Indice
- Disciplina i due strumenti di accesso civico: semplice (omessa pubblicazione) e generalizzato (qualunque dato detenuto).
- Legittimazione universale, nessuna motivazione richiesta, gratuità del rilascio.
- Procedura standard con termini chiari: 30 giorni per la decisione.
- Tutela dei controinteressati: comunicazione, sospensione dei termini, motivata opposizione.
- Rimedi: riesame del responsabile della trasparenza, ricorso al difensore civico, TAR.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5 D.Lgs. 33/2013 — (Accesso civico a dati e documenti)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo
5-bis. 3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’ articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’ articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma
8. 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma
5. 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Commento
L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 è la disposizione tecnicamente più articolata dell'intero decreto: disciplina in modo organico l'accesso civico, lo strumento reattivo che consente al cittadino di pretendere informazioni dalla pubblica amministrazione. La sua importanza è cruciale: rappresenta la via di fuga dal silenzio della PA e l'antidoto all'omissione di pubblicazione. La struttura della norma riflette un equilibrio sofisticato fra apertura verso il richiedente e tutela degli interessi confliggenti.
Le due forme di accesso civico
Il comma 1 disciplina l'accesso civico semplice: chi rileva che un dato soggetto a obbligo di pubblicazione non è stato pubblicato può chiederne la pubblicazione. Il comma 2 introduce il FOIA all'italiana, l'accesso civico generalizzato: chiunque può accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei limiti dell'art. 5-bis. La differenza è sostanziale: il primo è uno strumento riparatorio, il secondo è uno strumento di disclosure aperta.
Assenza di legittimazione qualificata e motivazione
Il comma 3 chiarisce che l'istanza non richiede motivazione e la legittimazione è universale. Il richiedente non deve dimostrare un interesse qualificato, né l'amministrazione può sindacare le ragioni della richiesta. Questo è il tratto distintivo dell'accesso civico rispetto all'accesso documentale L. 241/1990: la trasparenza vince sul vaglio soggettivo. Sul piano pratico, ciò significa che l'amministrazione non può rifiutare per "abuso del diritto" né chiedere chiarimenti se non per identificare l'oggetto dell'istanza.
Procedura e termini
L'istanza può essere inviata via PEC o via mail e va indirizzata a uno degli uffici indicati dal comma 3: ufficio detentore, URP, ufficio designato nella sezione "Amministrazione trasparente", o responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le richieste su dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione, con sospensione in caso di comunicazione ai controinteressati.
Tutela dei controinteressati
Il comma 5 introduce la disciplina dei controinteressati: l'amministrazione che individui soggetti potenzialmente lesi dalla pubblicazione (per la protezione dei dati personali, segreti commerciali, ecc.) deve comunicare loro l'istanza, sospendendo il termine di decisione. I controinteressati hanno 10 giorni per presentare motivata opposizione. La decisione resta in capo all'amministrazione, ma deve essere motivata e tener conto delle obiezioni.
Rimedi in caso di diniego
In caso di diniego totale o parziale, il richiedente può chiedere riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (comma 7), il quale decide entro 20 giorni sentito il Garante privacy se la questione attiene alla protezione dei dati personali. È inoltre prevista la possibilità di ricorso al difensore civico regionale, ove esistente, o al TAR ex art. 116 c.p.a. La pluralità dei rimedi rafforza la tutela del diritto.
Profili operativi
Per l'amministrazione, è essenziale disporre di procedure interne standardizzate: un registro centralizzato delle istanze, modulistica predefinita, criteri uniformi di valutazione. Le linee guida ANAC e i pareri del Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it) costituiscono i riferimenti operativi. Il tempo è una variabile critica: il superamento dei 30 giorni espone l'ente a responsabilità e legittima il ricorso immediato.
Prassi e linee guida
Determinazione ANAC · n. 1309 del 28 dicembre 2016
ANAC
Linee guida operative sull'accesso civico generalizzato (FOIA all'italiana) ex artt. 5, co. 2, e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Definiscono il procedimento, le esclusioni assolute e relative, i criteri di bilanciamento con gli interessi pubblici e privati e il ruolo del RPCT nel riesame.
Leggi il documento su www.anticorruzione.itLinee guida Garante privacy · Deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014
Garante per la protezione dei dati personali
Linee guida sul trattamento di dati personali in atti pubblicati per finalità di trasparenza: principi di necessità, pertinenza e non eccedenza; divieto di diffusione di dati sanitari e sulla vita sessuale; durata della pubblicazione e modalità di indicizzazione, a salvaguardia del diritto alla protezione dei dati.
Leggi il documento su www.garanteprivacy.itLinee guida Garante privacy · doc. web n. 3152130 del 28 maggio 2014
Garante per la protezione dei dati personali
Nuove linee guida del Garante in materia di privacy e trasparenza on line della PA: bilanciamento fra esigenze di pubblicità ex d.lgs. 33/2013 e tutela dei dati personali, con regole su tipologia, durata e indicizzazione dei dati pubblicabili.
Leggi il documento su www.garanteprivacy.itDomande frequenti
Devo motivare la richiesta di accesso civico?
No, l'art. 5 esclude qualsiasi onere di motivazione e la legittimazione è universale. L'amministrazione non può sindacare le ragioni della richiesta.
Entro quanto tempo l'amministrazione deve decidere?
Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso se vi sono controinteressati ai quali deve essere comunicata l'istanza.
Cosa fare in caso di diniego?
Si può chiedere riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricorrere al difensore civico regionale o al TAR ex art. 116 c.p.a.
Vedi anche