- Modificato l'art. 814, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010): la dotazione organica del Corpo delle Capitanerie di porto sale da 2.000 a 2.032 unità e da 600 a 610 per un'altra categoria di personale.
- Inserito il nuovo art. 2197-septies COM dedicato all'alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente della Guardia costiera.
- Dal 2026 al 2030 è autorizzato il reclutamento di un massimo di 100 volontari l'anno mediante concorso pubblico.
- I requisiti d'accesso sono stringenti: età non superiore a 24 anni, diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, idoneità fisio-psico-attitudinale per le Forze armate.
- I vincitori sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare, categoria nocchiere di porto, con grado di sottocapo di 3ª classe.
- L'iscrizione segue l'ordine di graduatoria, con decorrenza il giorno successivo a quella attribuita ai volontari immessi ex art. 704 COM.
Comma 250 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pa Dipendenti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi i bandi annuali del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare per il quinquennio 2026-2030. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell’ordinamento militare di cui al , sono apportate ledecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 seguenti modificazioni: a) all’articolo 814, comma 2, la cifra: «2.000» è sostituita dalla seguente: «2.032» e la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «610»; b) dopo l’ è inserito il seguente:articolo 2197-sexies «Art. 2197-septies. – (Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera) –
1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 704 e nell’ambito degli organici di legge di cui all’articolo 815, comma 1, lettera a), come determinati dall’anno 2026 all’anno 2030, è autorizzato, per ciascun anno, il reclutamento fino al massimo di 100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a 24 anni; b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado; c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente.
3. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^ classe e sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell’articolo 704».
Norme modificate da questi commi
- Art. 52 Costituzione (comma 250): Difesa della patria e ordinamento delle Forze armate alla base del nuovo canale di reclutamento
- Art. 87 Costituzione (comma 250): Comando delle Forze armate spettante al Presidente della Repubblica come quadro di riferimento
- Art. 117 Costituzione (comma 250): Competenza esclusiva statale in materia di difesa e Forze armate
Il quadro normativo: il Codice dell'ordinamento militare e la Guardia costiera
Il comma 250 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene sul Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (COM), per rafforzare l'organico e il canale di reclutamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Si tratta del corpo specialistico della Marina militare cui sono affidati i compiti di polizia marittima, soccorso in mare, sicurezza della navigazione, controllo della pesca e tutela dell'ambiente marino: una pluralità di funzioni che, nel contesto del crescente traffico marittimo e delle emergenze migratorie nel Mediterraneo, ha messo sotto stress strutturale le dotazioni di personale operativo. L'intervento ha natura tecnica ma valenza strategica: aumenta in modo permanente la dotazione organica e apre un canale straordinario di reclutamento quinquennale.
Modifica all'art. 814 COM: l'aumento delle dotazioni organiche
La lettera a) del comma 250 modifica l'art. 814, comma 2, del COM, elevando da 2.000 a 2.032 unità e da 600 a 610 le cifre relative alle dotazioni organiche del Corpo. L'aumento è numericamente modesto (+32 e +10) ma giuridicamente rilevante: si tratta di una modifica al testo di legge che ridefinisce stabilmente il fabbisogno organico, non di una semplice autorizzazione assunzionale temporanea. Le cifre interessano le diverse categorie di personale del Corpo, secondo l'articolazione prevista dall'art. 814 COM e dalle relative tabelle allegate. L'aumento si combina con il nuovo canale straordinario di reclutamento previsto dalla lettera b), e va inquadrato anche nel più ampio sforzo di rafforzamento delle componenti operative delle Forze armate avviato con le ultime leggi di bilancio.
Il nuovo art. 2197-septies COM: alimentazione straordinaria fino al 2030
La lettera b) inserisce nel COM, dopo l'art. 2197-sexies, il nuovo art. 2197-septies, rubricato «Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera». La norma autorizza, in aggiunta al canale ordinario disciplinato dall'art. 704 COM, il reclutamento di un massimo di 100 volontari l'anno per il quinquennio 2026-2030, mediante concorso pubblico, nei limiti degli organici di legge di cui all'art. 815, comma 1, lettera a), del COM, come ridefiniti dalla stessa Legge di Bilancio. Si tratta di una norma tipica del diritto militare italiano: ogni qualvolta il canale ordinario di alimentazione (volontari in ferma prefissata che successivamente transitano in servizio permanente) si rivela insufficiente, il legislatore apre canali concorsuali straordinari con criteri più selettivi e tempi più rapidi.
I requisiti d'accesso: età, titolo di studio, idoneità
Il comma 2 dell'art. 2197-septies fissa tre requisiti tassativi per la partecipazione al concorso: (a) età non superiore a 24 anni alla scadenza del bando, (b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, (c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente. I tre requisiti vanno tutti integrati: la mancanza anche di uno solo determina l'esclusione dalla procedura. Il riferimento alla idoneità «per il reclutamento nelle Forze armate» richiama gli standard fisici, psicologici e attitudinali fissati dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 (regolamento sulle modalità di selezione) e dagli accertamenti sanitari condotti dalla competente commissione medica della Marina militare. Sotto il profilo dell'età, il tetto di 24 anni è coerente con il principio generale per cui il volontariato militare permanente è pensato per ingressi giovani, capaci di sostenere il fisico esigente del servizio operativo in mare.
L'inquadramento iniziale: nocchiere di porto, grado e decorrenza
Il comma 3 disciplina la fase successiva al superamento del concorso. I vincitori sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare, categoria nocchiere di porto, con il grado di sottocapo di 3ª classe. Si tratta del livello iniziale tipico per i sottufficiali della Marina, da cui si snoda la successiva carriera attraverso esami e scrutini. Particolarmente delicato il profilo della decorrenza: l'iscrizione segue l'ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell'art. 704 COM. La norma evita così sovrapposizioni nelle anzianità di servizio tra canale ordinario e canale straordinario, dando precedenza al primo. Si tratta di un dettaglio tecnico ma rilevante per la carriera, perché l'anzianità di grado e l'ordine in graduatoria determinano in concreto progressioni successive, mobilità territoriale, accesso a corsi di specializzazione.
Inquadramento sistematico e rilievo costituzionale
La disciplina si colloca nel solco dell'art. 52 della Costituzione, che configura la difesa della patria come sacro dovere del cittadino e affida alla legge la disciplina dell'ordinamento delle Forze armate, e dell'art. 87 Cost., che assegna al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate. Specificamente, il rafforzamento della Guardia costiera risponde anche all'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la difesa e le Forze armate. Le funzioni operative del Corpo si intrecciano poi con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) per la tutela ambientale marina e con il Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) per la disciplina della navigazione mercantile e da diporto. Sotto il profilo finanziario, il comma 250 non reca espressa copertura: l'aumento di organico e i reclutamenti devono trovare collocazione nelle risorse già programmate per il Ministero della difesa e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da cui la Guardia costiera funzionalmente dipende per molteplici compiti.
Effetti pratici per i candidati e per il Corpo
Per i giovani interessati, il quinquennio 2026-2030 rappresenta una finestra concreta di accesso a una carriera nella Marina militare con elevata specializzazione operativa. La preparazione al concorso dovrà coprire tanto le prove di efficienza fisica quanto la cultura generale e marittima, oltre a una verifica attitudinale. Si segnala che la formulazione «mediante concorso pubblico» rinvia alla disciplina generale dell'art. 707 COM e ai regolamenti attuativi del Ministero della difesa: i bandi saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. Per il Corpo, l'incremento di 500 unità complessive nell'arco del quinquennio (al netto del turnover) consente di coprire postazioni operative critiche, soprattutto nei compartimenti marittimi a maggiore traffico (Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Catania) e nelle operazioni di soccorso in mare nel Mediterraneo centrale. Si tratta di una risposta strutturale, e non emergenziale, a un'esigenza di servizio che la cronaca ha reso evidente.
Domande frequenti
Chi può partecipare ai concorsi straordinari della Guardia costiera previsti dal comma 250?
Possono partecipare i cittadini italiani con età non superiore a 24 anni, in possesso di diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado e idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate come volontari in servizio permanente. Tutti e tre i requisiti devono ricorrere contestualmente. La verifica avviene attraverso prove di efficienza fisica, accertamenti sanitari condotti dalla commissione medica della Marina militare e accertamenti attitudinali. I bandi pubblicati ogni anno potranno aggiungere ulteriori requisiti specifici, ma non potranno derogare in peius a quelli legali. Il limite massimo annuo è di 100 vincitori, per cinque anni dal 2026 al 2030.
Qual è la differenza fra reclutamento ordinario ex art. 704 COM e quello straordinario ex nuovo art. 2197-septies?
Il reclutamento ordinario ex art. 704 COM si articola attraverso la ferma prefissata (VFP1, VFP4) e il successivo transito in servizio permanente: i giovani entrano prima come volontari a termine, poi possono concorrere per la stabilizzazione. Il nuovo canale straordinario ex art. 2197-septies COM, invece, consente l'accesso diretto al servizio permanente tramite concorso pubblico, saltando la fase di ferma prefissata. È pensato come strumento di accelerazione del turnover, attivo solo per cinque anni (2026-2030) e limitato a 100 unità annue. La norma precisa che la decorrenza dell'inquadramento dei vincitori del canale straordinario è sempre successiva a quella dei volontari immessi in ruolo nello stesso anno ex art. 704.
Cosa significa essere immessi come «sottocapo di 3ª classe» categoria nocchiere di porto?
Il grado di sottocapo di 3ª classe rappresenta l'ingresso nella categoria dei sottufficiali della Marina militare. La categoria «nocchiere di porto» identifica gli specialisti del personale delle Capitanerie di porto, addetti alle funzioni nautiche, di vigilanza e di sicurezza nei porti e in mare. Lo stipendio iniziale e la progressione di carriera sono disciplinati dal D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 (parametri retributivi) e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (regolamento di attuazione del COM). Dopo l'inquadramento, il personale segue il corso di formazione presso le scuole della Marina e poi viene assegnato alle Capitanerie di porto sul territorio.
L'aumento di 32 e 10 unità degli organici è cumulativo o annuale?
È un aumento strutturale e una tantum: la modifica all'art. 814, comma 2, del COM eleva in via permanente la dotazione organica da 2.000 a 2.032 unità e da 600 a 610 per un'altra categoria di personale del Corpo. Non si tratta di un'autorizzazione annuale, ma di una nuova soglia massima a regime. L'aumento si combina con il canale straordinario di reclutamento (fino a 100 unità l'anno per cinque anni), che invece è un'autorizzazione assunzionale temporanea. Le due misure operano insieme: la prima crea spazio organico stabile, la seconda fornisce la dotazione di personale per coprirlo. La copertura finanziaria deve trovare allocazione nelle risorse già programmate per il Ministero della difesa.
Quando saranno pubblicati i primi bandi previsti dal nuovo art. 2197-septies COM?
La norma entra in vigore il 1° gennaio 2026 e autorizza il reclutamento «per ciascun anno» dal 2026 al 2030. Il primo bando dovrà essere predisposto dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, in coordinamento con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, presumibilmente nei primi mesi del 2026. La tempistica concreta dipenderà dalle valutazioni operative dell'amministrazione, ma la formulazione legislativa rende attesa la pubblicazione del bando in tempo utile per consentire l'inquadramento nello stesso anno. I bandi compariranno sulla Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - Concorsi ed esami e sui portali istituzionali della Marina militare e della Guardia costiera.