Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 640 c.p.p. – Impugnabilità della sentenza
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Impugnabilità della sentenza
1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 639 - Art. 639 c.p.p.: Provvedimenti in accoglimento della richiesta→Cod. proc. pen. art. 641 - Art. 641 c.p.p.: Effetti dell’inammissibilità o del rigetto→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 638 c.p.p.: Revisione a favore del condannato defunto→Art. 642 c.p.p.: Pubblicazione della sentenza di accoglimento de→Articolo 637 Codice di Procedura Penale: Sentenza→Art. 643 c.p.p.: Riparazione dell’errore giudiziario→Articolo 636 Codice di Procedura Penale: Giudizio di revisione→Articolo 644 Codice di Procedura Penale: Riparazione in caso di morte→Articolo 635 Codice di Procedura Penale: Sospensione dell’esecuzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 640 del codice di procedura penale disciplina l'impugnabilita' della sentenza pronunciata nel giudizio di revisione, stabilendo che essa e' soggetta al ricorso per cassazione. La norma individua così il mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione che conclude il giudizio di revisione, inserendosi nel sistema dei rimedi avverso il giudicato penale e completando la disciplina di questo mezzo straordinario di impugnazione.
La revisione come mezzo straordinario di impugnazione
La revisione e' lo strumento attraverso cui e' possibile rimettere in discussione una sentenza di condanna passata in giudicato, al fine di porre rimedio a errori giudiziari. A differenza dei mezzi di impugnazione ordinari, che si esercitano prima della formazione del giudicato, la revisione interviene su una decisione già definitiva, in presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge. Il giudizio di revisione si conclude con una sentenza, la cui impugnabilita' e' appunto oggetto dell'art. 640.
Il ricorso per cassazione come unico rimedio
La norma stabilisce che avverso la sentenza resa nel giudizio di revisione e' ammesso il ricorso per cassazione. La scelta e' coerente con la natura del giudizio: trattandosi di una decisione che incide su un giudicato, l'ordinamento appronta un controllo di legittimita', affidato alla Corte di cassazione, anziche' un ulteriore grado di merito. Il ricorso per cassazione consente di verificare la corretta applicazione della legge e l'osservanza delle regole processuali, assicurando un presidio di legalita' sull'esito della revisione.
La ratio: controllo di legittimita' sull'esito della revisione
La previsione di un controllo di legittimita' risponde all'esigenza di garantire che la decisione resa all'esito della revisione sia conforme alla legge. poiché la revisione tocca un valore fondamentale come la stabilita' del giudicato, e' coerente che la sua conclusione possa essere sottoposta al vaglio della Corte di cassazione, organo deputato a uniformare l'interpretazione del diritto e a controllare la legittimita' delle decisioni. Si realizza così un equilibrio tra l'esigenza di rimediare agli errori giudiziari e quella di assicurare il rispetto delle regole nel procedimento che a tale rimedio e' dedicato.
Rapporti con il sistema delle impugnazioni
L'art. 640 va inquadrato nel più ampio sistema delle impugnazioni penali. La sentenza della revisione non e' assoggettata ai mezzi di impugnazione ordinari, ma soltanto al ricorso per cassazione, in coerenza con la natura straordinaria del giudizio. La norma definisce dunque il limite del controllo esperibile, evitando che la decisione sulla revisione si trasformi in un percorso impugnatorio indefinito e individuando con chiarezza il rimedio applicabile e l'organo competente.
Profili pratici
Per il difensore, la disposizione e' di rilievo operativo immediato: chi voglia contestare la sentenza resa nel giudizio di revisione deve sapere che l'unico mezzo esperibile e' il ricorso per cassazione, con le forme e i termini propri di tale impugnazione. ciò impone di concentrare la difesa sui profili di legittimita', poiché la Corte di cassazione non riesamina il merito, ma controlla l'osservanza della legge e delle regole processuali. Una corretta impostazione del ricorso, focalizzata sui vizi rilevanti in sede di legittimita', e' essenziale per la sua ammissibilita' e fondatezza.
Domande frequenti
Quale mezzo di impugnazione si puo' proporre contro la sentenza di revisione?
Solo il ricorso per cassazione. L'art. 640 c.p.p. stabilisce che la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione e' soggetta a tale rimedio, di natura di legittimita'.
Perche' contro la sentenza di revisione e' ammessa solo la cassazione?
Perche' la revisione incide su un giudicato: l'ordinamento prevede un controllo di legittimita' sull'esito, affidato alla Corte di cassazione, anziche' un ulteriore giudizio di merito.
Cos'e' il giudizio di revisione?
E' un mezzo straordinario di impugnazione che consente di rimettere in discussione una condanna definitiva per rimediare a errori giudiziari, nei casi tassativamente previsti dalla legge.
La Corte di cassazione riesamina i fatti della revisione?
No. La cassazione e' un giudizio di legittimita': controlla la corretta applicazione della legge e l'osservanza delle regole processuali, non il merito della decisione.
Su cosa deve concentrarsi il ricorso contro la sentenza di revisione?
Sui profili di legittimita', cioe' sui vizi rilevanti davanti alla cassazione, poiche' tale Corte non riesamina i fatti ma verifica il rispetto della legge e delle regole processuali.