi dell'art. 5 della L. 15 dicembre 1990, n. 395, il Corpo di polizia penitenziaria espleta i compiti di: a) sicurezza, custodia e ordine negli istituti penitenziari; b) traduzioni dei detenuti tra istituti e per gli adempimenti giudiziari; c) piantonamenti dei detenuti in luoghi esterni di cura; d) partecipazione alle attività di osservazione e trattamento, in collaborazione con gli operatori dell'area educativa. Il Corpo svolge inoltre funzioni di polizia giudiziaria all'interno degli istituti e funzioni di polizia per finalità specifiche del DAP. La formazione iniziale è svolta presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo, con corsi specifici per le diverse qualifiche.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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