- Sancisce il principio di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
- Obbligo per le PA di pubblicare dati relativi a costi, risultati e tempistiche di realizzazione delle opere.
- Si applica a tutti i procedimenti di pianificazione e realizzazione di opere e servizi.
- Garantisce il controllo diffuso sull'efficienza della spesa pubblica.
- È completato dalla disciplina di settore in materia di contratti pubblici e PNRR.
Testo dell'articoloVigente
Art. 4 Bis D.Lgs. 33/2013 — (Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a
20. 4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Commento
L'art. 4-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto in chiave rafforzativa rispetto al testo originario, costituisce uno degli strumenti più innovativi del sistema della trasparenza: focalizza l'attenzione sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ovvero su quel terreno in cui la pubblicità si traduce concretamente in accountability finanziaria. La norma risponde a un'esigenza maturata in seguito alla crescente complessità della spesa pubblica e all'avvio di programmi straordinari di investimento, come il PNRR.
Trasparenza finanziaria come paradigma
La trasparenza sulle risorse pubbliche non si limita alla pubblicazione di bilanci e rendiconti, ma si estende alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai tempi di realizzazione dei progetti e ai risultati raggiunti. Si tratta di un modello di disclosure che presuppone la disponibilità di sistemi informativi capaci di restituire dati in tempo reale, integrati con le piattaforme di monitoraggio nazionali. La banca dati delle amministrazioni pubbliche e il sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) sono i principali strumenti operativi.
Obbligo di pubblicazione di costi e risultati
Il comma 1 impone alle PA di pubblicare, in modo accessibile e standardizzato, i dati relativi ai costi delle opere e dei servizi, alla tempistica di realizzazione e ai risultati ottenuti. La logica è quella di costruire un sistema di open spending che renda visibile al cittadino non solo "quanto" si spende, ma anche "come" e "con quali effetti". L'ANAC ha più volte ribadito che la qualità dei dati è cruciale: dati incompleti o non confrontabili rendono l'obbligo solo formale.
Integrazione con la disciplina dei contratti pubblici
L'art. 4-bis va letto in combinato disposto con la disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che prevede ulteriori obblighi di trasparenza specifici per i procedimenti di gara. La logica è quella della sovrapposizione: nessun obbligo deroga all'altro, e l'amministrazione deve garantire la pubblicazione completa secondo entrambi i regimi. ANAC ha emanato indicazioni operative attraverso il proprio portale anticorruzione.it.
Particolare rilevanza per il PNRR
Nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la trasparenza sull'utilizzo delle risorse assume una rilevanza ancora maggiore, sia per il volume degli investimenti, sia per gli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa europea. Le amministrazioni titolari di progetti PNRR devono garantire una pubblicazione tempestiva e dettagliata, anche attraverso le piattaforme dedicate (ItaliaDomani, ReGiS), oltre che attraverso la propria sezione "Amministrazione trasparente".
Indicazioni operative
Per il responsabile della trasparenza, la sfida è duplice: garantire la completezza dei dati e la loro qualità. La verifica deve essere continua, non episodica, e va integrata nel sistema di controllo interno. Le linee guida ANAC e i documenti del Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it) costituiscono i riferimenti operativi più aggiornati per orientare le scelte concrete.
Domande frequenti
L'art. 4-bis si applica anche ai progetti PNRR?
Sì, si applica integralmente; gli obblighi di trasparenza ex art. 4-bis si sovrappongono a quelli specifici del PNRR e della piattaforma ReGiS, senza derogarsi reciprocamente.
Quali dati devo pubblicare in base all'art. 4-bis?
Costi, tempistiche di realizzazione e risultati delle opere e dei servizi, in formato standardizzato e accessibile, secondo le indicazioni delle linee guida ANAC.
L'art. 4-bis sostituisce gli obblighi del codice dei contratti pubblici?
No, vi si aggiunge: gli obblighi si sovrappongono e devono essere assolti entrambi, in coerenza con la disciplina del D.Lgs. 36/2023.
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