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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per le macchine agricole semoventi eccezionali il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non deve mai essere inferiore a 0,25 (regola generale).
  • Il rapporto minimo è ridotto a 0,18 per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h.
  • Il rapporto minimo scende ulteriormente a 0,15 per le macchine semicingolate.
  • La norma garantisce che sugli assi direttivi — responsabili dello sterzo — gravi una quota sufficiente del peso totale, assicurando la capacità di manovra e la stabilità della macchina in qualunque condizione di carico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 267 DPR 495/1992 — Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma

2. 2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.

In sintesi

  • Per le macchine agricole semoventi eccezionali il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non deve mai essere inferiore a 0,25 (regola generale).
  • Il rapporto minimo è ridotto a 0,18 per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h.
  • Il rapporto minimo scende ulteriormente a 0,15 per le macchine semicingolate.
  • La norma garantisce che sugli assi direttivi — responsabili dello sterzo — gravi una quota sufficiente del peso totale, assicurando la capacità di manovra e la stabilità della macchina in qualunque condizione di carico.
Indice dei contenuti

Inquadramento: le macchine agricole eccezionali e il problema della distribuzione dei carichi

L'art. 267 del DPR 495/1992 affronta una questione tecnica specifica ma cruciale per la sicurezza stradale: la distribuzione del peso tra gli assi di una macchina agricola semovente eccezionale. Le macchine agricole «eccezionali» sono quelle che, per le loro caratteristiche costruttive o per il tipo di lavoro cui sono destinate, superano i limiti dimensionali o di massa fissati per la normale circolazione su strada. La loro circolazione è soggetta a regime speciale in forza del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Il problema della ripartizione delle masse è strettamente connesso alla sicurezza attiva: sugli assi direttivi (anteriori o sterzanti) deve gravare una quota minima del peso totale per garantire che lo sterzo risponda in modo efficace. Se il peso si concentra eccessivamente sugli assi trainati o motori posteriori, gli assi direttivi «alleggeriti» tendono a perdere aderenza al suolo, rendendo il veicolo difficilmente manovrabile, con rischio di uscita di strada o mancata risposta allo sterzo, in particolare in curva o su fondo sdrucciolevole.

La regola generale: il rapporto minimo 0,25

Il comma 1 fissa la regola generale: il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e la massa totale gravante sui rimanenti assi non deve mai essere inferiore a 0,25. In termini pratici, ciò significa che se la somma del peso sui rimanenti assi è, per esempio, pari a 10.000 kg, sugli assi direttivi devono gravare almeno 2.500 kg. La proporzione 1:4 rappresenta il limite minimo di caricamento degli assi sterzanti che il legislatore ha ritenuto necessario per garantire una risposta adeguata dello sterzo in condizioni ordinarie di esercizio.

Questo parametro deve essere rispettato «in qualunque condizione»: non solo a pieno carico, ma anche a carico parziale o a vuoto. In alcune configurazioni di macchine agricole, l'alleggerimento del carico sul piano di lavoro posteriore può spostare il baricentro verso il muso, mentre in altre configurazioni può avvenire l'opposto. La norma impone che, qualunque sia la condizione di carico, il requisito rimanga soddisfatto.

La deroga per le macchine lente: rapporto 0,18

Il comma 2 introduce due deroghe al limite generale. La prima riguarda le macchine agricole semoventi eccezionali con velocità inferiore a 15 km/h: per queste il rapporto minimo è ridotto a 0,18. La giustificazione tecnica è intuitiva: a velocità molto basse, le forze centrifughe e le forze di inerzia che agiscono sul veicolo in curva sono ridotte, e la risposta dello sterzo — pur con meno peso sugli assi direttivi — è sufficiente a garantire la manovrabilità. Le macchine di questo tipo operano spesso in campo o su strade private a velocità di passo, e il rischio di perdita di controllo è strutturalmente inferiore rispetto a macchine più veloci.

La deroga per le macchine semicingolate: rapporto 0,15

La seconda deroga del comma 2 si applica alle macchine semicingolate, per le quali il rapporto minimo scende ulteriormente a 0,15. Le macchine semicingolate — dotate di cingoli su un assale e di ruote sull'altro — hanno caratteristiche di trazione e manovrabilità diverse dalle macchine interamente gommizzate: i cingoli assicurano aderenza anche con carichi relativamente limitati sugli assi anteriori, e la geometria del contatto col suolo garantisce una maggiore stabilità direzionale anche in condizioni di asimmetria nella distribuzione dei pesi. Il limite più basso riconosce questa differente tecnologia e ne bilancia le specifiche esigenze di carico.

Rilevanza pratica: collaudo e verifica in sede di autorizzazione

Il rispetto dei rapporti minimi di ripartizione delle masse è un requisito che viene verificato in sede di omologazione della macchina e, per le eccezionali, in sede di rilascio dell'autorizzazione alla circolazione. L'ente preposto al collaudo (la Motorizzazione o il centro tecnico competente) verifica, anche tramite pesatura effettiva sugli assi, che la macchina rispetti i parametri dell'art. 267 nelle diverse configurazioni di carico dichiarate dal costruttore. Le eventuali modifiche alla macchina che alterino la distribuzione delle masse devono essere oggetto di nuova verifica. La violazione dei requisiti di ripartizione può comportare la revoca o la sospensione dell'autorizzazione alla circolazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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