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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il riutilizzo dei dati pubblicati con specifico riferimento ai dati personali.
  • I dati personali non sensibili sono indicizzabili e rintracciabili dai motori di ricerca.
  • Dati su organi di indirizzo politico, dirigenti e collaborazioni sono finalità di rilevante interesse pubblico.
  • Pone limiti specifici per dati sensibili, dati giudiziari e dati sulla salute.
  • Anonimizzazione e oscuramento sono obblighi di compliance per la PA.

Testo dell'articoloVigente

Art. 7 Bis D.Lgs. 33/2013 — (Riutilizzo dei dati pubblicati)

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’ articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003 .

6. Restano fermi i limiti all’accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all’ articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche, di tutti i dati di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. La Commissione di cui all’ articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Commento

L'art. 7-bis del D.Lgs. 33/2013 disciplina i profili più delicati del rapporto fra trasparenza e protezione dei dati personali. Si tratta della norma di bilanciamento più importante del decreto, perché tipizza le condizioni in cui la pubblicità prevale sulla privacy e i casi in cui, al contrario, la riservatezza individuale deve essere protetta attraverso oscuramenti, anonimizzazioni o esclusioni.

Indicizzabilità come default

Il comma 1 sancisce un principio innovativo: i dati personali pubblicati (escluse le categorie particolari ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari) sono trattabili in modo da consentirne l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca. È una scelta forte: la trasparenza pubblica deve essere effettiva, non meramente nominale. Se i dati fossero pubblicati ma non indicizzabili, la loro accessibilità sarebbe solo apparente.

Finalità di rilevante interesse pubblico

Il comma 2 qualifica la pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico, uffici di diretta collaborazione e dirigenti come finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi del GDPR. Questa qualificazione è cruciale: costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali e supera, in linea generale, le obiezioni di matrice privacy. Il bilanciamento è già stato compiuto in via normativa, escludendo la necessità di consenso del singolo.

Dati ulteriori e pubblicazione facoltativa

Il comma 3 abilita la PA a pubblicare ulteriori dati non oggetto di obbligo, nel rispetto dei limiti dell'art. 5-bis e con anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. È una clausola di apertura controllata: l'amministrazione può andare oltre il minimo legale, ma deve farlo con responsabilità, garantendo che la pubblicazione facoltativa non comprometta la riservatezza degli interessati.

Anonimizzazione e oscuramento

Il comma 4 introduce un obbligo specifico: quando la legge prevede la pubblicazione di atti contenenti dati personali, la PA deve rendere non intelligibili i dati non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza. È il principio di minimizzazione, mutuato dal GDPR: si pubblica solo ciò che serve, e si oscura il resto. La verifica caso per caso è imprescindibile.

Dati sulla salute e tutela rafforzata

I commi 5 e 6 introducono una tutela rafforzata per i dati relativi a infermità, impedimenti personali o familiari del dipendente, valutazioni di performance e altri dati idonei a rivelare la vita privata. La regola è che tali dati non sono ostensibili, salvo nei casi previsti dalla legge. È una soglia di protezione necessaria per evitare che la trasparenza diventi strumento di sorveglianza individuale e di violazione della dignità del lavoratore.

Indicazioni operative

Per il responsabile della trasparenza e il DPO, l'art. 7-bis richiede procedure rigorose: identificazione preventiva dei dati personali contenuti negli atti da pubblicare, valutazione di pertinenza e proporzionalità, applicazione di oscuramenti laddove necessario, conservazione di registro delle operazioni. Le linee guida congiunte ANAC e Garante per la protezione dei dati personali, pubblicate su anticorruzione.it e garanteprivacy.it, costituiscono il riferimento operativo aggiornato e dettagliato per ciascuna categoria di atti.

Domande frequenti

I dati pubblicati ai sensi del decreto possono essere trovati dai motori di ricerca?

Sì, l'art. 7-bis sancisce esplicitamente l'indicizzabilità come default per i dati personali non sensibili, garantendo l'effettività della trasparenza.

Il dipendente può opporsi alla pubblicazione dei propri dati professionali?

In linea generale no, quando la pubblicazione è prevista dalla legge come finalità di rilevante interesse pubblico. Può chiedere l'oscuramento solo di dati non pertinenti o indispensabili.

Quali tutele esistono per i dati sensibili?

I dati relativi a salute, infermità, impedimenti familiari, valutazioni individuali sono di norma esclusi dalla pubblicazione, salvo casi specifici previsti dalla legge.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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