- Disciplina la pubblicazione tramite banche dati centralizzate elencate nell'Allegato B.
- Le PA titolari delle banche dati pubblicano direttamente i dati nel rispetto dell'art. 6.
- Le altre PA adempiono comunicando i dati alla banca dati centrale e pubblicando il link.
- L'accesso civico in caso di omissione si rivolge al responsabile della banca dati o al soggetto comunicante.
- Razionalizza gli adempimenti riducendo duplicazioni e migliorando interoperabilità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 9 Bis D.Lgs. 33/2013 — (Pubblicazione delle banche dati)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione. 5
Commento
L'art. 9-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, costituisce uno degli strumenti più innovativi di semplificazione amministrativa: razionalizza gli obblighi di pubblicazione attraverso il ricorso a banche dati centralizzate, evitando duplicazioni inutili e garantendo maggiore interoperabilità del sistema informativo pubblico. Si tratta di una soluzione moderna, in linea con il principio del "once only" che ispira la riforma digitale della PA.
Banche dati come hub informativo
Il comma 1 individua le banche dati elencate nell'Allegato B come hub centralizzati di pubblicazione: l'amministrazione titolare pubblica i dati nella banca dati, garantendo i requisiti di qualità ex art. 6. Esempi tipici sono la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'ANAC, il portale dei dati della performance, la banca dati sui collaboratori e consulenti gestita dal Dipartimento della funzione pubblica. La centralizzazione consente confrontabilità e analisi aggregate non possibili con pubblicazioni disperse.
Adempimento per comunicazione
Il comma 2 disciplina la posizione delle PA non titolari delle banche dati: esse adempiono comunicando i dati all'amministrazione titolare e pubblicando sul proprio sito un collegamento ipertestuale alla banca dati centrale. È un modello a doppio binario: la pubblicazione effettiva avviene sulla piattaforma centrale, mentre il sito istituzionale del singolo ente funge da "porta d'accesso". Rimane facoltà del singolo ente continuare a pubblicare i dati anche sul proprio sito, purché identici a quelli comunicati.
Profili di accesso civico
I commi 3 e 4 disciplinano i casi di omissione: se la banca dati non pubblica dati ricevuti, l'istanza di accesso civico si rivolge al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati; se invece l'omissione è imputabile al soggetto comunicante, l'istanza si rivolge al responsabile di quest'ultimo. È una distribuzione di responsabilità che riflette la struttura federata del sistema: ciascun nodo risponde delle proprie omissioni.
Qualità e interoperabilità
L'art. 9-bis presuppone l'esistenza di banche dati di qualità: completezza, aggiornamento, interfacce di accesso, formati aperti, API per il riutilizzo. AgID coordina tecnicamente l'evoluzione delle banche dati pubbliche, anche attraverso il Piano Triennale per l'Informatica della PA, disponibile su agid.gov.it. Le linee guida ANAC integrano la disciplina con indicazioni specifiche per le banche dati di propria competenza.
Implicazioni operative
Per il responsabile della trasparenza, l'art. 9-bis richiede competenze tecniche: conoscenza delle banche dati di riferimento, dimestichezza con i tracciati di comunicazione, capacità di gestire flussi automatizzati. È buona prassi mappare gli obblighi che possono essere assolti tramite banche dati centralizzate e quelli che richiedono pubblicazione locale, costruendo una matrice di compliance integrata. Il sistema riduce gli oneri ripetitivi ma richiede maggiore qualità nei flussi di comunicazione.
Domande frequenti
Quali banche dati centralizzate sono previste dall'art. 9-bis?
Quelle elencate nell'Allegato B del decreto, fra cui la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, le banche dati sulla performance e sui collaboratori e consulenti.
L'ente che comunica i dati a una banca dati può continuare a pubblicarli sul proprio sito?
Sì, purché siano identici a quelli comunicati alla banca dati. La pubblicazione locale resta facoltativa e non sostitutiva.
A chi presentare l'istanza di accesso civico in caso di omissione?
Dipende: se l'omissione è della banca dati, al responsabile dell'amministrazione titolare; se è dell'ente comunicante, al responsabile di quest'ultimo.
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