Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 D.Lgs. 33/2013 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all’articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

In sintesi

  • Stabilisce l'obbligo della sezione "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale.
  • La sezione deve essere accessibile direttamente dalla home page.
  • È ammessa la sostituzione con collegamento ipertestuale alla sezione di pubblicazione effettiva.
  • Vietati filtri tecnici che impediscano l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca.
  • Garantisce la massima accessibilità della trasparenza proattiva.
Indice dei contenuti

L'art. 9 del D.Lgs. 33/2013, pur nella sua sinteticità, disciplina un elemento essenziale del sistema: la sezione "Amministrazione trasparente". Si tratta dell'infrastruttura informativa attraverso cui la PA rende effettivamente accessibili al cittadino i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Senza questa sezione, gli obblighi sostanziali del decreto resterebbero affidati alla buona volontà delle amministrazioni o alla capacità del cittadino di muoversi in siti istituzionali spesso labirintici.

Collocazione obbligatoria sulla home page

Il comma 1 impone che la sezione sia collocata nella home page del sito istituzionale. La scelta non è casuale: pone l'accesso alla trasparenza al medesimo livello visivo dell'offerta istituzionale principale, segnalando al cittadino che la trasparenza è un valore primario, non un'attività residuale. Le linee guida ANAC indicano standard grafici e di navigazione che assicurano omogeneità fra amministrazioni diverse.

Struttura tassonomica standard

La sezione "Amministrazione trasparente" non è uno spazio libero, ma deve seguire una struttura tassonomica predefinita, articolata in sottosezioni che riflettono gli obblighi del decreto: disposizioni generali, organizzazione, consulenti e collaboratori, personale, bandi di concorso, performance, ecc. Questa standardizzazione consente al cittadino, una volta familiarizzato con la struttura di una PA, di orientarsi facilmente in qualunque altra. La tassonomia è dettagliatamente specificata dalle delibere ANAC, periodicamente aggiornate e disponibili su anticorruzione.it.

Collegamenti ipertestuali e duplicazioni

Il comma 1 ammette la sostituzione della pubblicazione diretta con un collegamento ipertestuale alla sezione effettiva, per evitare duplicazioni: ad esempio, se i dati sui contratti sono già pubblicati nella sezione "Bandi e contratti", l'amministrazione può inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" un link a tale sezione. La clausola di salvaguardia è che la qualità delle informazioni ex art. 6 deve comunque essere garantita: il link non deve diventare un alibi per ridurre l'effettiva accessibilità.

Divieto di filtri anti-indicizzazione

Una delle disposizioni più rilevanti è quella che vieta filtri e soluzioni tecniche atte a impedire l'indicizzazione e la ricerca tramite motori web. È una norma anti-elusione fondamentale: alcune amministrazioni avevano pubblicato dati formalmente ma in modo da renderli non rintracciabili da Google e altri motori. La trasparenza richiede ricercabilità effettiva, non solo presenza nominale. Il divieto si traduce in obblighi tecnici precisi sull'uso del file robots.txt, dei meta tag e di altre soluzioni tecniche.

Implicazioni operative

Per il responsabile della trasparenza, l'art. 9 richiede una cura particolare per la qualità tecnica del sito: link funzionanti, struttura tassonomica conforme ad ANAC, assenza di filtri anti-indicizzazione, accessibilità per persone con disabilità. È buona prassi effettuare audit periodici, anche con strumenti automatici, e coordinarsi con i responsabili IT dell'ente. Le linee guida AgID e quelle ANAC costituiscono i riferimenti operativi più aggiornati.

Casi pratici

Caso 1: filtro anti-indicizzazione

Tizio scopre che la sezione "Amministrazione trasparente" di un ente è esclusa dai motori di ricerca tramite robots.txt. Tale soluzione tecnica contrasta con l'art. 9, comma 1, che vieta espressamente filtri di questo tipo. Tizio può segnalare la situazione al responsabile della trasparenza, all'OIV e all'ANAC, attivando i meccanismi di vigilanza previsti dall'ordinamento.

Caso 2: collegamento ipertestuale corretto

Caio, dirigente dell'ufficio trasparenza di un comune, decide di non duplicare i dati sui contratti pubblici nella sezione "Amministrazione trasparente", inserendo invece un link diretto al portale dell'ANAC dove tali dati sono già consultabili. La soluzione è conforme all'art. 9, comma 1, purché il link sia funzionante, aggiornato e i dati di destinazione rispettino la qualità richiesta dall'art. 6.

Domande frequenti

Dove deve essere collocata la sezione "Amministrazione trasparente"?

Nella home page del sito istituzionale, in posizione facilmente raggiungibile dal cittadino, con struttura tassonomica conforme alle linee guida ANAC.

Posso usare un link al posto di pubblicare due volte gli stessi dati?

Sì, l'art. 9 consente il collegamento ipertestuale, purché la qualità dei dati (completezza, aggiornamento, accessibilità) sia comunque garantita.

Possono essere usati filtri per impedire l'indicizzazione dai motori di ricerca?

No, l'art. 9 vieta espressamente qualsiasi soluzione tecnica che impedisca l'indicizzazione, perché compromette l'effettività della trasparenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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