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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Definisce l'ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza.
  • Include tutte le PA ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e gli enti pubblici economici e ordini professionali.
  • Estende gli obblighi alle società in controllo pubblico e agli enti di diritto privato a partecipazione pubblica significativa.
  • Applica una disciplina compatibile alle aziende non in controllo, alle fondazioni di partecipazione e alle associazioni.
  • Costituisce architrave del sistema: senza chiarezza sul soggetto, non c'è efficacia degli obblighi.

Testo dell'articoloVigente

Art. 2 Bis D.Lgs. 33/2013 — Ambito soggettivo di applicazione

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall’ articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 . Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’ articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 , e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Commento

L'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ha riscritto in modo organico l'ambito soggettivo di applicazione del decreto. Si tratta di una norma di importanza sistemica: definire "chi" è tenuto a rispettare gli obblighi di trasparenza è il presupposto di efficacia dell'intero impianto. La scelta del legislatore è stata quella di un'estensione ampia, capace di abbracciare anche soggetti formalmente privati ma sostanzialmente strumentali rispetto all'azione pubblica.

Pubbliche amministrazioni in senso proprio

Il comma 1 individua il nucleo originario di destinatari: tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Si tratta di un rinvio dinamico che comprende ministeri, agenzie, regioni, enti locali, università, ASL, istituzioni scolastiche, camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali e locali. La norma aggiunge espressamente gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, due categorie che storicamente avevano fatto resistenza all'applicazione degli obblighi.

Estensione alle società in controllo pubblico

Il comma 2 introduce la disciplina più innovativa: l'applicazione "in quanto compatibile" alle società in controllo pubblico ex art. 2-bis, comma 2, lett. b), ovvero le società dove l'amministrazione esercita poteri di controllo ex art. 2359 c.c. La ratio è chiara: quando il pubblico controlla, deve poter essere controllato dal cittadino. Le linee guida ANAC hanno chiarito che la nozione di controllo va intesa in senso sostanziale, non meramente formale, e che si applica anche al controllo congiunto da parte di più amministrazioni.

Enti di diritto privato a partecipazione pubblica

Sempre il comma 2 estende gli obblighi agli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi da PA, o nei quali la PA partecipi alla nomina di organi di amministrazione o esercitti un'influenza dominante. Si entra qui in un terreno delicato di bilanciamento fra autonomia privata e accountability: l'ANAC, attraverso le proprie linee guida disponibili su anticorruzione.it, ha enucleato criteri operativi per distinguere i casi in cui l'estensione opera.

Disciplina compatibile e graduale

Il comma 3 prevede una disciplina più attenuata per le società partecipate non in controllo, per le fondazioni di partecipazione e per le associazioni: si applicano "limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse". È una clausola di proporzionalità che evita di gravare di obblighi sproporzionati soggetti la cui attività è solo parzialmente pubblica.

Implicazioni operative e mappatura

Per il responsabile della trasparenza e l'ufficio legale di ogni amministrazione, la prima incombenza è quella di mappare l'ecosistema di enti partecipati e controllati e di verificare per ciascuno il regime applicabile. Le linee guida ANAC e i pareri del Dipartimento della funzione pubblica costituiscono i riferimenti operativi più affidabili. Un errore di qualificazione può comportare l'omissione di obblighi e l'irrogazione di sanzioni, ma anche la pubblicazione indebita di dati di soggetti non realmente "pubblici", con conseguenze in punto di privacy.

Domande frequenti

Le società partecipate sono sempre tenute a rispettare il decreto trasparenza?

Dipende: le società in controllo pubblico applicano la disciplina in quanto compatibile; quelle solo partecipate ma non controllate sono soggette a una disciplina più limitata, riferita all'attività di pubblico interesse.

Gli ordini professionali rientrano nell'ambito di applicazione?

Sì, l'art. 2-bis, comma 1, li include espressamente fra i soggetti destinatari degli obblighi del decreto.

Come si stabilisce se un ente di diritto privato è soggetto al decreto?

Si verificano i criteri di bilancio, finanziamento, nomina degli organi o influenza dominante della PA. Le linee guida ANAC forniscono i parametri operativi per la corretta qualificazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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