Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 4 D.Lgs. 33/2013 – Limiti alla trasparenza

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Trasparenza della pubblica amministrazione

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza.

Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003 .

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle informazioni di cui all’ articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche, di tutti i dati di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all’ articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Trasparenza PA (D.Lgs. 33/2013).
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In sintesi

  • Articolo abrogato dal D.Lgs. 97/2016.
  • La materia originariamente disciplinata è ora confluita nell'art. 7-bis sul riutilizzo dei dati pubblicati.
  • Per orientarsi occorre fare riferimento al testo vigente del decreto e alle linee guida ANAC.
  • La disposizione non produce più effetti giuridici diretti.
  • Permane interesse storico-ricostruttivo dell'evoluzione normativa.
Indice dei contenuti

L'art. 4 del D.Lgs. 33/2013 è stato abrogato dal D.Lgs. 97/2016, la riforma organica che ha ridisegnato l'intero impianto della trasparenza. Per il lettore odierno, dunque, la disposizione ha solo valore storico: non produce effetti giuridici diretti e non è invocabile in sede amministrativa o giurisdizionale.

Confluenza in altre disposizioni

Il contenuto originario dell'art. 4, dedicato ai limiti alla trasparenza e al trattamento dei dati personali pubblicati, è stato in larga parte trasfuso nell'art. 7-bis del decreto vigente, integrato con la disciplina del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con le previsioni del D.Lgs. 196/2003 nella versione novellata dal D.Lgs. 101/2018. L'attuale art. 5-bis disciplina invece le esclusioni e i limiti specifici all'accesso civico.

Lettura sistematica del testo vigente

Per chiunque debba oggi gestire profili di tutela dei dati personali e trasparenza, il riferimento corretto è l'art. 7-bis, letto in combinato disposto con l'art. 5-bis e con le linee guida congiunte ANAC e Garante per la protezione dei dati personali, disponibili su anticorruzione.it e su garanteprivacy.it. Le linee guida individuano i criteri di bilanciamento fra pubblicità e riservatezza e i casi in cui la PA deve procedere a oscuramenti o limitazioni nella pubblicazione.

Conseguenze pratiche dell'abrogazione

Sul piano pratico, l'abrogazione comporta che nessun adempimento può essere fondato sull'art. 4 e che eventuali richiami in atti amministrativi o regolamenti interni vanno aggiornati. È buona prassi che il responsabile della trasparenza dell'ente provveda a una revisione periodica dei propri regolamenti per evitare riferimenti normativi obsoleti, che possono generare incertezza interpretativa e rischio contenzioso.

Casi pratici

Caso 1: riferimento normativo obsoleto

Tizio trova in un regolamento interno del proprio ente un richiamo all'art. 4 del D.Lgs. 33/2013 per giustificare un oscuramento di dati personali. In linea generale, tale richiamo è inefficace per intervenuta abrogazione: l'eventuale legittimità dell'oscuramento dovrà essere ricondotta all'art. 7-bis o alle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy.

Caso 2: revisione del piano triennale

Caio, responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, nel rivedere il piano triennale dell'ente, individua riferimenti all'art. 4 e li aggiorna richiamando l'art. 7-bis vigente e le linee guida congiunte ANAC-Garante. L'operazione consente di mantenere il piano aggiornato e di evitare contestazioni in sede di audit.

Domande frequenti

L'art. 4 è ancora applicabile?

No, è stato abrogato dal D.Lgs. 97/2016. La materia è ora regolata dall'art. 7-bis e dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Cosa devo fare se trovo un riferimento all'art. 4 in un atto interno?

Aggiornare il riferimento richiamando le norme vigenti, in particolare l'art. 7-bis del D.Lgs. 33/2013 e le pertinenti disposizioni del GDPR.

Esistono linee guida ufficiali sul bilanciamento fra trasparenza e privacy?

Sì, ANAC e Garante per la protezione dei dati personali hanno adottato linee guida congiunte, periodicamente aggiornate, pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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