- Stabilisce gli standard di qualità delle informazioni pubblicate.
- Requisiti: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione.
- Le informazioni devono essere comprensibili, omogenee, riutilizzabili.
- Indica conformità ai principi sull'open data e sull'accessibilità.
- Costituisce il parametro di valutazione dell'effettività degli obblighi di pubblicazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 6 D.Lgs. 33/2013 — Qualità delle informazioni
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo
7. 2. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. 5
Commento
L'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 affronta un profilo spesso sottovalutato ma decisivo: la qualità delle informazioni pubblicate. Non basta pubblicare; bisogna pubblicare bene. La trasparenza diventa effettiva solo quando i dati sono integri, aggiornati, completi, tempestivi e accessibili in forma riutilizzabile. La norma costituisce il parametro contro cui misurare l'adempimento sostanziale degli obblighi di pubblicazione.
I cinque attributi della qualità
La disposizione enuncia un nucleo di principi che funzionano come standard cogenti: integrità dei dati (non manipolati, non parziali), costante aggiornamento (la pubblicazione non è un atto unico ma un processo continuo), completezza (assenza di lacune significative), tempestività (pubblicazione entro i termini previsti dalla normativa di settore), semplicità di consultazione (interfacce intuitive, navigazione lineare). Questi cinque attributi devono essere verificati periodicamente dal responsabile della trasparenza.
Comprensibilità e omogeneità
La norma richiede anche che le informazioni siano comprensibili: ciò impone l'uso di un linguaggio chiaro e di strumenti grafici accessibili, evitando tecnicismi gratuiti. L'omogeneità implica che dati simili siano pubblicati in formati paragonabili, anche fra amministrazioni diverse: il riferimento è alle tassonomie standardizzate definite dall'ANAC, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'AgID. Senza omogeneità, la comparabilità dei dati è compromessa e la funzione di controllo diffuso si svuota.
Riutilizzabilità e open data
L'obbligo di pubblicare in formati riutilizzabili (formati aperti, machine-readable) si raccorda con la disciplina europea sugli open data (direttiva UE 2019/1024) e con il D.Lgs. 36/2006. Le PA devono adottare formati come CSV, JSON, XML, evitando PDF non-OCR o immagini scansionate che impediscono l'estrazione automatica. AgID ha emanato linee guida tecniche dettagliate disponibili sul portale agid.gov.it.
Accessibilità per le persone con disabilità
La qualità delle informazioni include la conformità alle norme sull'accessibilità digitale (L. 4/2004 e successive modifiche), garantendo la fruibilità da parte delle persone con disabilità attraverso tecnologie assistive. Si tratta di un profilo spesso trascurato, ma cogente: una pubblicazione inaccessibile è una pubblicazione mancata per una parte della cittadinanza.
Indicazioni operative
Per il responsabile della trasparenza, l'art. 6 impone un controllo qualitativo costante: non solo verifica della presenza dei dati, ma valutazione della loro effettiva fruibilità. È buona prassi istituire procedure di audit interno, anche con il coinvolgimento di figure tecniche, e raccogliere segnalazioni degli utenti. Le delibere ANAC pubblicate su anticorruzione.it e le linee guida del Dipartimento della funzione pubblica costituiscono il riferimento operativo aggiornato.
Domande frequenti
Cosa significa che i dati devono essere riutilizzabili?
Devono essere pubblicati in formati aperti e machine-readable (CSV, JSON, XML), conformi alle linee guida AgID, in modo da poter essere estratti automaticamente e rielaborati.
L'accessibilità per le persone con disabilità è un requisito di qualità?
Sì, la conformità alle norme sull'accessibilità digitale (L. 4/2004) è parte integrante della qualità della pubblicazione.
Come posso segnalare dati pubblicati in modo inadeguato?
Si può scrivere al responsabile della trasparenza dell'ente, all'OIV o segnalare ad ANAC tramite gli strumenti messi a disposizione sul portale anticorruzione.it.
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