- Disciplina i limiti e le esclusioni all'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2.
- Distingue interessi pubblici (sicurezza, difesa, indagini) e interessi privati (privacy, segreti commerciali).
- Richiede un pregiudizio concreto, non astratto, per il rifiuto dell'accesso.
- Esclude del tutto l'accesso solo in presenza di segreto di Stato o divieti specifici di legge.
- Rimanda alle linee guida ANAC-Garante per gli aspetti operativi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5 Bis D.Lgs. 33/2013 — Esclusioni e limiti all’accesso civico
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione ‘Amministrazione trasparentè, tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell’Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All’attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’ articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 .
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , adotta linee guida recanti indicazioni operative.
Commento
L'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 costituisce il contraltare dell'apertura sancita dall'art. 5: traccia i limiti dell'accesso civico generalizzato e tipizza gli interessi confliggenti che possono giustificarne il diniego. La norma riflette un bilanciamento delicato fra il diritto alla conoscibilità e una serie di valori altrettanto fondamentali, dalla sicurezza nazionale alla riservatezza individuale. Il modello adottato è quello del FOIA con eccezioni tipizzate, sul modello statunitense e britannico.
Pregiudizio concreto e bilanciamento
Il principio cardine è quello del pregiudizio concreto: l'accesso può essere rifiutato solo se l'amministrazione dimostra che la disclosure produrrebbe un danno effettivo a uno degli interessi tutelati. Non basta l'astratta riconducibilità del dato ad una categoria sensibile; occorre un'analisi caso per caso, ancorata a circostanze concrete. Tale principio, ampiamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e dalle linee guida ANAC, evita che le esclusioni diventino una clausola di stile per opporsi sistematicamente alle istanze.
Gli interessi pubblici tutelati
Il comma 1 elenca gli interessi pubblici: sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria, conduzione di indagini e attività ispettive. Si tratta di valori sui quali il giudice tende a riconoscere un margine di apprezzamento all'amministrazione, ma sempre nel rispetto del test di proporzionalità: il diniego deve essere necessario e proporzionato, non automatico.
Gli interessi privati tutelati
Il comma 2 disciplina gli interessi privati: protezione dei dati personali (in conformità al GDPR e al D.Lgs. 196/2003), libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali (incluse proprietà intellettuale, diritto d'autore, segreti commerciali). Qui il bilanciamento è particolarmente articolato, perché coinvolge diritti di rango costituzionale ed europeo. Le linee guida congiunte ANAC e Garante privacy, pubblicate su anticorruzione.it e garanteprivacy.it, costituiscono il principale riferimento operativo.
Esclusioni assolute
Il comma 3 prevede esclusioni assolute: segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. Si tratta delle ipotesi in cui non c'è spazio per un bilanciamento caso per caso, perché il legislatore ha già operato la scelta in via generale e astratta. Particolare rilievo ha il rinvio all'art. 24, comma 1, L. 241/1990, che disciplina i casi in cui è precluso l'accesso documentale.
Principio di proporzionalità e accesso parziale
Il comma 4 introduce un principio di proporzionalità: se i limiti riguardano solo alcuni dati o parti del documento, deve essere consentito l'accesso al resto, eventualmente con oscuramenti. Il comma 5 specifica che i limiti operano solo nel periodo in cui la protezione è giustificata. Si tratta di una clausola di salvaguardia che rafforza la regola dell'apertura: il diniego totale è eccezione, l'accesso parziale è la regola quando il pregiudizio è circoscritto.
Indicazioni operative
Per l'amministrazione, la corretta applicazione dell'art. 5-bis richiede un'analisi rigorosa caso per caso: identificare il dato richiesto, verificare se rientra in una delle categorie tutelate, valutare il pregiudizio concreto, considerare la possibilità di accesso parziale tramite oscuramento. Le linee guida ANAC-Garante e la modulistica del Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it) supportano il responsabile della trasparenza nella standardizzazione del processo decisionale.
Domande frequenti
L'amministrazione può rifiutare l'accesso solo perché il dato rientra in una categoria sensibile?
No, deve dimostrare un pregiudizio concreto e attuale. Il bilanciamento è caso per caso, non automatico.
Cosa significa accesso parziale?
Significa consentire l'accesso ai dati o alle parti del documento che non rientrano nei limiti, oscurando solo le porzioni effettivamente tutelate.
Quali sono le esclusioni assolute?
Il segreto di Stato e gli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, tra cui i casi indicati dall'art. 24, comma 1, della L. 241/1990.
Vedi anche