← Torna a Trasparenza PA (D.Lgs. 33/2013)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti delle amministrazioni pubbliche.
  • Garantisce due strumenti: accesso civico semplice (su atti soggetti a pubblicazione obbligatoria) e accesso civico generalizzato.
  • Specifica gli obblighi di pubblicità e di trasparenza nei siti istituzionali.
  • Definisce diritti, modalità e limiti dell'esercizio del diritto di accesso civico.
  • Costituisce la cornice di applicazione di tutti gli istituti previsti dal decreto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 2 D.Lgs. 33/2013 — Oggetto

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Commento

L'art. 2 del D.Lgs. 33/2013 individua l'oggetto del decreto e ne traccia il perimetro applicativo. La norma, all'apparenza meramente ricognitiva, ha in realtà una funzione strutturale rilevantissima: definisce i due binari fondamentali su cui poggia l'intero sistema della trasparenza, ovvero l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato, e li colloca all'interno dell'architettura complessiva degli obblighi di pubblicità.

I due strumenti dell'accesso civico

La distinzione fra accesso civico semplice e generalizzato è tutt'altro che nominalistica. Il primo, disciplinato dall'art. 5, comma 1, è strumentale all'effettività degli obblighi di pubblicazione: serve a sanare omissioni della PA che, pur tenuta a pubblicare determinati dati, non vi ha provveduto. Il secondo, introdotto con il D.Lgs. 97/2016 e disciplinato dall'art. 5, comma 2, ha una portata sistemica: chiunque può chiedere dati e documenti detenuti dall'amministrazione, anche se ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei limiti dell'art. 5-bis.

Rapporto con la legge 241/1990

L'art. 2 non abolisce l'accesso documentale tradizionale ex L. 241/1990, ma vi si affianca. Si crea così un sistema a tre livelli — accesso civico semplice, generalizzato e documentale — ciascuno con presupposti e finalità differenti. La Cassazione e il Consiglio di Stato hanno chiarito, in linea generale, che il cittadino può scegliere lo strumento più idoneo alla propria situazione, e che l'amministrazione deve qualificare correttamente la richiesta anche quando il richiedente non indichi la base normativa.

Obblighi di pubblicità e siti istituzionali

Il comma 1 lett. b) richiama anche la "pubblicità" come oggetto del decreto, intesa come trasparenza proattiva: gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale costituiscono il primo livello di accountability, perché rendono accessibili i dati senza necessità di istanza. ANAC, attraverso le proprie linee guida pubblicate su anticorruzione.it, ha specificato analiticamente i contenuti, i formati e la durata di conservazione delle informazioni da pubblicare.

Funzione sistematica della norma

Letta congiuntamente con l'art. 1, la disposizione definisce l'"oggetto" del decreto in chiave assiologica: non si tratta solo di disciplinare un istituto procedurale, ma di costruire un sistema integrato di accountability pubblica. L'oggetto comprende quindi sia la disclosure proattiva — gli obblighi di pubblicazione — sia quella reattiva — l'accesso civico — e fra i due strumenti vi è un rapporto di complementarità funzionale.

Indicazioni operative

Per il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la lettura sistematica dell'art. 2 con gli artt. 5 e 5-bis è imprescindibile per costruire un piano triennale efficace. Per il dirigente che riceve un'istanza, la corretta qualificazione della richiesta è il primo passo per evitare contestazioni: una richiesta motivata e mirata può essere trattata come accesso documentale ex L. 241/1990, mentre un'istanza priva di motivazione su dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria va trattata come accesso civico generalizzato. Il Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it) fornisce modulistica e indirizzi operativi utili per la gestione standardizzata di tali procedure.

Prassi e linee guida

Determinazione ANAC · n. 1310 del 28 dicembre 2016

Le linee guida ANAC chiariscono l'oggetto degli obblighi di trasparenza e l'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 dopo la riforma del 2016: distinguono pubblicazione obbligatoria, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, e dettano lo schema della sezione Amministrazione trasparente.

Leggi il documento su www.anticorruzione.it

FAQ ANAC · Quesiti di natura generale (artt. 2, 3, 6, 7, 7-bis, 8, 9 d.lgs. 33/2013)

Raccolta ufficiale ANAC dei quesiti applicativi sull'ambito oggettivo del decreto trasparenza: chiarisce cosa rientra fra i dati pubblicabili, le modalità di accesso da parte del cittadino e la durata della pubblicazione.

Leggi il documento su www.anticorruzione.it

Domande frequenti

Qual è la differenza tra accesso civico semplice e accesso civico generalizzato?

Il primo riguarda dati che la PA doveva già pubblicare ma non ha pubblicato; il secondo consente di chiedere qualsiasi dato o documento detenuto dalla PA, anche non soggetto a pubblicazione obbligatoria, nei limiti dell'art. 5-bis.

L'accesso documentale della L. 241/1990 è stato abrogato dal D.Lgs. 33/2013?

No, i due istituti coesistono: l'accesso documentale richiede un interesse qualificato e attuale, l'accesso civico no. Il cittadino può scegliere lo strumento più adatto.

Dove sono pubblicati i dati oggetto degli obblighi di trasparenza?

Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di ciascun ente, secondo lo schema standardizzato indicato dalle linee guida ANAC.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.