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Categoria: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

  • Art. 214-ter D.Lgs. 209/2005 — (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi)

    Art. 214-ter D.Lgs. 209/2005 — (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

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  • Art. 215 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    Art. 215 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 215-bis D.Lgs. 209/2005 — (Sistema di governo societario di gruppo)

    Art. 215-bis D.Lgs. 209/2005 — (Sistema di governo societario di gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento.

    2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II.

    3. 3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno: a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi; b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi; c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle società del gruppo in modo coerente.

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  • Art. 215-quater D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza sulla concentrazione di rischi)

    Art. 215-quater D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza sulla concentrazione di rischi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.

    2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilità, alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.

    3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significatività rilevante, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

    4. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonché la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla società di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

    5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma.

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  • Art. 215-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Operazioni infragruppo)

    Art. 215-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Operazioni infragruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista.

    2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

    3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo e per la solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.

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  • Art. 215-ter D.Lgs. 209/2005 — (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)

    Art. 215-ter D.Lgs. 209/2005 — (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.

    2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima società controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo.

    3. L'ultima società controllante italiana può, con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.

    4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

    5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima società controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate.

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  • Art. 216 D.Lgs. 209/2005 — (Comunicazione delle operazioni infragruppo)

    Art. 216 D.Lgs. 209/2005 — (Comunicazione delle operazioni infragruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1.

    2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.

    3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.

    4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato.

    5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

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  • Art. 216-bis D.Lgs. 209/2005 — (Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo)

    Art. 216-bis D.Lgs. 209/2005 — (Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. 1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento: a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento; b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

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  • Art. 216-decies D.Lgs. 209/2005 — (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo)

    Art. 216-decies D.Lgs. 209/2005 — (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. L'adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell'IVASS.

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  • Art. 216-novies D.Lgs. 209/2005 — (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo)

    Art. 216-novies D.Lgs. 209/2005 — (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

    2. 2. La società controllante può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1; b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

    3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

    4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l'IVASS può richiedere alla società controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.

    5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le società controllate, le società partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.

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  • Art. 216-octies D.Lgs. 209/2005 — (Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo)

    Art. 216-octies D.Lgs. 209/2005 — (Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.

    2. L'IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. L'IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

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  • Art. 216-quater D.Lgs. 209/2005 — (Frequenza del calcolo)

    Art. 216-quater D.Lgs. 209/2005 — (Frequenza del calcolo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilità di gruppo.

    2. L'ultima società controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, l'IVASS può chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo sia ricalcolato.

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